AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2001.60
Data decisione, Autorità: 04.10.2001, CCRP
Incarto n. 17.2001.00060
Lugano 4 ottobre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 27 settembre 2001 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 24 agosto 2001 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Leventina, in Lugano, nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 dicembre 1999 __________ si è recato per lavoro in __________. Terminati gli impegni professionali, egli ha intrapreso la via del ritorno a bordo della sua VW “New Beetle 2.0”, immettendosi in autostrada a __________ verso sud. Il traffico era normale e le condizioni meteorologiche buone. In territorio di __________, dove era in corso un controllo della velocità da parte della polizia cantonale, egli è stato fermato dagli agenti; da un controllo radar è risultato che egli circolava, alle ore 14.55, alla velocità di 204 km/h (197 km/h, una volta dedotto il margine di tolleranza). La velocità consentita in quel tratto di autostrada era quella ordinaria di 120 km/h.
B. Con decisione dell'11 febbraio 2000 il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto a __________ una multa di fr.1'920.– per avere circolato sull'autostrada alla velocità di 197 km/h. Adito da __________, con sentenza del 5 aprile 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione impugnata per incompetenza, data la gravità dell'infrazione (art. 90 cpv. 2 LCStr), sottratta alla cognizione dell'autorità amministrativa, e ha trasmesso gli atti al Procuratore pubblico.
C. Con decreto di accusa del 19 giugno 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione e ne ha proposto la condanna a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 1'000.–. Al decreto di accusa __________ ha presentato opposizione.
D. Con sentenza del 24 agosto 2001 la presidente della Corte delle assise correzionali di __________, sedente in Lugano, ha dichiarato __________ autore colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 1'000.–.
E. Preso atto della comunicazione dei dispositivi, __________ ha presentato seduta stante dichiarazione di ricorso. Nei motivi del gravame, presentati il 27 settembre 2001, egli postula il suo proscioglimento dall'imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione o, in via subordinata, il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio. Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 289 cpv. 1 CPP la dichiarazione di ricorso che precede il ricorso per cassazione deve essere presentata per scritto, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, al presidente della Corte delle assise che ha pronunciato la sentenza, il quale ne dà comunicazione entro tre giorni agli interessati. Nella fattispecie il ricorrente non ha presentato una dichiarazione di ricorso scritta. Nondimeno il suo difensore ha manifestato oralmente l'intenzione di ricorrere contro la sentenza di assise seduta stante, subito dopo la comunicazione dei dispositivi, e tale dichiarazione è stata integrata nel verbale del dibattimento (pag. 6). Simile modo di procedere desta legittime perplessità sotto il profilo dell'art. 289 cpv. 1 CPP, che richiede una dichiarazione di ricorso scritta. Se non che, in concreto l'imputato poteva contare in buona fede sul fatto che, avendo la presidente della Corte (cui la dichiarazione andava presentata) senz'altro registrato la sua dichiarazione a verbale dopo la lettura dei dispositivi, tale modo di procedere fosse stato ratificato per atti concludenti. In realtà la prima giudice avrebbe dovuto ricordare all'imputato l'esigenza formale dell'art. 289 cpv. 1 CPP e fargli firmare almeno la dichiarazione riportata nel verbale. Da ciò non deve tuttavia derivare pregiudizio all'interessato, tanto meno se si pensa che la stessa presidente ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione e di revisione penale senza riserve. Per questa volta non è il caso dunque di dimostrarsi particolarmente rigorosi.
Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare un censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto essa appaia preferibile. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicono in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nelle motivazioni, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
La presidente della Corte delle assise correzionali ha accertato anzitutto, nel caso in esame, che lo strumento usato dalla polizia il 4 dicembre 1999 (Multanova “6F”) era stato controllato il 14 luglio 1999 dal Servizio svizzero di verificazione (SVS), aveva un certificato di validità fino al luglio del 2000 (act. 3 TPC), e appartiene all'ultima generazione degli apparecchi cronometrici. Munito di autodiagnosi, esso interrompe automaticamente il funzionamento in caso di disturbi, sicché per il suo alto grado di tecnologia e affidabilità il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ritiene superflue le corse di controllo che servivano prima per verificare la scelta dell'ubicazione e la verifica dei risultati (sentenza, pag. 5). Ricordato il rispetto delle istruzioni federali da parte della polizia, la prima giudice ha escluso un difetto dello strumento. Pur dando atto che nel certificato di omologazione la VW “New Beetle 2.0” (85 kW) con cambio manuale risulta raggiungere una velocità massima di 185 km/h (act. 1), essa ha ritenuto che ciò non sia decisivo, segnatamente nel caso in cui – come ha confermato anche un responsabile tecnico dell'__________ (act. 5 prodotto al dibattimento) – la strada sia in discesa, la velocità massima potendo essere allora ampiamente superata. E in concreto, come aveva confermato un agente di polizia (act. 3), la tratta percorsa dal veicolo era effettivamente in discesa.
D'altro canto – ha continuato la presidente della Corte – nella corrispondenza intercorsa con l'autorità amministrativa l'accusato non ha mai contestato che la strada fosse in pendenza. Solo al dibattimento egli ha tentato di ridimensionare ciò, facendo presente che in realtà la strada era in falsopiano. Sia come sia, ha soggiunto la prima giudice, non può essere seriamente contestato che chi si immette in autostrada a __________ verso sud viaggia in discesa, tant'è che __________ si trova a 715 m s/m, mentre __________ è a 391 m s/m. Nel suo complesso la strada è perciò in notevole pendenza e un eventuale falsopiano non avrebbe ridotto sensibilmente la velocità del mezzo (sentenza, pag. 6). Che il ricorrente circolasse a una velocità chiaramente superiore al consentito risulta dipoi da una precisazione del sergente __________, del 13 gennaio 2000, nella quale egli ha dichiarato che al momento del fermo l'accusato gli ha detto che stava provando la velocità massima della vettura (act. 3). Né il prevenuto ha mai negato tale circostanza prima di comparire in aula, limitandosi a sostenere che un'affermazione del genere non è una prova per revocargli una licenza di condurre (act. 5). La sua negazione al dibattimento non appariva dunque credibile. Tutto ciò posto, la presidente della Corte non ha ravvisato seri motivi per mettere in dubbio la misurazione dell'apparecchio radar.
Il ricorrente si diffonde anzitutto in alcune considerazioni sull'affidabilità degli apparecchi radar in genere, e in particolare sul certificato rilasciato il 14 luglio 1999 dal Servizio svizzero di verificazione circa il corretto funzionamento del Multanova “6F” usato in concreto dalla polizia. Pur ammettendo che il convincimento sull'esatta misurazione del radar può apparire legittimo, egli adduce che tale certezza non è data nel caso specifico, viste le prove da lui offerte, le quali permettono di concludere che l'apparecchio ha funzionato male. A suo parere la velocità registrata è fuori di ogni ragionevole logica, ove si consideri che l'automobile non era modificata né elaborata. In nessun caso un tribunale poteva perciò darvi credito senza eccedere nel proprio potere di apprezzamento. Così argomentando, il ricorrente disconosce tuttavia che un semplice richiamo a prove liberatorie non basta per ritenere manifestamente insostenibile il convincimento cui è giunta in concreto la presidente della Corte valutando gli indizi evocati dal Procuratore pubblico (sentenza, pag. 2 e 3). Su questo punto il ricorso non è sufficientemente sostanziato.
Ricordati i dati tecnici della sua vettura, il ricorrente si sofferma sulla considerazione della Corte di assise, fondata anche sull'attestazione di un responsabile dell', secondo cui il tratto in discesa percorso nell'imminenza del controllo radar avrebbe consentito di superare anche abbondantemente la velocità di 185 km/h indicata nel certificato di omologazione. Egli rileva che il documento rilasciato dall' è stato prodotto soltanto al dibattimento, ciò che gli ha impedito di analizzarlo con calma. Egli non risulta però avere eccepito una limitazione dei diritti della difesa nel corso del dibattimento. Non può pertanto dolersene ora (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). Il ricorrente fa valere inoltre che importante non è tanto stabilire se in un tratto in discesa si possa raggiungere una velocità superiore a quella dichiarata dalla Casa, quanto stabilire in che misura tale velocità possa essere superata per rapporto alla pendenza della strada. Egli fa notare che il responsabile dell'__________ si è limitato a enunciare un principio della fisica, ma non ha affermato che in discesa la velocità massima possa essere superata “ampiamente”. Il suo veicolo, poi, era di recente immatricolazione e quindi non ancora in grado di offrire il massimo delle prestazioni.
Le argomentazioni testé riassunte denotano palese natura appellatoria e non bastano a connotare l'arbitrio in cui sarebbe caduta la prima Corte ritenendo che la velocità di 197 km/h rilevata dal radar non era la risultante di un errore dell'apparecchio. Ritenere che un veicolo in discesa, lanciato in autostrada, possa anche superare del 10% la velocità massima riportata nel certificato di omologazione è un ragionamento empirico e fors'anche discutibile. Non offende tuttavia i più elementari principi della logica e dell'equità se si pensa che nella fattispecie l'automobile non risultava dotata di un limitatore di velocità, che l'apparecchio radar (dell'ultima generazione) era stato da poco controllato e che, stando alle dichiarazioni dell'agente che ha proceduto al fermo del veicolo, lo stesso ricorrente aveva ammesso di aver voluto provare la velocità massima dell'auto (sentenza, pag. 9). Certo, il ricorrente nega un fatto del genere. Senza cadere in arbitrio la prima Corte poteva però credere all'agente dopo avere accertato che in sede amministrativa l'imputato non aveva mai messo in dubbio tale ammissione, ma si era limitato a obiettare che quanto detto all'agente non costituiva una prova per revocargli la licenza di condurre (act. 5). Nella misura in cui è sufficientemente motivato, il ricorso si rivela perciò destinato all'insuccesso.
Il ricorrente torna sulla pendenza del tratto d'autostrada percorso, ripetendo che, indipendentemente dalla discesa, non è ragionevole accertare una velocità superiore di quasi 20 km/h rispetto ai dati forniti dal costruttore. Ancora una volta però egli non sostanzia alcun arbitrio. Si rinvia pertanto al considerando che precede.
Da ultimo il ricorrente fa valere che il cumulo della pena detentiva di 30 giorni (sospesa condizionalmente) con la multa di fr. 1'000.– inflittagli dalla Corte di assise appare manifestamente esagerata. Se non che, egli non spende una parola a sostegno della propria censura e non spiega perché la prima Corte avrebbe ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento ritenendo l'infrazione grave al punto da dover essere sanzionata con una pena privativa della libertà e con la multa. Tanto meno egli illustra perché la condanna irrogatagli lederebbe la parità di trattamento per rapporto alla sentenza – evocata dalla prima Corte (pag. 8) – con cui il 19 dicembre 2000 la Corte delle assise correzionali di __________ ha irrogato a un conducente che aveva superato di 40 km/h la velocità consentita in autostrada 45 giorni di detenzione (art. 90 cpv. 2 LCStr e 50 cpv. 2 CP). Nemmeno in prima sede, per altro, l'imputato aveva ritenuto di esprimersi sulla commisurazione della pena proposta dal Procuratore pubblico (sentenza, pag. 3). Carente di motivazione, il gravame sfugge perciò anche su questo punto a un esame di merito.
Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono posti a carico del ricorrente.
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Presidente della Corte delle assise correzionali di Leventina;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster