AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2001.58
Data decisione, Autorità: 18.09.2001, CCRP
Incarto n. 17.2001.00058
Lugano 18 settembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 7 settembre 2001 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 21 agosto 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 3 ottobre 2000 gli agenti di polizia cpl __________ e app __________, in servizio di pattuglia, sono intervenuti presso il mercato __________ ove era stato fermato uno straniero autore di un furto di lieve entità. Questi veniva identificato in __________, cittadino rumeno, e tradotto presso gli uffici della polizia cantonale per essere interrogato. Dal momento che egli non si esprimeva in alcuna delle lingue note agli agenti, si è reso necessario l'intervento di un interprete. Nell'attesa, __________ ha accompagnato __________ al posto di polizia di __________ per il controllo delle impronte digitali. Al loro rientro a __________ era presente l'interprete __________, la quale provvedeva alla traduzione del verbale. Essa ha segnalato che l'indicazione dell'Italia quale luogo di provenienza e della Germania quale destinazione non corrispondeva alla deposizione resa da __________, poiché questi aveva dichiarato di essere entrato in Svizzera proveniente dalla Germania, con l'intenzione di raggiungere l'Italia. Dopo essersi consultato con il caporale __________, __________ ha invitato l'interprete a riferire che il verbale non veniva modificato. Il giorno successivo __________ è stato interrogato dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto alla presenza della medesima interprete, la quale ha fatto notare che il verbale di polizia non riportava quanto da questi dichiarato riguardo ai luoghi di provenienza e di destinazione. Il magistrato ha segnalato il caso al Ministero pubblico il 5 ottobre 2000.
B. Con decreto di accusa del 25 giugno 2001 il Procuratore generale ha riconosciuto __________ autore colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari e ne ha proposto la condanna a 3 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 21 agosto 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato sia l'imputazione che la pena contemplate nel decreto di accusa.
C. Contro il giudizio citato __________ ha inoltrato lo stesso giorno una dichiarazione di ricorso. Nella motivazione scritta del 7 settembre 2001 egli ha chiesto in via principale l'assoluzione e in via subordinata il rinvio degli atti al Pretore competente per nuovo giudizio. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
Il Pretore ha accertato che il verbale di interrogatorio di __________ del 3 ottobre 2000, sottoscritto dal ricorrente, non corrisponde a quanto da questi dichiarato riguardo al luogo di provenienza e alla destinazione che era intenzionato a raggiungere. Circostanza della quale era stato reso edotto dall'interprete __________ e che ha ammesso di avere recepito. In veste di verbalizzante, quindi, egli era cosciente di sottoporre alla persona interrogata per la firma un verbale che conteneva una dichiarazione diversa da quella da lei effettivamente resa (consid. 7).
Il ricorrente esordisce con una lunga descrizione di quanto successo in occasione della stesura e della firma del verbale, concludendo di non potere assolutamente accettare che i fatti vengano travisati e che non si tenga conto degli elementi probatori a propria discolpa emersi dall'istruttoria. Se non che, a ben vedere, da un lato egli non fa altro che riprendere i fatti riportati dal Pretore nel giudizio impugnato (consid. 1
a) Il ricorrente sostiene che non vi è prova alcuna che __________ abbia dichiarato il contrario di quanto risulta dal verbale; semmai vi sarebbero state almeno due versioni sui luoghi di provenienza e di destinazione. Inoltre, prima di apporre la propria firma quale agente verbalizzante, si era consultato con il superiore caporale __________ ed aveva fatto sì che l'interrogato firmasse con piena cognizione di causa. Tant'è che, dopo le spiegazioni ricevute anche dall'interprete, __________ aveva deciso di optare per la versione della provenienza dall'Italia, probabilmente nella speranza di farvi ritorno. A dire del ricorrente, diviene irrilevante determinare se il contenuto del verbale fosse o meno di rilevanza giuridica. In effetti nulla avrebbe mutato per la sorte del cittadino rumeno __________, dal momento che in quei giorni era in atto l'operazione Romania, che comportava la sospensione con l'Italia di qualsiasi accordo relativo alla riconsegna dei cittadini rumeni entrati clandestinamente da quel paese. Orbene, gli argomenti proposti dal ricorrente non sono pertinenti. Quand'anche __________ avesse fornito indicazioni discordanti sulla provenienza e sulla destinazione prima di essere verbalizzato, la circostanza nulla muta ai fini del presente giudizio. Viste le dichiarazioni dall'interprete in istruttoria e le ammissioni del ricorrente stesso (verbale 22 novembre 2000 riportato in sentenza al consid. 7) non può seriamente essere posto in dubbio che il verbale non corrisponde alle dichiarazione della persona interrogata in punto alla provenienza e alla destinazione. Privo di pregio è l'argomento ricorsuale secondo cui non sarebbe determinante di stabilire la rilevanza giuridica del verbale poiché __________ aveva optato dopo spiegazioni per la versione della provenienza dall'Italia, nella speranza di farvi ritorno. In effetti, il decreto di accusa 5 ottobre 2000 a suo carico gli imputa l'entrata illegale in Svizzera su di un treno proveniente da Amsterdam. Ora, il decreto di accusa deve indicare l'azione o omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui viene commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale (art. 208 CPP che rinvia all'art. 200 CPP). La falsa indicazione sul verbale in oggetto assumeva, quindi, rilevanza giuridica in quanto riferito al luogo in cui il cittadino straniero era entrato illegalmente sul territorio svizzero.
b) Per quanto concerne il requisito soggettivo dell'intenzione, il ricorrente ribadisce nuovamente che non appare né vero né provato che il verbale non riporti quanto asserito da __________. Il primo giudice non poteva quindi ritenere che egli fosse cosciente di sottoporre alla persona interrogata un verbale contenente un'affermazione diversa da quella rilasciata. A mente del ricorrente l'intenzione è esclusa già perché il suo superiore caporale __________ non aveva dato seguito all'ordine del capoposto di effettuare un controllo presso la stazione di __________, inserendo nel rapporto giornaliero ("jour") prima della stesura del verbale l'informazione della provenienza dall'Italia e architettando poi un raggiro per danneggiarlo. Ma esclusa è anche perché l'unica prova ritenuta determinante, la teste __________, ha fornito dichiarazioni discordanti, sostenendo persino di non più riconoscere né lui né il caporale __________. Nuovamente il ricorrente misconosce che determinante nella fattispecie è solo la precisa ammissione da lui fatta in occasione del già citato interrogatorio del 22 novembre 2000, ove ha esplicitamente dichiarato che l'interprete gli aveva segnalato che __________ non aveva affermato quanto figurava sul verbale circa il luogo di provenienza e di destinazione. Ciò posto, la conclusione del Pretore, secondo il quale l'accusato, in veste di verbalizzante, era cosciente di sottoporre all'interrogato per la firma un verbale contenente un'affermazione diversa da quella resa, è suffragata dagli atti istruttori.
Per questi motivi,
visto l'art. 291 cpv. 1 CPP e, per le spese, l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 600.--
b) spese fr. 100.--
fr. 700.--
sono a carico del ricorrente.
__________;
avv. __________;
Ministero pubblico, Lugano;
Pretore del Distretto di Bellinzona;
Comandante della Polizia cantonale, avv. __________, Bellinzona;
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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