AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2001.46
Data decisione, Autorità: 08.02.2002, CCRP
Incarto n. 17.2001.00046
Lugano 08 febbraio 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 2 luglio 2001 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. dott. __________)
contro
la sentenza emanata il 23 maggio 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti suoi e di
__________, (già patrocinato dall'avv. dott. __________)
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 23 maggio 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, statuendo su opposizione a decreti di accusa emanati dal Procuratore pubblico il 29 maggio 2000, ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di mancata truffa e falsità in documenti. Egli ha accertato che dal febbraio al 9 marzo 2000 entrambi, agendo in correità con __________ e __________, avevano disposto a scopo di indebito profitto l'incasso di un assegno recante il n. __________ emesso dalla Bank __________, di US$ 911'000, e di un assegno recante il n. __________ emesso dalla __________, di US$ 1'000'000, che sapevano falsi o ottenuti fraudolentemente, nell'intento di ingannare con astuzia i funzionari della __________, ai quali gli assegni sono poi stati presentati per l'incasso. In applicazione della pena, il presidente della Corte ha condannato __________ e __________ a 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di tre anni. __________ si è visto infliggere inoltre l'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, sospesi condizionalmente con un periodo di prova della stessa durata. Il presidente della Corte ha pronunciato infine la confisca degli assegni sequestrati.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 25 maggio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il
2 luglio successivo, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a una nuova Corte di assise per nuovo giudizio; in subordine egli postula il suo proscioglimento dalle accuse di mancata truffa e di falsità in documenti o, in via ancor più subordinata, una condanna limitata alle accuse di tentata truffa, rispettivamente di complicità in mancata truffa, e di complicità in falsità di documenti soltanto per quanto riguarda l'incasso dell'assegno emesso dalla Bank __________. Per quel che è dell'altro assegno, egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di falsità in documenti, rispettivamente di essere ritenuto mero complice di falsità in documenti, con rinvio degli atti a una nuova Corte di assise per nuova ricommisurazione della pena. Egli chiede dipoi che si prescinda dalla sua espulsione dal territorio svizzero. Nelle sue osservazioni dell'8 luglio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
C. Contro la sentenza di assise è insorto pure __________. Il suo ricorso del 2 luglio 2001 è stato però dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione e di revisione penale con sentenza del 19 settembre 2001 (inc. __________).
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporre a quest'ultima una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il senso di giustizia e di equità (DTF 125 II 10 consid. 34a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a), rispettivamente poggino su un'interpretazione unilaterale dei mezzi di prova (DTF del 25 settembre 2000 in re S., consid. 3b). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
Il ricorrente sostiene anzitutto, per quanto riguarda l'assegno emesso dalla International Bank __________ (US$ 911'000), che il rapporto 25 marzo 2000 della Polizia scientifica esclude tracce apparenti di falsificazione (act. 24/33 inc. __________) e si duole che, ciò nonostante, il primo giudice lo abbia riconosciuto colpevole di falsità in documenti. Eppure, stando al rapporto di polizia, tracce di contraffazione sono state riscontrate unicamente sull'altro assegno, emesso dalla Bank __________. Scostandosi dall'opinione del perito – soggiunge il ricorrente – la prima Corte è caduta in arbitrio, tanto più che nessuno si è curato di domandare alla banca informazioni più precise. In realtà la censura non manca di temerarietà. Il presidente della Corte non ha trascurato né il rapporto di polizia né la circostanza che solo l'assegno di US$ 1'000'000 denotava evidenti tracce di falsificazione, né ha indagato oltre sull'autenticità dei titoli. Ha rilevato che la falsità dei due assegni emergeva palese già dal fatto che nessuna delle banche ha mai inteso emettere assegni a favore di __________ e che né quest'ultimo né altre persone coinvolte nell'inchiesta hanno mai accampato un motivo per cui potrebbero essere legittimi beneficiari delle cartevalori (sentenza, pag. 13). Perché tale conclusione sarebbe manifestamente insostenibile il ricorrente non spiega. Anzi, egli non adduce un solo motivo che possa giustificare l'indicazione di __________ quale beneficiario delle cospicue somme indicate negli assegni. Né si vede come il ricorrente potesse confidare nella genuinità degli assegni medesimi, ove appena si consideri che sin dall'inizio era chiaro trattarsi – nella migliore delle ipotesi – di titoli “problematici” (sentenza, pag. 13). Non si dimentichi poi che, riferendosi al secondo assegno, gli esperti non hanno escluso l'ipotesi di un falso totale solo perché non disponevano di un esemplare autentico per il confronto (act. 24/33).
A parere del ricorrente sarebbe arbitrario pure l'accertamento del dolo riguardo all'assegno di US$ 1'000'000 emesso dalla Bank __________, dato che – come conferma il rapporto della polizia scientifica – la falsità di tale assegno non è rilevabile a occhio nudo, ma solo con gli strumenti scientifici in possesso degli inquirenti. Già per questo motivo egli non potrebbe essere ritenuto colpevole di falsità in documenti.
a) Quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 122 IV 156 consid. 2b, 121 IV 92 consid. 2b con rinvii), censurabile in un ricorso per cassazione sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (sopra, consid. 1). Ora, stando alle constatazioni della prima Corte, più o meno nel novembre del 1999 il ricorrente ha presentato nel suo studio legale di __________ a __________, per il tramite della conoscente __________, tale __________, asserito cittadino nigeriano. Quest'ultimo ha proposto a __________ di trovare una persona disposta ad aprire un conto in Svizzera per incassare i due noti assegni, l'uno (recante il n. __________) tratto l'11 febbraio 2000 dalla Bank __________ per la somma di US$ 1'000'000 e l'altro (recante il
n. __________) tratto il 15 febbraio 2000 dalla __________, appoggiata __________, per US$ 911'000. Il ricorrente e __________ avrebbero poi ricevuto da __________, per il loro interessamento, una provvigione del 2.5% ciascuno sull'importo complessivo dei due assegni.
Sempre secondo il presidente della Corte, per assolvere il proprio compito __________ ha interpellato __________, residente in Svizzera, chiedendogli di reperire una persona che potesse incassare i due assegni e offrendogli una provvigione dello 0.5-1% dell'ammontare complessivo dei titoli. __________ ha consultato così __________, che conosceva come promotore immobiliare in Svizzera. Oberato di debiti e impossibilitato a trattare personalmente con le banche, costui ha cercato un fiduciario che avesse buoni contatti con gli istituti di credito e che parlasse italiano. Si è rivolto perciò a __________, il quale verso la metà di gennaio del 2000 ha aperto presso la __________ un conto denominato __________, indicando __________ quale avente diritto economico. Per il loro coinvolgimento __________ e __________ si sarebbero spartiti una provvigione del 3% sul valore globale degli assegni. Verso la metà di febbraio del 2000 __________, __________, __________ e il ricorrente si sono poi incontrati in un albergo di Zurigo per discutere le modalità dell'incasso. In quell'occasione __________ ha inviato per fax a __________ le proprie generalità e i dati del conto bancario. __________ sapeva che gli assegni erano falsi. Tanto lui quanto il ricorrente si sono limitati a dire però a __________ e __________ che gli assegni erano “problematici”.
Rientrato in Italia, __________ ha trasmesso i dati personali di __________ ad __________, il quale ha inviato per posta al domicilio dello stesso __________ i due assegni indicanti __________ come beneficiario. __________ ha quindi dato gli assegni al ricorrente in custodia, salvo ritirarli pochi giorni dopo. Il 24 febbraio 2000 __________, __________ e __________ si sono ritrovati in un albergo di Milano. In quel frangente __________ ha consegnato i titoli a __________ per l'incasso in Svizzera, ciò che __________ ha fatto il giorno stesso presso __________. Il 29 febbraio 2000 __________ è stato informato dal direttore della banca luganese che l'assegno di US$ 1'000'000, verificato dall'istituto di credito emittente, era ritenuto fraudulent. __________ ha quindi comunicato l'accaduto a __________, chiedendogli di fissare un incontro con gli altri tre. Costoro si sono rincontrati a Lugano il 3 marzo 2000. __________ intendeva sporgere denuncia. Qualche giorno dopo __________ e __________ (pure lui intenzionato a presentare un esposto al Ministero pubblico) hanno fissato un secondo appuntamento, al quale hanno partecipato __________ e __________. Questi hanno dichiarato ai due, contrariamente al vero, che tutto era in ordine, comunicando che l'incasso sarebbe dovuto avvenire il 9 marzo 2000. Presentatisi quel giorno per riscuotere le commissioni, __________ e __________ sono stati arrestati.
b) Ravvisati gli estremi oggettivi sia della mancata truffa sia della falsità in documenti, il primo giudice ha ritenuto che soggettivamente i due imputati (il ricorrente e __________) avevano agito con dolo diretto o almeno con dolo eventuale. Entrambi sapevano per loro medesima ammissione che gli assegni erano “problematici”, espressione che equivale a un eufemismo. Uomini d'affari, sia il ricorrente sia __________ ben sapevano che un assegno “problematico” non deve essere incassato e che si commette indebito profitto se si riesce a incassarlo ugualmente. Ritenute prive di fondamento le loro successive ritrattazioni, il primo giudice ha rilevato che in ogni modo altri indizi escludono la buona fede di loro: le chiamate in correità di __________ e __________, i quali hanno indicato nel ricorrente l'autore principale e l'organizzatore dell'operazione d'incasso (__________dichiarando addirittura che il ricorrente era perfettamente consapevole della falsità delle cartevalori), il senso attribuito da __________ e __________ al termine “problematici”, nel senso che si trattava o di titoli che – se onorati – avrebbero creato difficoltà alle banche oppure di titoli legati al giro di denaro sporco, la singolare via seguita per riscuotere gli assegni (con il coinvolgimento di varie persone, con numerosi incontri tenuti in città diverse e con la trasferta all'estero per procedere all'incasso), come pure le laute provvigioni promesse agli interessati (sentenza, pag 13 a 15).
c) Sostenere di fronte ad accertamenti come quelli testé riassunti che il primo giudice è caduto in arbitrio accertando la consapevolezza del ricorrente circa l'origine fraudolenta o comunque illecita del titolo emesso dalla Bank __________ solo perché la contraffazione non si nota a occhio nudo – ciò che neppure corrisponde completamente al vero (act. 24/33) – non è serio. Al ricorrente, avvocato di professione e uomo non privo di esperienza, non poteva sfuggire in effetti il losco significato del termine “assegni problematici” da egli medesimo usato nel contesto di un'operazione che vedeva coinvolte più persone da retribuire per i loro servigi, i quali in condizioni normali non si sarebbero stati affatto necessari. Tanto meno ove si pensi che si trattava di assegni “problematici” da incassare nell'ambito di un'operazione proposta da un soggetto (tale __________), di cui nessuno (neppure il ricorrente) ha saputo dare un'immagine rassicurante. Tentare di equivocare sulla locuzione “assegni problematici”, come fa il ricorrente, è perciò vano.
3 marzo 2000, dopo che gli assegni erano già stati consegnati alla __________ per l'incasso. Egli deplora inoltre che la Corte di merito non abbia spiegato in che modo egli avrebbe partecipato all'organizzazione dell'incasso, né abbia indicato quali sarebbero state le soluzioni da lui suggerite e quali eventuali problemi egli avrebbe prospettato. In realtà il ricorrente è ben lungi dal sostanziare critiche di arbitrio, limitandosi a disquisire sulla rilevanza di talune considerazioni che hanno indotto il primo giudice a ritenerlo correo e non solo complice (sentenza, pag. 16). Senza cadere in arbitrio il primo giudice poteva accertare l'attiva partecipazione del ricorrente al disegno criminoso, in effetti, considerando che l'imputato aveva presentato __________ a __________ (sentenza, pag. 8), si era fatto promettere una provvigione – o un compenso – se l'operazione avesse avuto buon esito (sentenza, pag. 9 e 10), aveva partecipato all'incontro di Zurigo (metà febbraio del 2000) in cui si era discussa l'operazione di incasso e si erano ricevute per fax le generalità da __________ con i dati del conto su cui far confluire il provento dell'incasso (sentenza, pag. 10 e 11), aveva incontrato __________ e __________ a Roma, dove aveva loro suggerito di cominciare con assegni di piccolo taglio (sentenza, pag. 12), aveva custodito nel suo studio gli assegni (falsi) che __________ aveva ricevuto da __________ e in cui __________ figurava come beneficiario (sentenza, pag. 12), aveva incontrato a Lugano i correi non per caso, ma dopo avere preso atto che il primo tentativo di incasso era fallito (sentenza, pag. 12), era apparso in quella circostanza a __________ come la persona di riferimento dell'operazione (sentenza, pag. 12) ed era stato indicato da __________ come il dominus dell'operazione (sentenza, pag. 16). Nel suo risultato la conclusione secondo cui il ricorrente ha partecipato attivamente al reato resiste pertanto alla critica.
Assevera il ricorrente che – sia come sia – la Corte di assise ha arbitrariamente ignorato elementi a suo favore, come il fatto che egli non ha avuto alcun contatto né con la banca né con il beneficiario degli assegni e che egli ignorava il diritto bancario svizzero, ciò che gli ha impedito di fornire consulenza al riguardo. La critica sfiora il pretesto, ove appena si consideri che altre persone si sono occupate degli aspetti testé citati, senza con ciò scagionare il ricorrente, il quale – come detto – non solo era al corrente dei ruoli assunti dai vari partecipanti, ma aveva condiviso tale modo di procedere, accettando che __________ si rivolgesse a __________, che __________ si rivolgesse a __________ e che __________ si rivolgesse a __________.
Il ricorrente critica inoltre la prima Corte per avere arbitrariamente trascurato che egli aveva partecipato agli incontri in qualità di avvocato, nel quadro delle sue attività professionali. E siccome nessuno ha riferito sui suoi interventi, la prima Corte poteva fondarsi unicamente sulle sue stesse deposizioni, rispettivamente sul suo memoriale (act. 42). Da nessuna prova risulta perciò che egli abbia contribuito alla commissione del reato, la sua presenza nell'ambito di un mandato professionale non potendo che riferirsi alla consulenza legale. L'assunto non è destinato a miglior sorte dei precedenti. Invano il ricorrente tenta invero di ridimensionare il suo ruolo flagrante. Già si è visto che fin dall'inizio egli ha condiviso ogni passo ritenuto necessario per monetizzare i due assegni “problematici”: ha partecipato agli incontri durante i quali si è definito il disegno criminoso, consigliando a un certo punto – non a caso – di procedere con maggiore cautela, ha custodito per alcuni giorni gli assegni contraffatti, si è fatto promettere una rimunerazione in caso di riuscita, contando anche sul fatto che __________ gli doveva denaro (sentenza, pag. 10). __________ lo ha persino individuato come la persona di riferimento (sentenza, pag.12). Nelle circostanze descritte non si può certo affermare che egli si sia limitato a distribuire innocui consigli senza partecipare alla fattispecie, men che meno in un caso che appariva sospetto non solo a un avvocato sperimentato, ma anche a una qualsivoglia persona provvista di un minimo di accortezza. Certo, il ricorrente insiste nell'asserire che avere considerato gli assegni “problematici” non costituisce ancora una prova a suo carico, ma l'assunto cade nel vuoto. Proprio le cognizioni di avvocato avrebbero dovuto indurre il ricorrente se mai – nelle circostanze evocate – a non trattare titoli del genere e a tenersi lontano da operazioni siffatte.
Il ricorrente censura altresì gli accertamenti sull'entità della provvigione che gli sarebbe toccata, ma a tale proposito si avvale di argomentazioni appellatorie, inammissibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Che fossero state concordate provvigioni o compensi è stato riconosciuto da tutti, persino dal ricorrente (sentenza, pag. 9 seg.). Non giova perciò attardarsi su questo punto. Il ricorrente fa valere che, comunque sia, egli ignorava le commissioni promesse agli altri e tanto meno ne conosceva l'ammontare, ma l'obiezione è inconsistente. Che egli ignorasse quanto sarebbe partitamente spettato a ognuno è possibile, tuttavia ciò non lo solleva per nulla dalle sue responsabilità.
Assume il ricorrente che le chiamate in correità di __________ sono prive di riscontri oggettivi e per di più interessate, mirate a scaricare sulla sua persona il peso di tutto l'accaduto. Nella motivazione egli perde di vista però il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale nell'ambito di un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Egli si limita infatti a contrapporre il proprio punto di vista a quello del primo giudice, senza spiegare perché quest'ultimo sarebbe trasceso in arbitrio. Egli trascura inoltre che il contestato accertamento non si fonda solo sulle accuse di __________, ma anche sulle sue medesime dichiarazioni e su quelle degli altri partecipanti. È appena il caso di ricordare che proprio il ricorrente ha presentato __________ al presunto cittadino nigeriano intenzionato a incassare gli assegni, che all'incontro di Zurigo del febbraio 2000, quando si sono discusse le modalità dell'operazione, era presente anche il ricorrente, che in quell'occasione __________ ha trasmesso a __________ un fax con le proprie generalità e il numero del conto sul quale doveva confluire il provento dell'incasso, che gli interessati – ricorrente compreso – conoscevano l'origine “problematica” (se non fraudolenta) dei titoli, che il ricorrente ha tenuto in deposito per alcuni giorni gli assegni compilati, pronti per la riscossione, che egli non ha esitato a partecipare all'incontro del 3 marzo 200 a Lugano allorché erano sorti problemi nell'incasso di un assegno. Perché di fronte a tale insieme di indizi il primo giudice sarebbe trasceso in arbitrio, accertando un consapevole e attivo coinvolgimento, il ricorrente non spiega.
Il ricorrente fa valere che la sentenza impugnata ha trascurato la deposizione del funzionario di banca __________, il quale ha dichiarato che l'istituto di credito non avrebbe mai messo a disposizione di __________ né di chicchessia un solo franco finché __________ non si fosse presentato per compilare il “formulario A” e per consentire all'istituto di esaminare il rispetto dei doveri di diligenza previsti dalle norme contro il riciclaggio di denaro. Se non che, quand'anche si fosse presentato in banca come beneficiario economico del conto, __________ non avrebbe ottenuto nulla. Oberato di debiti, non poteva infatti trattare con le banche, come ha rilevato anche il primo giudice. Ciò esclude, secondo il ricorrente, l'ipotesi di un inganno astuto.
a) Un “inganno con astuzia” è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 126 IV 171 consid. 2a, 122 IV 197 consid. 3d, 119 IV 28 consid. 3a), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 126 IV 171 consid. 2a, 125 IV 128 in alto con rinvio, 120 IV 186 consid. 1a, 123 consid. 6a/bb. 119 IV 28 consid. 3a). Il diritto penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF126 IV 171 consid. 2a con rinvio, 122 IV 197 consid. d, 120 IV 197 consid. 3d). L'inganno è “astuto” quando le menzogne siano l'espressione di una scaltrezza particolare e concordino tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale invece ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno (DTF 126 IV 171 consid. 2a, 122 IV 197 consid. 3d, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo, in ogni modo, esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d).
b) Il ricorrente eccepisce che la presenza di __________ come intestatario economico del conto aperto da __________ in qualità di fiduciario avrebbe, già da sola, fatto fallire l'operazione. In realtà egli fraintende però la deposizione del funzionario di banca. Questi, infatti, non ha affermato che in nessun caso il provento degli assegni sarebbe potuto confluire sul conto. Ha detto soltanto che, fino al momento in cui il beneficiario economico non si fosse presentato personalmente in banca per consentire la compilazione del “formulario A”, la situazione non si sarebbe sbloccata. Non ha dichiarato, in particolare, che l'apertura del conto (intestato al fiduciario) sarebbe stata impossibile qualora fosse risultato che __________, destinatario della valuta, avesse debiti. Non si può dunque escludere, avuto riguardo anche alla fiducia riposta dal funzionario nei confronti di __________, che l'incasso fosse di per sé fattibile. Anzi, non fosse stata scoperta la falsità del primo assegno e si fosse __________ presentato in banca per la compilazione del formulario, la monetizzazione degli assegni sarebbe verosimilmente riuscita. Sprovvisto di buon diritto, al riguardo il ricorso è destinato ancora all'insuccesso.
Il ricorrente definisce manifestamente arbitrario l'accertamento secondo cui nessuna delle due banche ha mai inteso emettere assegni all'ordine di __________, nessuna prova sorreggendo tale constatazione. Egli non spende una parola tuttavia per spiegare in virtù di quale arcano motivo le banche emittenti avrebbero dovuto trarre assegni di siffatti importi all'ordine di costui. In seguito egli ritorna sulla natura “problematica” degli assegni, sottolineando che i dubbi espressi da __________ non riguardavano l'autenticità dei titoli e che la prima Corte ha conferito un peso eccessivo a particolari di second'ordine. Il ricorrente dimentica però che un avvocato non poteva per nulla contare sulla bontà di assegni messi in circolazione nelle circostanze ricordate nella sentenza impugnata. Al proposito è superfluo ripetersi. Quanto alle allegazioni che figurano ai punti 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del ricorso, la loro natura appellatoria è palese. Per motivare una censura di arbitrio non basta prospettare una versione dei fatti più favorevole, ancorché preferibile, a quella accertata in prima sede, ma bisogna illustrare perché tale versione sarebbe tanto insostenibile da risultare arbitraria. Le critiche del ricorrente non dimostrano lontanamente estremi simili.
Stando al ricorrente il primo giudice, resosi conto dei labili indizi circa la consapevolezza della falsificazione documentale e la scarsa logicità di un tentativo truffaldino praticamente impossibile da attuare, gli ha subordinatamente imputato un dolo eventuale fondandolo sulla “problematicità” degli assegni. Se non che – egli continua – in relazione a tali assegni la fattispecie denota comunque desistenza, mentre costituisce un vizio logico correlare la “problematicità” di assegni a una fattispecie di illecito e connota errore di diritto configurarla come ipotesi di dolo eventuale, in concreto di tentativo. A parte l'involuta formulazione della doglianza, il ricorrente non si confronta però con i motivi in base ai quali il primo giudice ha ritenuto che gli autori si erano resi conto, per lo meno nella forma del dolo eventuale, di mettere in circolazione assegni “problematici”, cioè non incassabili. Il presidente della Corte ha ricordato che gli imputati usavano un cortese eufemismo usando quella locuzione, che il coinvolgimento del ricorrente risultava dalle chiamate in correità degli altri, che lo stesso ricorrente e __________ avevano riferito a __________ e __________ trattarsi di titoli “problematici” e che le modalità d'incasso, da compiere in Svizzera per il tramite di persone prezzolate, dovevano apparire quanto meno insolite a un avvocato. Ora, non si vede perché la prima Corte si sarebbe sospinta in arbitrio ritenendo che nelle circostanze predette il ricorrente dovesse per lo meno prendere in seria considerazione che gli assegni da riscuotere erano falsi, figurando sugli stessi un beneficiario fasullo, o che comunque l'operazione di incasso era illecita. Ancora un volta la sentenza impugnata sfugge dunque alla critica.
Il ricorrente rimprovera al presidente della Corte di averlo condannato sulla base di fatti diversi rispetto a quelli enunciati nell'atto di accusa. Afferma che secondo il decreto di accusa egli avrebbe prestato attiva consulenza per portare a termine l'operazione ivi descritta; nella sentenza impugnata, per contro, gli sono addebitati fatti completamente diversi, senza più alcun cenno alla consulenza. Il ricorrente omette nondimeno di indicare quali sarebbero le azioni esulanti dall'atto di accusa che il primo giudice gli ha imputato. A suo avviso, secondo il decreto egli avrebbe delinquito previa intesa che una parte della provvigione spettante a __________ gli sarebbe stata retrocessa a tacitazione parziale o totale delle sue pretese nei confronti di costui, fatto che nel dispositivo della sentenza più non figura. In realtà la questione è speciosa, mal comprendendosi perché tale circostanza, ricordata nei motivi della sentenza impugnata (pag. 10), dovesse figurare per forza nel dispositivo di condanna per la mancata truffa. Il ricorrente assevera, certo, che la sentenza va persino oltre, facendo carico agli imputati di avere agito per lucro, ma non è vero, poiché tale finalità già figurava nel decreto d'accusa, in aggiunta all'accordo intercorso fra il ricorrente e __________. Poco importa poi sapere se la provvigione o parte della provvigione del 2.5% concordata unitamente a __________ con __________ gli sarebbe toccata a titolo autonomo o a tacitazione delle sue pretese verso lo stesso __________ (sentenza, pag. 10). Sia come sia, infatti, egli ha divisato introiti provenienti da attività illecita.
Il ricorrente si duole che la sentenza impugnata preveda la pena accessoria dell'espulsione per tre anni senza spiegazione alcuna, salvo evocare la circostanza che egli non ha legami particolari con il territorio svizzero. Si lamenta pure del fatto che il provvedimento sia stato sospeso condizionalmente per tre anni, oltre il periodo minimo previsto dall'art. 41 CP, senza darne ragione. Ciò raffigurerebbe una reprensibile insufficienza di motivazione. La censura sarà trattata più avanti (consid. 18).
A mente del ricorrente la sentenza impugnata trascura la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale, le quali richiedono un esame scrupoloso del requisito costitutivo dell'inganno astuto in relazione alla capacità critica della vittima, nel caso specifico della banca. Grazie alle sue relazioni, nel caso specifico quest'ultima è stata in grado di ottenere chiarimenti dai due istituti emittenti, riuscendo a sventare subito la frode. Già per questo motivo non vi sarebbe spazio per l'applicazione dell'art. 146 CP, tanto meno ove si consideri che __________, incaricato di incassare gli assegni, ha dichiarato vere generalità. L'argomentazione cade nel vuoto, giacché nel caso specifico l'accusa era di mancata truffa e non di truffa consumata, gli autori avendo attuato tutto quanto necessario per raggiungere l'obiettivo, senza però riuscirvi. Che la truffa sia stata sventata grazie all'avvedutezza dell'istituto cui __________ si è rivolto poco sussidia. Gli assegni prodotti erano di per sé idonei a trarre in inganno chiunque. Solo indagini approfondite avrebbero potuto consentire di scoprire la falsità del beneficiario, onde l'imputazione di truffa mancata in entrambi i casi. Fosse fondata l'opinione del ricorrente, ogni tentativo di truffa sventato grazie a minuziosi controlli sarebbe impunibile perché farebbe difetto il requisito dell'inganno astuto. Il ricorrente ripete che, comunque sia, non si può parlare di truffa nel caso dell'assegno emesso a nome della Bank __________, la polizia scientifica non avendo riscontrato su di esso tracce di apparente falsificazione. Già si è visto nondimeno che, senza incorrere in arbitrio, il primo giudice poteva ritenere anche tale cartavalore alla stregua di un falso.
Asserisce il ricorrente che i suoi atti, considerati singolarmente o nel loro complesso, non possono essere ritenuti truffaldini, mancando loro la Tatbestandsmässigkeit. Avere tenuto in deposito per pochi giorni i titoli, avere funto da interlocutore negli incontri di Zurigo e Lugano è – a suo parere – ininfluente. Un suo reale coinvolgimento avrebbe richiesto ben altro, ad esempio che egli prendesse contatto con la banca per concretare l'operazione d'incasso, oppure che egli svolgesse un ruolo nella compilazione degli assegni, ciò che non risulta dalla sentenza impugnata. L'asserto non può essere condiviso. Il ricorrente disconosce infatti che le azioni testé ricordate non necessitavano di un suo diretto coinvolgimento. Decisivo è che egli per finire ha fatto proprio il disegno criminoso. Né egli può pretendere di essere considerato mero complice. Come detto, egli ha partecipato attivamente sin dall'inizio all'operazione d'incasso, presentando __________ a __________, presenziando agli incontri di Zurigo e di Lugano, tenendo in deposito gli assegni (falsificati) pronti per l'incasso e consigliando persino – a un certo momento – di procedere con cautela, proprio perché gli assegni erano “problematici”. Il suo non era perciò un ruolo secondario e non per caso __________ e __________ lo hanno ritenuto di prim'ordine. Manifestamente infondato, il ricorso deve di conseguenza di nuovo essere disatteso.
Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 22 CP, asserendo che in ogni modo __________ non aveva ancora messo in atto tutto quanto occorreva per consumare la truffa, mancando ancora la firma, da parte di __________, del “formulario A” che avrebbe consentito l'apertura del conto su cui riversare il provento dell'incasso. Ora, secondo la giurisprudenza il reato mancato costituisce una forma di tentativo in senso lato (art. 21 CP). Anche se fanno difetto – in tutto o in parte – i presupposti oggettivi del reato, sussiste tentativo di truffa (in senso lato) allorché l'autore, agendo intenzionalmente allo scopo di procacciare un indebito profitto, ne avvia l'esecuzione. L'intenzione deve riferirsi nondimeno a tutti i presupposti oggettivi, nel senso che l'autore deve avere preso in considerazione e accettato una situazione in cui tali presupposti sono adempiuti (DTF 112 IV 246 consid. 3a). Il Tribunale federale ha riscontrato un tentativo (in senso lato) di truffa, per esempio, nel caso di una persona che aveva tentato di incassare allo sportello un assegno che sapeva rubato e munito di firma falsa, credendo che il furto della cartavalore non fosse ancora stato denunciato, sicché la banca non sarebbe stata in grado – se non difficilmente – di scoprire la frode (DTF 122 IV 246 consid. 3b). Nella fattispecie anche il ricorrente e i correi hanno confidato nel fatto che __________ potesse riscuotere gli assegni senza che il funzionario della banca si accorgesse dell'inganno. È vero che, secondo le dichiarazioni del funzionario __________, la valuta non poteva essere bonificata prima che __________ si fosse presentato personalmente in banca. Ciò non ha impedito però a __________, il 24 febbraio 2000, di porre gli assegni all'incasso (sentenza, pag. 12). Quanto al fallimento dell'operazione, esso è dipeso dall'avvenuta scoperta circa la falsità di uno dei titoli (sentenza, loc. cit.). Comunque sia, è appena il caso di rammentare che, tranne in caso di desistenza o di pentimento attivo, la distinzione tra reato tentato e reato mancato non ha portata pratica (DTF 127 IV 97 consid. 1). Chi è condannato per reato mancato, benché si trattasse in realtà di un reato tentato, non ha nemmeno un interesse giuridico a postulare l'annullamento del giudizio. Certo, ci si potrebbe chiedere se il valore dell'azione nel reato mancato non sia più marcato rispetto a quello nel reato tentato (Stratenwerth, Allgemeiner Teil 1, § 12 n. 72), ciò che potrebbe influire sulla commisurazione della pena. Se non che, nel caso in esame la pena inflitta al ricorrente (tre mesi di detenzione) appare finanche mite, sia applicando l'art 21 cpv. 1 CP sia applicando l'art. 22 cpv. 1 CP. Anche sotto questo profilo il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.
Il ricorrente sostiene che dalla ricostruzione dei fatti così come sono descritti nella sentenza impugnata risulta senza ombra di dubbio come le due cartevalori siano stati consegnate alla __________ da __________. Egli solo ha fatto uso di quei titoli, ciò che esclude l'imputazione di falsità in documenti nei suoi confronti per avere fatto uso degli assegni. L'obiezione non manca di disinvoltura. Stessero le cose in tal modo, non potrebbe darsi correità nell'uso di documenti falsi, giacché soltanto l'autore diretto potrebbe essere punito giusta l'art. 251 n. 1 cpv. 2 CP. Una conseguenza del genere è improponibile. Invero il ricorrente pretende ancora una volta che, se mai, si può parlare di complicità, non di correità (art. 25 CP), ma la tesi non regge. Come si è visto, la consegna di assegni “problematici” (falsi) alla banca da parte di __________ rientrava nel novero delle azioni condivise anche dal ricorrente. Il suo ruolo di correo nella fattispecie risulta perciò chiaro.
Il ricorrente lamenta pure la violazione dell'art. 55 cpv. 1 CP, asserendo che non vi sono motivi per pronunciare la pena accessoria dell'espulsione nei suoi confronti, dato che egli non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico svizzero, essendo incensurato e avendo egli partecipato in modo limitato al reato, di minima pericolosità. Ora, il primo giudice ha pronunciato la pena accessoria dell'espulsione per non avere l'imputato legami con il territorio elvetico (sentenza, pag. 16). A ragione il ricorrente fa valere che una motivazione del genere non è sufficiente per infliggergli il provvedimento (sopra, consid. 13), non essendo stato accertato che il suo allontanamento sia necessario come misura destinata a proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (DTF 117 IV 229 consid. 2, 123 IV 107 consid. 1). Né il fascicolo processuale consente di trarre conclusioni in tal senso. Ne discende che, mancando riscontri concludenti al riguardo, si deve prescindere dall'espulsione. Su questo punto il ricorso deve perciò essere accolto.
Il ricorrente si duole infine che il periodo di prova della sospensione condizionale della detenzione, di tre mesi, sia stato fissato senza valida ragione in tre anni anziché nel minimo di due anni previsto dall'art. 41 n. 1 cpv. 3 CP. Anche tale critica è provvista di buon diritto, non essendo dato di capire tale divario. In accoglimento del ricorso su questo punto, il periodo di prova della sospensione condizionale della pena privativa della libertà va pertanto stabilito in due anni.
Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 2.1.2 e n. 4 della sentenza impugnata sono annullati e che, in riforma del dispositivo n. 3, l'esecuzione della pena detentiva inflitta al ricorrente va condizionalmente sospesa con un periodo di prova di due anni. Gli oneri processuali seguono il grado di soccombenza (art. 15 CPP). Devono essere addebitati dunque al ricorrente per quattro quinti e allo Stato per il resto. La proporzione della soccombenza osta, per converso, all'assegnazione di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso à parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 2.1.2 e n. 4 della sentenza impugnata sono annullati e che, in riforma del dispositivo n. 3 della sentenza medesima, il periodo di prova relativo alla sospensione condizionale della pena detentiva è stabilito in due anni. Per il rimanente il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 1'400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'500.–
sono posti per quattro quinti a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
– __________, c/o avv. __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– __________.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster