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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2001.41
Data decisione, Autorità: 02.07.2001, CCRP
Incarto n. 17.2001.00041
Lugano 2 luglio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
sedente per statuire sull’istanza di libertà condizionale/provvisoria del 20 giugno 2001 presentata da
__________, presso il PCT la Stampa, Lugano (patrocinato dall'avv. __________)
nell'ambito del procedimento penale sfociato con sentenza del 15 marzo 2001 dalla Corte delle assise criminali in _____ nei confronti suoi e di __________ (patrocinata dall'avv. __________)
viste le osservazioni presentate il 26 giugno 2001 dal Procuratore pubblico;
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l'istanza di libertà condizionale/provvisoria di __________;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 15 marzo 2001 la Corte delle assise criminali in __________ ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli, per avere nel corso del 1995/1996, in una circostanza e presso l'abitazione familiare a __________, costretto la figlia __________ (nata il __________ 1980) a subire un atto sessuale, rendendola inetta a resistere, rispettivamente per avere compiuto atti sessuali con la medesima persona quando era minore di anni 16;
che la Corte delle assise criminali ha per contro prosciolto i prevenuti dalle ulteriori imputazioni loro addebitate, segnatamente __________ dalle imputazioni di atti sessuali con fanciulli (punto B.3 dell'atto di accusa), di ripetuti atti sessuali con persone dipendenti (punto B.4 dell'atto di accusa), di violazione del dovere d'assistenza o educazione (punto B. 5 dell'atto di accusa) e __________ dall'imputazione di violazione del dovere d'assistenza o educazione (punto C. 6 dell'atto di accusa);
che in applicazione della pena i primi giudici hanno condannato __________, avendo agito in stato di scemata responsabilità, a 2 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e __________ a 18 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni;
che contro la sentenza di assise il Procuratore pubblico ha interposto in data 25 aprile 2001 ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo, in via principale, che i prevenuti siano dichiarati autori colpevoli anche dei reati dai quali sono stati prosciolti, con conseguente condanna di __________ alla pena di 7 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni, e __________ alla pena di tre anni di reclusione, e in via subordinata che gli atti siano rinviati a una nuova Corte di assise per nuovo giudizio;
che per contro ambedue gli accusati non hanno ricorso contro la sentenza di assise;
che in data 18 giugno 2001 __________ ha chiesto al Dipartimento delle Istituzioni, Sezione dell'esecuzione pene e misure, di porlo in libertà provvisoria a partire dal 22 luglio 2001, ossia dal momento in cui egli avrà scontato due terzi della pena irrogatagli dalla Corte delle assise criminali di __________;
che con scritto 20 giugno 2001 la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure ha trasmesso tale richiesta al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale per competenza, allegando i rapporti chiesti e pervenuti dal Servizio sociale e dal medico psichiatra consulente del Penitenziario, dott. __________;
che a giudizio della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, il Consiglio di Vigilanza, autorità competenza in materia di liberazione condizionale ex art. 38 CP (v. art. 339 cpv. 1 lett. a CPP), non è abilitata a statuire sulla richiesta, essendo pendente ricorso per cassazione proposto dal Ministero pubblico (v. scritto del 13 giugno 2001 a __________);
che con osservazioni del 26 giugno 2001 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell'istanza;
Considerando
in diritto: che il ricorso per cassazione presentato dall'accusato sospende l'esecuzione della sentenza, salvo contraria dichiarazione dell'accusato stesso (art. 290 cpv. 1 CPP);
che il ricorrente incarcerato può chiedere la revoca dell'arresto al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, il quale decide entro brevi termini (art. 290 cpv. 2 CPP);
che, nella fattispecie, nessuno dei condannati ha però interposto ricorso per cassazione contro la rispettiva condanna, onde per cui il giudizio emanato nei loro confronti dalla Corte delle assise criminali è esecutivo;
che pertanto la domanda di __________ volta a ottenere la scarcerazione una volta scontati i due terzi della pena inflittagli (art. 38 n. 1 CP) esula dal contesto regolato dall'art. 290 cpv. 2 CPP;
che, nondimeno, contro la sentenza di assise è tuttora pendente il ricorso per cassazione presentato dal Procuratore pubblico, mirante a fare riconoscere ambedue gli accusati autori colpevoli anche dei reati dai quali sono stati prosciolti, con conseguente aumento delle rispettive pene;
che a differenza del diritto previgente (v. art. 242 cpv. 2 vCPP), il ricorso del Procuratore pubblico contro sentenze assolutorie – nel caso specifico contro i dispositivi n. 2 e 3 della sentenza di assise – non può comportare ulteriore carcere preventivo per il condannato;
che l'art. 290 CPP, infatti, non contiene una disposizione analoga all'art. 242 cpv. 2 CPP, secondo cui in caso di sentenze assolutorie – se del caso anche parziali – restano riservate le misure di detenzione preventiva da ordinarsi dal presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ad istanza del Procuratore pubblico (che peraltro non ha chiesto provvedimenti del genere con il proprio gravame);
che adottando l'art. 290 CPP, il legislatore ha ritenuto che, in caso di sentenza assolutoria, decade il presupposto principe che fonda la detenzione preventiva dell'accusato, e meglio l'esistenza a suo carico di gravi e concreti indizi di colpevolezza (Rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP; Verbali del Gran Consiglio, vol. 2, 1994, pag. 1298 ad art. 290);
che alla luce di quanto precede si deve perciò concludere che l'istante non si trova attualmente nella situazione che consente al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale di entrare nel merito di una domanda di scarcerazione, avendo egli accettato la sentenza di assise nella misura in cui i primi giudici lo hanno condannato alla pena di due anni di reclusione (da qui la sua esecutività, con le conseguenze del caso) e non comportando il ricorso del Procuratore pubblico un eventuale ripristino della detenzione preventiva;
che, pertanto, non spetta al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale stabilire se l'istante potrà essere scarcerato una volta scontati i due terzi della pena che egli non ha impugnato, ma al Consiglio di Vigilanza, ossia all'autorità abilitata a statuire su fattispecie del genere (art. 339 cpv. 1 lett. a CPP), la quale deciderà senza considerare – comunque sia – il ricorso presentato dal Procuratore pubblico, che come visto non può comportare misure volte a privare della libertà il condannato (a meno di violare la presunzione di innocenza), a differenza di quanto prevedeva l'art. 242 cpv. 2 vCPP;
che nella misura in cui è diretta al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, l'istanza di messa in libertà condizionale/provvisoria a partire dal 22 luglio 2001 è perciò inammissibile;
che si prescinde dal riscuotere spese;
per i quali motivi,
richiamati gli art. 290 e 339 CPP
pronuncia: 1. L'istanza è inammissibile.
Non si riscuotono spese.
Intimazione a:
– __________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv. __________, con le osservazioni del PP;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Presidente della Corte delle assise criminali di _______;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, 6904 Lugano;
– Consiglio di Vigilanza sull'esecuzione delle pene, Torricella Casella postale 238, 6807 Taverne.
Il presidente
(dott. __________)
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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