AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2001.63
Data decisione, Autorità: 18.04.2002, CCRP
Incarto n. 17.2001.00063
Lugano 18 aprile 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 15 ottobre 2001 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 3 settembre 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Nel primo mattino del 9 febbraio 1995 __________ si stava recando al lavoro a __________, proveniente da __________, con la sua BMW “735i” __________. Mentre stava scendendo via __________ a __________ in direzione di __________ a velocità normale, giunto presso la curva a sinistra posta dopo il ristorante __________, egli ha urtato il guardavia destro, perdendo un elemento del paraurti (act. _, documentazione fotografica SIR, foto n. 1 e 8). Nonostante ciò, __________ ha continuato in accelerazione, fino a tamponare dopo circa 300 m, alla velocità di 94 km/h, una Seat “Toledo” __________, al volante della quale era __________ (act. _, perizia tecnica, pag. 36). Rallentata temporaneamente la corsa in seguito all'impatto, di nuovo in accelerazione __________ si è spostato sulla sinistra, ha oltrepassato la doppia linea di sicurezza e ha invaso la corsia di contromano, andando a sbattere frontalmente, a circa 90 km/h, contro un'Opel “Astra” __________ guidata da __________, che procedeva regolarmente verso nord (act. _, act. _, perizia tecnica, pag. 29 e 36). La collisione ha fatto ruotare la Opel su sé stessa per 18 gradi, facendola terminare contro una Citroen “ZX” __________ guidata da __________, urtata alla fiancata anche dalla Seat “Toledo” sospinta dal tamponamento provocato poco prima da __________. __________ (1948) è deceduta sul luogo dell'incidente. Sua figlia __________ (1977), che si trovava sul sedile anteriore destro dell'Opel, ha riportato la frattura scomposta del femore destro, quella del radio destro con lussazione dell'ulna, quella scomposta della base del primo metacarpo a sinistra e della base del secondo metacarpo sinistro, nonché ferite lacero-contuse al volto con perdita di sostanza.
B. Con decreto di accusa del 7 settembre 1998 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore di omicidio colposo e di grave infrazione alla norme della circolazione per avere investito frontalmente la citata Opel “Astra”, che precedeva regolarmente verso nord sulla corsia di destra, causando la morte di __________. Gli ha rimproverato di avere agito con imprevidenza colpevole, mettendosi alla guida pur sapendo di essere soggetto a crisi di epilessia con assenze e trascurando le precauzioni cui era tenuto secondo le circostanze e le condizioni personali, in particolare circolando sulla corsia sud a una velocità eccessiva (superiore al limite di 60 km/h) e inadatta alla situazione (fondo bagnato), così da perdere il controllo del veicolo e invadere la corsia di contromano. Il Procuratore pubblico ha riconosciuto l'accusato, inoltre, autore colpevole di lesioni colpose gravi per avere procurato, nell'incidente, gravi lesioni a __________, che viaggiava a fianco della madre. Ha proposto pertanto la condanna di __________ alla pena di 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 5'000.–.
C. Contro il decreto di accusa __________ ha introdotto opposizione. Statuendo su quest'ultima con sentenza del 3 settembre 2001, il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha confermato le imputazioni e ha condannato __________ a 6 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 5'000.–.
D. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 5 settembre 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 15 ottobre successivo, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a una nuova Corte di assise per nuovo giudizio; in subordine egli postula una riduzione della pena e della multa. Nelle sue osservazioni del 19 novembre 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Gli eredi fu __________, __________ e __________, costituitisi parti civili, sono rimasti silenti.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti né la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP), sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporre a quest'ultima una propria versione dei fatti, quantunque preferibile appaia. Occorre spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti, contraddicano in modo urtante il senso di giustizia e di equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a) o poggino su un'interpretazione unilaterale dei mezzi di prova (DTF del 25 settembre 2000 in re S., consid. 3b). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
Ricordati gli scritti con cui il dott. __________ era tornato sull'argomento e i periodi in cui le crisi epilettiche si erano fatte più rare (sentenza, pag. 10), il presidente della Corte ha accertato nondimeno che nell'ottobre del 1993, a un anno e mezzo dall'ultimo controllo, l'imputato si era rivolto di nuovo al dott. __________ per il reinsorgere negli ultimi 2 o 3 mesi di crisi epilettiche importanti. Donde una relazione del 5 ottobre 1993 in cui il dott. __________ riepilogava l'evolversi della malattia con riferimento alle varie crisi e ai sintomi manifestati dal paziente durante tali crisi (sentenza, pag. 10–12 in alto). Nell'autunno del 1994 il neurologo aveva aumentato la somministrazione di medicinali, segnatamente del farmaco “Sabril”, a 6 pastiglie al giorno, poiché gli attacchi epilettici si erano acuiti (sentenza, pag. 12). Quella terapia ha illuso il medico (sentenza, pag. 12 con riferimento alla scritto del 4 settembre 1995), giacché il miglioramento non era effettivo. Anzi, nel 1996 gli attacchi si sono di nuovo intensificati e dal 1995 il paziente non era più in grado di controllare le crisi cosiddette “rilevanti”, che avevano cambiato forma (sentenza, pag. 13). Fino all'operazione cui l'accusato si è sottoposto – ha concluso il primo giudice – questi ha sempre sofferto di crisi epilettiche, che gli causavano la temporanea perdita delle facoltà psicomotorie (sentenza, pag. 14).
Ciò posto, il presidente della Corte ha passato in rassegna i numerosi infortuni in cui l'opponente era rimasto coinvolto dal 1985, accertando:
– che nel febbraio e marzo del 1985 l'imputato era incorso in due incidenti della circolazione dovuti a crisi comiziali (sentenza, pag. 14);
– che il 12 maggio 1986 l'imputato aveva provocato un incidente stradale a __________ in cui erano rimasti danneggiati 5 veicoli, dopo avere perduto il controllo del mezzo per un malore e avere tamponato l'automobile che lo precedeva, ferma al semaforo, spingendola sulla corsia di contromano e facendola collidere con una vettura che incrociava, onde il coinvolgimento di altre due automobili (sentenza, pag. 14);
– che il 4 febbraio 1987 l'imputato era incorso in un nuovo incidente a __________, quando aveva perduto la padronanza del veicolo a causa di un (non meglio definito) malessere, aveva invaso la corsia di contromano, era andato a sbattere contro una recinzione, era finito in un piazzale privato, aveva urtato un'altra recinzione metallica e aveva terminato la corsa in un prato, dove aveva abbandonato la vettura senza avvisare la polizia (sentenza, pag. 14);
– che l'8 giugno 1987 l'imputato aveva perduto una volta ancora il controllo della propria vettura, in autostrada nel Canton Soletta (als mir plötzlich schwarz vor den Augen wurde: sentenza, pag. 15), urtando ripetutamente contro il guardavia destro senza diminuire la velocità e finendo contro un albero;
– che il 10 marzo 1993 l'imputato era incorso in un ulteriore incidente a __________, dopo avere perduto la padronanza del veicolo a causa di un colpo di sonno o di un improvviso malessere, invadendo la corsia di contromano e collidendo con una vettura che giungeva in senso opposto (sentenza, pag. 16);
– che il 25 marzo 1993 l'imputato sarebbe stato colto da una crisi epilettica con assenza mentre stava guidando un'automobile a __________ (USA), per fortuna senza conseguenze grazie al tempestivo intervento del passeggero che era riuscito a fermare l'auto sulla destra (sentenza, pag. 16 seg.).
Elencate le sanzioni penali e amministrative inflitte all'imputato per tali incidenti, il presidente della Corte si è domandato come mai egli fosse ancora in possesso della patente. Ricordato che fino al 1988 l'imputato circolava con una licenza estera, sicché l'autorità non poteva ritirarla, ma solo vietargli di condurre veicoli in Svizzera, il primo giudice ha rilevato che un provvedimento in tal senso era stato emanato nel 1987 limitatamente a un mese e 15 giorni, poiché dopo gli incidenti del 12 maggio 1986 e dell'8 giugno 1987 l'imputato, su richiesta della Sezione della circolazione, aveva presentato due certificati attestanti la sua idoneità alla guida, il primo del 4 agosto 1986 allestito dal dott. __________, suo medico curante (act. 25a/2), il secondo del 12 giugno 1987 firmato dal dott. __________ dell'Ospedale distrettuale di __________ (cfr. anche certificato del 16 luglio 1987), dove l'imputato era stato ricoverato per tre giorni dopo il sinistro dell'8 giugno 1987 (act. 25a/5). Se non che, ha accertato il presidente della Corte, al dott. __________ l'imputato aveva sottaciuto di soffrire di crisi epilettiche, ragion per cui il medico non aveva avuto riserve nell'attestare l'abilità alla guida; al dott. __________, invece, l'imputato aveva accennato all'epilessia, ma non alle crisi cui andava soggetto (sentenza, pag. 18 seg.). Tale comportamento indizia il comportamento poco corretto del prevenuto, che voleva continuare a guidare nonostante la malattia (sentenza, pag. 18 seg.). Ma la prova della frode è costituita, secondo il presidente della Corte, dalla falsa attestazione che l'imputato ha rilasciato nel gennaio del 1998, quando ha compilato il formulario per ottenere la conversione della licenza di condurre italiana. Su quel modulo l'imputato ha dichiarato, contrariamente al vero, di non soffrire di epilessia. Quanto alla svista invocata dal soggetto, il primo giudice ha fatto presente all'imputato che il dott. __________ lo aveva espressamente avvertito sulla sua inidoneità alla guida (sentenza, pag. 19 seg.).
Nelle circostanze descritte il presidente della Corte di assise ha accertato che tutti gli incidenti che hanno visto implicato l'imputato (sette, senza contare il fatto accaduto negli Stati Uniti), caratterizzati dalla medesima dinamica (perdita di controllo del veicolo in situazioni di circolazione normali), si riconducono a crisi epilettiche che impedivano al soggetto di controllare la situazione (sentenza, pag. 20). Dal 1985 fino al giorno dell'incidente, il 9 febbraio 1995, l'imputato era permanentemente inabile alla guida, trasformandosi in una sorta di “mina vagante” per gli utenti della strada. Sordo e cieco a ogni avvertimento, ai ripetuti infortuni, al parere del medico, all'evidenza delle crisi ricorrenti, egli ha persistito nel condurre il proprio veicolo, non limitandosi a un uso sporadico, ma guidando con intensità inusitata e ricorrendo alla sistematica e lucida menzogna per non essere scoperto, a rischio della vita altrui. Donde la sua colpevolezza per essersi messo al volante, quella mattina, pur sapendo di non esserne in grado (sentenza, pag. 20 seg.).
Quanto alla tesi dell'imputato, che si diceva irresponsabile del proprio comportamento, solo apparentemente improntato a un enorme egoismo, ma in realtà dovuto a un fenomeno patologico di rimozione mentale e di “conflittualità intrapsichica”, il primo giudice è stato di altro avviso. Al proposito egli ha richiamato la perizia psichiatrica allestita dal perito giudiziario dott. __________, il quale ha confermato che l'imputato era perfettamente consapevole circa le implicazioni della sua malattia neurologica e in grado di determinarsi sulla base di tale valutazione (sentenza, pag. 21 seg.). Certo, secondo il dott. __________, che ha avuto il ricorrente in cura e che ha redatto uno scritto denominato (erroneamente, perché non ne aveva la facoltà) “complemento di perizia”, il paziente era del tutto irresponsabile. Il primo giudice tuttavia non ha ravvisato ragioni oggettive per scostarsi dall'“indipendente responso del perito giudiziario”. Al medico curante egli ha riconosciuto nondimeno un'approfondita conoscenza del paziente, sicché ha concesso all'imputato una lieve scemata responsabilità (art. 11 CP), dando atto che questi non avvertiva pienamente la gravità della malattia e delle crisi anche per una componente nevrotica, e non solo per bieco egoismo. Ha comunque precisato che la componente razionale nell'attitudine del ricorrente rimane assolutamente preponderante, ove si pensi alle menzogne proferite in modo lucido per celare il male (sentenza, pag. 23).
Il ricorrente rimprovera anzitutto al primo giudice di essersi sospinto nell'arbitrio riconoscendogli soltanto una lieve scemata responsabilità anziché un'irresponsabilità totale, come diagnosticava il dott. __________. A suo modo di vedere il presidente della Corte di assise non aveva motivo per non dare completo credito all'opinione del professionista, da egli medesimo definito persona imparziale e cognita della situazione. La doglianza è infondata. Ricordato che il dott. __________ è stato sentito al dibattimento in qualità di testimone (art. 149 cpv. 1 CPP) e non di perito, essendo egli lo psicoterapeuta dell'accusato sin dal 1997, il primo giudice non ha riscontrato valide ragioni per distanziarsi dall'opinione del dott. __________, chiamato a esprimersi come perito giudiziario. Il ricorrente non pretende che il presidente della Corte abbia violato una norma qualsiasi denegando al parere del dott. __________ valore di perizia. A ragione, poiché i medici che hanno curato la persona da esaminare non possono essere nominati periti; possono unicamente essere interrogati per dare ragguagli sulle loro constatazioni (art. 149 cpv. 1 CPP). Spettava pertanto al ricorrente dimostrare che la perizia era manifestamente insostenibile. In realtà egli si è limita a contrapporvi la diversa opinione del suo medico curante, senza sostanziare arbitrio di sorta. È vero che il presidente della Corte ha riconosciuto l'onestà del medico curante, come pure le sue specifiche conoscenze, ma ciò non basta per sostanziare una censura di arbitrio né per dimostrare un manifesto eccesso del potere di apprezzamento da parte del primo giudice. Il quale, del resto, ha dato atto che l'imputato non si era reso conto appieno della gravità della malattia anche per una componente nevrotica. Perché anche tale valutazione sarebbe manifestamente insostenibile, il ricorrente non spiega.
Il ricorrente fa carico inoltre al primo giudice di avere disconosciuto il problema di fondo. Ricordato che al momento dell'incidente egli era irresponsabile per definizione a causa di una crisi epilettica, egli contesta di essersi posto al volante sapendo di mettere in pericolo la sicurezza stradale. A mente sua non è dato di capire se il riconoscimento della scemata responsabilità si riferisca alla situazione in actu oppure all'actio præcedens. Egli si domanda – in sintesi – se al momento di ottenere il permesso di condurre svizzero era cosciente di creare un pericolo per la circolazione e se un simile pericolo effettivamente sussisteva, ove si consideri che, contrariamente a quanto figura arbitrariamente accertato nella sentenza, le autorità erano a conoscenza della sua malattia. Ciò risulterebbe, a suo giudizio, da una lettera del 30 luglio 1996 che la Sezione della circolazione ha inviato al Ministero pubblico, in cui la sua malattia si dava per nota (act. 38). In realtà l’argomentazione sfiora il pretesto. Certo, il citato scritto richiama il certificato medico del 16 luglio 1987 in cui il dott. __________, pur precisando di non avere eseguito complete analisi neurologiche, affermava che non vi erano controindicazioni sicure alla guida da parte dell'interessato (cfr. anche act. 25a/5). Ed è vero altresì che tale scritto allude al certificato medico del 12 giugno 1987, nel quale lo stesso medico, pur essendo a conoscenza di una forma di epilessia postmeningitica, faceva presente di non avere proceduto a più approfonditi esami medici specialistici, confermando che la malattia era ben compensata dall'assunzione di farmaci prescritti (act. 25a/5). Ma il primo giudice non ha trascurato quei riscontri. Egli ha spiegato che al dott. __________, il medico che nel certificato del 16 luglio 1987 aveva ritenuto il soggetto abile alla guida (act. 25a/5), il ricorrente aveva sì riferito dell'epilessia conseguente alla meningite del 1965, ma non delle crisi alle quali andava soggetto, tanto da indurre lo stesso medico a ritenere il caso praticamene chiuso (sentenza, pag. 19). Per questo motivo la Sezione della circolazione non aveva ravvisato motivi di inidoneità alla guida (act. 25a, pag. 2). Su tali considerazioni il ricorrente tace, donde l'inammissibilità del gravame, carente di motivazione. Che il ricorrente si proponesse di essere dichiarato idoneo alla guida nonostante la malattia risulta inoltre, come detto, dalla domanda per l'ottenimento della licenza di condurre svizzera (gennaio del 1998), in cui egli ha sottaciuto di essere soggetto ad epilessia (act. 25a/6, sentenza, pag. 19). Il ricorrente si interroga se, tenuto conto delle sue obiezioni, vi fu ancora accettazione dei rischio, considerata la rimozione del problema attestato dal medico e se non vi fu errore su circostanze di fatto o di diritto. Non soltanto però egli fonda il gravame su ipotesi non confortate dai vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza di assise, ma neppure trae conclusioni dai suoi interrogativi. Ancora una volta il ricorso va dichiarato perciò inammissibile.
Il ricorrente si diffonde dipoi sulle ipotesi dell'errore sui fatti (art. 19 CP) e dell'errore in diritto (art. 20 CP). Assevera che egli si prefigurava una situazione ben diversa da quella effettiva, poiché non conosceva, per definizione, i suoi stati d'assenza, ma soltanto le crisi epilettiche che riteneva di potere gestire. Non si considerava dunque un pericolo per la circolazione e a riprova di tale asserzione rievoca l'episodio occorsogli a Chicago. Quanto alla circostanza di avere ammesso che il dott. __________ lo aveva messo in guardia sui pericoli della guida, egli definisce ciò non è decisivo, poiché si è trattato, se mai, di un presa di coscienza dopo i fatti. Ora, così argomentando il ricorrente non sostanzia alcun arbitrio. Per di più egli trascura quanto ha riferito il dott. __________ nel verbale del 16 settembre 1996, quando il medico ha ricordato di avere affrontato il discorso sull'idoneità alla guida fin dalle prime visite, (dopo l'incidente del 1990) e di avere pensato che il paziente non guidasse, avendogli detto costui di essere venuto all'appuntamento con mezzi pubblici (act. 64.2, pag. 4). In realtà il ricorrente cerca di equivocare su una fattispecie chiara. Persistendo nel mettersi alla guida nonostante i ripetuti e non banali incidenti dovuti alla patologia (epilessia con crisi di assenza) di cui, stando al parere del perito giudiziario, egli era consapevole, sorvolando sulle riserve del dott. __________ e sulle risultanze delle numerose visite mediche alle quali si è sottoposto nel corso degli anni sempre per il medesimo problema (senza trovare una soluzione definitiva), il ricorrente non poteva seriamente disconoscere i rischi della sua scelta. Le conseguenze letali dell'infortunio accaduto il 9 febbraio 1995 si riconducono perciò, come ha rilevato il primo giudice, a imprevidenza colpevole. Pur in stato di lieve scemata responsabilità (art. 11 CP), quel giorno l'imputato si è messo al volante violando gravemente gli art. 8 cpv. 3 OAC e 31 cpv. 2 LCStr. Manifestamente infondato, pure su questo punto il ricorso deve perciò essere disatteso.
In diritto il ricorrente si duole della pena inflittagli, definita arbitraria tenuto conto della scemata responsabilità, del lungo tempo trascorso e della prassi ticinese in materia di omicidio colposo. Pur fondandosi sui fatti accertati dal presidente della Corte di assise – egli conclude – una pena di tre mesi di detenzione (quella proposta a suo tempo nel decreto di accusa) è sufficiente.
a) Secondo l'art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali (art. 63 CP). Al riguardo il giudice fruisce di ampia autonomia; la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove egli sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'accesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 101 consid. 2c, 123 IV 49 consid 2a, 122 IV 156 consid. 3b).
b) Il presidente della Corte ha rilevato anzitutto, nel motivare la pena di 6 mesi di detenzione (sospesi condizionalmente), la grave colpa dell'imputato, che per anni e per motivi egoistici si è messo regolarmente al volante pur sapendo di non esserne in grado, ignorando finanche i ripetuti incidenti in cui era incorso. E la flagrante gravità della colpa – egli ha soggiunto – risulta anche dalle coscienti bugie alle autorità e dai silenzi medici sulla verità, che hanno impedito di prendere per tempo i provvedimenti del caso. Ciò denotava finanche mancanza di scrupoli, onde la considerazione secondo cui, in circostanze del genere, una pena di 12–15 mesi di detenzione sarebbe potuta essere adeguata. Per finire tuttavia il primo giudice ha contenuto la pena in sei mesi di detenzione, visto il lungo tempo trascorso (art. 64 CP) e considerata la lieve scemata responsabilità (art. 11 CP).
c) Di fronte al quadro illustrato nella sentenza impugnata non si può rimproverare al presidente della Corte di avere ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento. Chi agisce senza scrupoli e sistematicamente incurante delle conseguenze che l'evidente inidoneità alla guida può comportare e dei chiari segni premonitori che scaturiscono da ripetuti incidenti dovuti alla medesima malattia non può poi pretendere comprensione. Senza le circostanze attenuanti di cui ha tenuto conto, il presidente della Corte di assise non avrebbe perciò abusato del proprio potere di apprezzamento condannando il ricorrente a 12–15 mesi di detenzione. L'esito al quale egli è giunto (6 mesi di detenzione) in applicazione degli art. 64 CP (lungo tempo trascorso) e 11 CP (lieve scemata responsabilità) sfugge perciò alla critica del ricorrente.
(fr. 5'000.–), apparsagli comunque adeguata. Giustamente il ricorrente fa notare però che il fatto di non essersi soffermato su questo tema, anche perché egli sollecitava l'assoluzione da ogni accusa, non esonerava il primo giudice dall'applicare correttamente l'art. 48 CP. E dalla sentenza impugnata risulta che l'imputato è senza lavoro sin dal 1997 (sentenza, pag. 7). Si può ragionevolmente presumere dunque che egli non versi in floride condizioni finanziarie, tant'è che nemmeno il Procuratore pubblico sostiene il contrario nelle sue osservazioni al ricorso. Una multa di fr. 1'000.–, somma massima che il ricorrente sarebbe – a suo stesso giudizio – in grado di pagare (ricorso, pag. 7), appare dunque adeguata. Su questo punto il ricorso è destinato all'accoglimento.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che in riforma del dispositivo n. 2.2 della sentenza impugnata il ricorrente è condannato a una multa di fr. 1'000.–.
Per il resto il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono posti per tre quarti a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato.
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– avv. __________ (per le parti civili eredi fu __________ e __________);
– avv. __________ (per la parte civile __________).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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