AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2001.42
Data decisione, Autorità: 30.10.2001, CCRP
Incarto n. 17.2001.00042
Lugano 30 ottobre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 26 giugno 2001 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 16 maggio 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 febbraio 2000 la polizia cantonale ha sequestrato nel negozio __________, per ordine del Procuratore pubblico, numerosi sacchetti odorosi denominati “bagno-relax” a base di canapa. Dalle analisi è risultato che questi contenevano complessivamente 1'050 g di marijuana con un tenore THC variante tra l'11.3 e il 17.2%. Il giorno stesso gli inquirenti hanno controllato anche il cliente del negozio __________, che aveva appena acquistato per fr. 100.– tre sacchetti “bagno-relax” nell'intento di fumarne poi il contenuto. Durante l'inchiesta __________, commesso nel negozio (appartenente a sua sorella __________), ha dichiarato che il 90% delle vendite giornaliere riguardava i sacchetti in questione. Egli andava a ritirare tali confezioni ogni mattina dal cognato, cui passava le ordinazioni nel corso del pomeriggio precedente. Il costo del sacchetto variava da fr. 20.– a fr. 100.– e il giro d'affari del negozio era compreso tra i fr. 300.– e i fr. 1'000.– giornalieri.
B. Con decreto di accusa del 23 ottobre 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di violazione della legge federale sugli stupefacenti per avere, in qualità di commesso di negozio, ripetutamente venduto senza autorizzazione a un numero indeterminato di persone, alcune delle quali minorenni, un quantitativo considerevole di marijuana, conseguendo un guadagno lordo di circa fr. 2'200.– mensili. Egli ne ha proposto perciò la condanna a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Statuendo il 16 maggio 2001 su opposizione, il presidente ella Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha confermato tanto l'imputazione quanto la proposta di pena.
C. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il
18 maggio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 26 giugno 2001, egli chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di pronunciare la sua assoluzione. il Procuratore pubblico ha comunicato il 3 luglio 2001 di non avere particolari osservazioni da formulare, limitandosi a proporre di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente si duole di una violazione dell'art. 20 CP. Ora, l'art. 20 CP abilita il giudice ad attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66 CP) o prescindere da ogni pena se l'agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse lecito. L'errore (in diritto) può essere invocato, secondo giurisprudenza, da chi ha avuto ragionevole motivo di ritenere che non stesse compiendo alcun illecito e non soltanto un'azione non punibile dal profilo penale (DTF 104 IV 217 consid. 2, 98 IV 293 consid. 4a). “Ragioni sufficienti” sussistono, in altri termini, solo quando l'autore va esente da ogni rimprovero, essendosi fondato su motivi che avrebbero indotto in errore anche una persona coscienziosa (DTF 104 IV 217 consid. 3a, 98 IV 303). Poiché è compito della persona confrontata con situazioni poco chiare – ha precisato il Tribunale federale – assumere informazioni affidabili, dandosene il caso con l'ausilio di un legale (DTF 98 IV 293 consid. 4a). Non vi è spazio per l'errore, ad esempio, quando l'autore ha dubitato o avrebbe dovuto dubitare della liceità del suo comportamento (DTF 121 IV 105 consid. 5, 120 IV 208 consid. 5a, 104 IV 217 consid. 3a) o quando egli sa dell'esistenza di una norma di legge, ma non si cerziora sul suo contenuto e sulla sua portata (DTF 120 IV 208 consid. 5a).
Quel che l'autore di un reato o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti (DTF 121 IV 92 consid. 2b con rinvii). Il ricorso per cassazione è invece un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove possono essere rimessi in discussione solo se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a).
Il presidente della Corte d'assise ha rilevato anzitutto che la vendita di fiori di canapa è punibile a norma dell'art. 19 n. 1 LStup se lo scopo è quello di estrarre stupefacenti, condizione data quando l'agente sa che la canapa sarà usata come stupefacente e, ciò nonostante la vende, accettando che sia utilizzata a tale scopo (DTF 126 IV 60). Il primo giudice ha escluso subito l'errore di diritto invocato dall'imputato, già per il fatto che sui sacchetti a base di canapa figurava l'invito a non usare il contenuto come stupefacente e l'imputato sapeva che nella maggior parte dei casi tale raccomandazione cadeva nel vuoto. Visto poi che nel negozio si vendevano anche cartine per sigarette e apparecchi per la confezione meccanica di sigarette, l'agire del commesso risultava finanche intenzionale (sentenza, pag. 4 e 5). Che la citata sentenza del Tribunale federale sia apparsa dopo i fatti contemplati nel decreto di accusa – ha continuato il primo giudice – poco importa. Già prima della pubblicazione divampava infatti nei media la discussione intorno alla liceità delle droghe leggere. Trattandosi di una situazione poco chiara, una persona coscienziosa non poteva avere la certezza di mettere legalmente in commercio sacchetti a base di canapa, rinunciando ad assumere precise informazioni prima di agire (sentenza, pag. 5).
Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere liquidato il problema in modo sommario e semplicistico, senza esaminare compiutamente i motivi che potevano indurlo a ritenere lecito il suo comportamento. Egli ricorda che al momento dei fatti vi erano 50 “canapai” attivi in Ticino, di cui l'autorità non si interessava, e che il precedente gestore del negozio in cui egli lavorava era stato indagato non per la vendita di sacchetti a base di canapa, ma per commercio di hashish. In realtà l'argomentazione non ha consistenza. Il ricorrente non poteva infatti dare per scontata la liceità del proprio comportamento solo perché altri “canapai” non venivano perseguiti. L'art. 20 CP non tutela la parità di trattamento nell'illegalità. Del resto, come il ricorrente medesimo ha ammesso di sapere, su ogni sacchetto figurava l'avvertenza che aprendo la confezione “si incorre alla LF sugli stupefacenti“ (act. 3.3 pag. 3), ma la maggior parte dei clienti comperava i sacchetti per fumarne contenuto (sentenza, pag. 4 e 5; act. 3.3, pag. 3 e act. 4, pag. 2). In circostanze del genere era suo dovere agire con cautela, eventualmente chiedendo consiglio a uno specialista, non fidarsi di opinioni generiche o dell'impunità riservata – a suo dire – ad altri “canapai” e al precedente gestore del negozio (act. 4, pag. 4). Come si è spiegato, l'errore è escluso quando l'interessato abbia sufficienti ragioni per ritenere di compiere un illecito; confidare soltanto sulla non punibilità dell'azione non basta (DTF 98 IV 303, 120 IV 215). Nella fattispecie l'imputato ha agito avventatamente, senza approfondire alcunché. A torto egli insiste pertanto sull'attenuante prevista dall'art. 20 CP.
A parere del ricorrente le autorità hanno profittato dei “canapai”, che permettevano da un lato di fermare il mercato nero e dall'altro di impedire ai giovanissimi di entrare in contatto con spacciatori di droghe anche pesanti. Di conseguenza gli inquirenti hanno visitato svariati “canapai”, uscendo dai negozi senza dare l'impressione di avere ravvisato nulla di illegale. Trattasi di un atteggiamento – sostiene il ricorrente – che può solo confortare l'errore in cui egli è incorso. Fondata su congetture, ossia su illazioni e non su fatti accertati (o per lo meno con qualche riscontro agli atti), la tesi va dichiarata inammissibile. Certo, il ricorrente invoca anche la prassi di altri Cantoni e assoluzioni pronunciate da tribunali confederati in situazioni definite analoghe. Se non che, raffronti del genere avrebbero richiesto una disamina dei motivi idonea a dimostrare che, comportandosi in maniera diversa nel caso specifico, le autorità ticinesi sono cadute in una palese disparità di trattamento. Così com'è motivato, al proposito il ricorso è una volta ancora inammissibile.
Sostiene il ricorrente che una parte della dottrina, facente capo all'opinione del prof. Peter Albrecht, reputa legale la vendita di derivati della canapa come avviene presso i “canapai” ticinesi e che persino il consulente giuridico del Consiglio di Stato, interpellato dall'esecutivo cantonale al riguardo, ha ritenuto legale l'attività dei “canapai” nella misura in cui questi vendono piante di canapa o prodotti di canapa essiccata sotto forma di sacchetti profumati, confezioni per tisane, imbottiture per cuscini o altro. Avesse egli assunto informazioni, avrebbe quindi ottenuto risposte sbagliate. Il ricorrente tenta però di equivocare sui termini, giacché egli non è perseguito per avere venduto canapa in quanto tale, ma per avere venduto sacchetti a base di canapa ben sapendo che il contenuto della maggior parte delle confezioni veniva usato dai compratori come stupefacente. Nessun esperto degno di fede gli avrebbe mai assicurato la liceità di un comportamento siffatto. Anche su questo punto il ricorso è destinato perciò all'insuccesso. Il ricorrente soggiunge che la società per cui lavorava era regolarmente iscritta a registro di commercio, nonostante il suo scopo fosse la compravendita di prodotti a base di canapa. Avesse riscontrato un impedimento qualsiasi, l'ufficiale avrebbe senz'altro rifiutato l'iscrizione. Anche tale asserzione è inconsistente, repressa dall'art. 19 n. 1 LStup non essendo l'attività di “canapai” in sé, ma la vendita di canapa destinata a essere usata come stupefacente (DTF 126 IV 60).
Il ricorrente assevera che il suo grado di diligenza non può essere valutato senza tenere conto della stima e della venerazione che egli nutriva per la sorella, della quale si fidava ciecamente, come non si può sorvolare sulle sua limitata formazione scolastica, che non gli ha consentito di comportarsi in modo più scrupoloso. Ricorda inoltre il suo modesto stipendio e il ruolo di semplice commesso, senza potere decisionale. Se non che, tutto ciò non gli ha impedito di rendersi conto che gran parte degli acquirenti usava il contenuto dei sacchetti odorosi come stupefacente. Quanto all'errore sui fatti (art. 19 CP) che egli invoca sostenendo di non essere stato a conoscenza dell'esatto tenore di THC presente nei sacchetti venduti, né del limite ammesso dello 0.3%, la pretestuosità dell'obiezione è evidente. Né durante l'istruttoria né al dibattimento egli ha mai sostenuto, per vero, di avere confidato sul limitato tenore di THC. Anzi, in un primo momento egli ha dichiarato agli inquirenti che la questione non lo interessava (art. 3.3., pag. 4), salvo riconoscere poi che il tasso massimo di THC consentito dalla legge è dello 0.3% (act. 4, pag. 4), e ciò dopo avere dato atto di essersi reso conto che la maggior parte degli acquirenti usava il contenuto dei sacchetti come stupefacente. Le caratteristiche della sostanza venduta gli erano quindi indifferenti.
Secondo il ricorrente il presidente della Corte è in ogni modo caduto in arbitrio ritenendo che egli abbia venduto marijuana anche a minorenni, come gli ha imputato il Procuratore pubblico nell'atto di accusa, richiamato nel dispositivo n. 1 di condanna. La critica è infondata, ove si consideri che al Procuratore pubblico il ricorrente ha riferito di non poter escludere di avere venduto sacchetti anche a minorenni, seppure inconsapevolmente (act. 4, pag. 4). E il presidente della Corte non gli ha rimproverato di essersi reso conto che tra gli acquirenti v'erano anche minorenni. Fosse vero il contrario, la commisurazione della pena ne avrebbe risentito del resto in misura sensibile. Se ne conclude che il ricorso è destinato all'insuccesso anche su quest'ultimo punto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese fr. 100.–
fr. 900.–
sono posti a carico del ricorrente.
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster