AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2001.50
Data decisione, Autorità: 23.10.2001, CCRP
Incarto n. 17.2001.00050
Lugano 23 ottobre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23 luglio 2001 presentato da
__________, (patrocinata dal lic. iur. __________, studio avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 19 giugno 2001 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 19 giugno 2001 la presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha riconosciuto __________ autrice colpevole di furto e ripetuto abuso (consumato e tentato) di un impianto per l'elaborazione di dati. Essa ha accertato che, per procacciarsi un indebito profitto, l'imputata aveva sottratto a una collega di lavoro, __________, una tessera bancaria __________ e che con tale carta, conoscendo il codice PIN, era riuscita a prelevare fr. 400.– il 7 dicembre 1999 e fr. 250.– il 27 dicembre 1999, tentando inutilmente di prelevare altri fr. 500.– lo stesso 27 dicembre 1999. Relativamente al prelievo di fr. 250.– la presidente della Corte ha ritenuto trattarsi di un caso di lieve entità (art. 172ter CP). In applicazione della pena __________ è stata condannata a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e al versamento di fr. 650.– a __________ in rifusione del danno. Essa è stata prosciolta invece dall'imputazione di avere compiuto il 21 ottobre 1999 tre ulteriori prelevamenti con la stessa carta di credito per complessivi fr. 300.– (capo 2.2 del decreto d'accusa).
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 21 giugno 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 23 luglio successivo, essa postula la sua completa assoluzione. Con osservazioni del 12 agosto 2001 la parte civile __________ propone di respingere il ricorso. Il Procuratore pubblico ha comunicato il 7 agosto 2001 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a chiedere la conferma della sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnata denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile o fianche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto essa appaia preferibile. Occorre spiegare invece per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF125 II 10 consid. 3a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
La ricorrente sostiene anzitutto che – contrariamente a quanto ha accertato la prima giudice – essa non era la sola persona all'interno dello studio dentistico a conoscenza del codice PIN della nota tessera bancaria, tanto meno dal momento in cui l'altra apprendista aveva cessato la propria collaborazione. Essa nega di avere mai ammesso una simile circostanza, facendo valere di avere se mai detto il contrario. Ora, la presidente della Corte delle assise si è effettivamente domandata se, oltre all'imputata e alla precedente apprendista, altre persone – in specie il fratello e il convivente della denunciante – conoscessero il codice della carta, come pretendeva l'accusata, ma per finire ha scartato l'ipotesi, non trovando riscontri oggettivi al riguardo, né risultando che qualche malintenzionato si fosse appropriato della tessera. In ogni modo, ha soggiunto la prima giudice, la sola conoscenza del codice non bastava per incolpare terzi, quanto meno in mancanza di indizi che corroborassero la sottrazione della tessera. E indizi in tal senso non emergevano né a carico del fratello né a carico del convivente della denunciante (sentenza, pag. 4). Perché una conclusione del genere sarebbe arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile, la ricorrente non spiega. Essa si limita a rimproverare alla prima giudice di essersi fondata sulla sola versione della denunciante, destituita di riscontri probatori. Ma ciò non basta per dimostrare l'arbitrio in cui sarebbe caduta la presidente della Corte, a mente della quale nessun elemento suffragava l'eventualità che terze persone conoscessero il codice della carta e ne abusassero.
La ricorrente si duole altresì che la prima giudice non ha condotto il processo con metodo logico, soprattutto dopo avere rilevato che la parte civile sia era dimostrata ripetutamente incauta rivelando a terzi, compresa la precedente apprendista dello studio, il codice della tessera bancaria. Eppure, nonostante ciò, essa l'ha incomprensibilmente giudicata come l'unica persona a conoscenza di tale codice. Se non che, il fatto (incontestato) che la parte civile avesse agito con imprudenza rivelando il codice alla ricorrente e alla precedente apprendista, non doveva necessariamente indurre la prima giudice a concludere, pena l'arbitrio, che l'interessata avesse svelato il codice anche al fratello e al convivente. Ancora un volta il ricorso è perciò destinato all'insuccesso.
A parere della ricorrente la prima giudice sarebbe incorsa in arbitrio anche accertando che fino al 27 dicembre 1999 la tessera si trovava nelle mani di , mentre quest'ultima, accortasi alle 12.45 di quel giorno che non aveva più la carta con sé, ha affermato di avere verosimilmente scordato il documento all' in occasione dell'ultimo prelievo, avvenuto il 23 dicembre precedente. Non è quindi logico – continua la ricorrente – ritenere che verso mezzogiorno, poco prima che fosse effettuato il prelievo di fr. 250.– all'__________, la tessera si trovasse necessariamente nel borsellino posto nell'armadietto dell'ufficio. Poteva benissimo essere andata persa, come supponeva inizialmente la denunciante.
In realtà con argomenti del genere la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Ricordato come __________ avesse effettivamente prelevato il 23 ottobre 1999 fr. 3'000.– dal Bancomat all'__________, la Corte di merito ha rilevato che, stando a quanto dichiarava un'impiegata della banca, __________ non poteva avere dimenticato la tessera sul posto, poiché altrimenti non avrebbe nemmeno potuto prelevare il denaro. La denunciante – ha soggiunto la Corte – era solita riporre la tessera nel portamonete, in una borsetta che durante le ore di lavoro lasciava nel suo armadio, vicino a quello della ricorrente, con la chiave inserita nella toppa. Accertato che fra il 23 e il 27 dicembre 1999 non erano avvenuti altri prelevamenti e scartata l'ipotesi di un furto, la prima Corte ha concluso che, per deduzione logica, dopo l'ultimo prelievo __________ doveva avere rimesso la tessera nel portamonete, com'era solita fare, e lì la tessera era rimasta fino al 27 dicembre 1999. L'interessata non spiega perché un ragionamento del genere sarebbe manifestamente insostenibile. In proposito il ricorso si dimostra perciò inammissibile. D'altro canto la prima giudice poteva escludere l'ipotesi dello smarrimento, senza cadere in arbitrio, già considerando che per usare la tessera occorreva conoscere il codice PIN. Come si è visto, però, soltanto l'ex apprendista (oltre alla ricorrente e alla titolare) conosceva tale combinazione. E un coinvolgimento di lei non è prospettato nemmeno dalla ricorrente.
27 dicembre 1999 la tessera si trovava nell'armadietto. Certo, la ricorrente sottolinea che per finire anche la prima giudice ha sostanzialmente accertato che, contrariamente a quanto pretendeva la denunciante, nulla avvalorava l'ipotesi che nel pomeriggio di quel giorno essa avesse con sé fr. 200.– nel portachiavi. Se è vero però che la prima Corte non ha creduto alla denunciate quando pretendeva di avere notato durante una perquisizione avvenuta nel pomeriggio del 27 dicembre 1999 una banconota da fr. 100.– e due da fr. 50.– in un astuccio portachiavi nell'armadietto dell'accusata (ove si trovavano altri fr. 500.– in un borsello risposto in uno zainetto), tanto da non considerare tale circostanza alla stregua di un indizio (sentenza, pag. 7), è altrettanto vero che – come ha ricordato la Corte – l'imputata ha ammesso di custodire quel pomeriggio nel proprio armadio uno zainetto con un portamonete contenente circa fr. 500.–, ciò che lasciava quanto meno perplessi, visto il suo reddito di apprendista.
La Corte ha rammentato altresì che l'imputata aveva riconosciuto di avere anonimamente lasciato la somma di fr. 250.– nell'armadietto della collega (la quale ha rinvenuto il denaro l'indomani mattina), ma che perplessità sussistevano sul modo con cui l'accusata sarebbe venuta in possesso di tale importo, l'asserito prestito da parte della madre apparendo inverosimile a fronte della disponibilità di fr. 500.– che essa serbava nello zainetto. A mente della Corte un comportamento del genere, preceduto per altro da una proposta di tacitazione, mal si conciliava con la conclamata innocenza dell'imputata. In verità – ha osservato la Corte – l'imputata aveva tentato di soddisfare la parte civile nel probabile intento di dissuaderla dal procedere nei di lei confronti; posta però di fronte alla richiesta di ammettere le proprie responsabilità, essa aveva preferito ricuperare il denaro (sentenza, pag. 8). Nemmeno in quest'ambito la ricorrente sa spiegare perché il ragionamento della Corte sarebbe manifestamente insostenibile. Essa si propone unicamente di chiarire quali fossero le sue reali intenzioni quando ha posto la somma di fr. 250.– nell'armadietto della collega, ma non sostanzia alcun arbitrio. D'altro canto la ricorrente trascura che la prima Corte non ha fondato il proprio convincimento solo su tale circostanza; essa ha giudicato rilevante, invero, che nel momento in cui è avvenuto il prelievo di fr. 250.– __________ stesse ancora lavorando, mentre l'imputata, che aveva accesso alla tessera bancaria e che conosceva il relativo codice PIN, aveva appena lasciato lo studio, trovando il tempo di effettuare il prelevamento (sentenza, pag. 6). Nel suo esito, quindi, la sentenza impugnata non può definirsi la risultante di un errore qualificato da parte della prima giudice. Nella misura in cui è ammissibile, al riguardo il ricorso è quindi infondato.
La ricorrente si duole anche della condanna per il prelevamento di fr. 400.– avvenuto il 7 dicembre del 1999, sostenendo di avere riscosso la somma su incarico della stessa collega di lavoro. La prima Corte non ha creduto a simile versione, poiché l'accusata si era contraddetta, prima asserendo di avere prelevato il denaro allo sportello __________ di viale __________ e poi al relativo Bancomat. Secondo la Corte di assise inoltre la giustificazione addotta dalla ricorrente – quella di avere prelevato la somma per procurare alla denunciante fr. 200.– per pagare la tassa di iscrizione a un corso __________ – è inconsistente, poiché __________ aveva già versato la quota il 22 novembre 1999. Dato che __________ aveva parlato di quel corso in studio, la prima giudice ha ritenuto che verosimilmente l'accusata aveva attinto all'argomento per giustificare l'abuso. Infine la presidente della Corte ha ritenuto strano che, diversamente dagli altri prelievi (autorizzati) in cui l'imputata consegnava a __________ la ricevuta dell'operazione, nel caso in esame non risulta essere stato consegnato alcunché. Nemmeno al riguardo la ricorrente sa spiegare perché la prima Corte avrebbe errato al punto da connotare gli estremi dell'arbitrio. Ricordate le sue precedenti dichiarazioni, essa invoca la striscia di cassa relativa al prelievo incriminato, la cui dicitura __________ (annesso all'act. 1, 29° foglio) smentirebbe l'affermazione secondo cui essa non avrebbe chiesto il rilascio di alcuna ricevuta. A parte il fatto però che l'argomento non consta essere stato prospettato agli inquirenti (verbale del 18 gennaio 2000, pag. 3; verbale del 22 marzo 2000, pag. 1) né alla Corte di assise, nulla dimostra che la dicitura in questione si riferisca effettivamente al rilascio di una ricevuta. Comunque sia, foss'anche stata chiesta al Bancomat la stampa di una ricevuta, la prima Corte poteva giungere allo stesso risultato senza trascendere in arbitrio già sulla base delle rimanenti considerazioni, segnatamente quelle relative all'inconsistenza della versione fornita dall'accusata sui motivi che avrebbero indotto la parte civile a incaricarla del prelievo. Pure su quest'ultimo punto il ricorso si rivela pertanto infondato.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Non si attribuiscono ripetibili alla parte civile (art. 9 cpv. 6 CPP), che ha formulato brevi osservazioni senza far capo al patrocinio di un legale.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono posti a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
– __________, c/o lic. iur. __________;
– lic. iur. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– __________, __________.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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