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il diritto ad assegni di base cessa dopo 12 mesi dall'inizio dell'inabilità al lavoro per malattia e non dalla fine del diritto alla paga.Il termine non riparte riprendendo al 50% per 2 mesi.Diritto però agli assegni durante il congedo maternità e le ferie residue,poiché pagati dal datore di lavoro | Omnilex