AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2001.16
Data decisione, Autorità: 03.07.2001, CCRP
Incarto n. 17.2001.00016 17.2001.00017
Lugano 3 luglio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G.A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati
– il 5 marzo 2001 (inc. 17.2001.00016) da ___________,
(patrocinato dall'avv. __________)
– il 5 marzo 2001 (inc. 17.2001.00017) da ___________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 23 gennaio 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona nei confronti loro e di
___________,
(patrocinato dall'avv. __________)
e di
___________,
(patrocinato dall'avv. __________)
non ricorrenti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di ___________;
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di ___________;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Mediante contratto del 6 agosto 1992 ___________ ha ceduto in leasing ad ___________ un trattore Scania “R11A” 4x2 (act. 13/23). In precedenza il veicolo era stato messo a disposizione, in virtù di un contratto analogo, di , il quale aveva anche assicurato il mezzo a suo nome contro la responsabilità civile e il furto presso la “” (act. 13/22). Il contratto tra ___________ e ___________ prevedeva il versamento di un canone di fr. 4'000.– mensili per 38 mesi a decorrere dal 1° settembre 1992, dopo di che il trattore sarebbe passato di proprietà. Dal settembre del 1993, tuttavia, ___________ non è più stato in grado di pagare il dovuto. Ha tentato di vendere il mezzo, ma senza riuscirvi.
B. Ai primi di settembre del 1994 ___________ ha confidato all'amico ___________ che intendeva sbarazzarsi del mezzo simulando un furto. ___________ lo ha messo allora in relazione con ___________, il quale, grazie alle sue conoscenze, avrebbe potuto far sparire il camion in Romania. ___________ si è quindi rivolto a un certo ___________, che a sua volta ha reperito l'acquirente. Nel frattempo ___________ ha incontrato ___________, sua vecchia conoscenza, cui ha prospettato l'idea di iniziare un'attività commerciale nei paesi dell'est. Lo stesso ___________ ha proposto così di procurarsi un carico con cui riempire il camion di ___________ e giustificare la trasferta in Romania. Lì la merce (frigoriferi, congelatori, televisori e macchine da lavare usate) sarebbe stata rivenduta. ___________ ha trovato il necessario. ___________ lo ha informato a questo punto sul vero scopo del viaggio, quello di vendere non solo la merce, ma anche il camion, simulando un furto e facendosi poi risarcire dall'assicurazione. In tal modo ___________ si sarebbe liberato da ogni debito nei confronti di ___________. ___________ ha aderito alla proposta.
C. Per la merce procurata da , ___________ ha allestito una fattura per un importo fittizio (fr. 76'150.–), decisamente superiore al valore reale (act. 13/25), allo scopo di sovrassicurare la merce presso la compagnia “”. Il piano prevedeva infatti anche la sparizione del carico. In seguito però tale proposito è stato abbandonato. Per quanto riguarda i ruoli, ___________ doveva guidare il camion fino in Romania, dove avrebbe poi dovuto sporgere la denuncia mendace di furto. ___________ doveva accompagnarlo, sia per indicargli la strada, sia per ragioni assicurative (era richiesta la presenza di due autisti a bordo). ___________ e ___________ dovevano a loro volta far sparire il camion, vendendo il mezzo ai rumeni reperiti dallo stesso . Prima di partire i quattro hanno comperato un semirimorchio per fr. 8'500.–. Nella relativa fattura, servita per la stipulazione della copertura casco parziale presso la “” di Bellinzona, ___________ ha indicato nondimeno a ___________ un importo superiore, ossia fr. 21'240.– (act. 13/21).
D. Prevista la spartizione del bottino, il 21 ottobre 1994 i quattro sono partiti per la Romania, ___________ e ___________ sul camion, ___________ e ___________ sull'automobile privata di quest'ultimo. Transitati per Trieste, Villa Opicina, Zagabria e attraverso l'Ungheria, ___________ e ___________ sono giunti il 24 ottobre 1994 alla dogana di Natlak, tra l'Ungheria e la Romania, dove hanno incontrato seri problemi in seguito allo sganciamento di taluni piombi dal carico, tanto da doversi fermare 6 giorni per sbrigare le pratiche doganali. A loro volta ___________ e ___________, accompagnati dalla figlia e dalla moglie di quest'ultimo, sono incorsi durante il tragitto in un incidente. Lasciate le donne in Iugoslavia, i due sono riusciti a raggiungere Bucarest e, di lì, il confine, dove hanno aiutato ___________ e ___________ nelle pratiche amministrative. ___________ è quindi ripartito solo per Bucarest, soggiornandovi brevemente come turista e rientrando poi in Svizzera, dove sarà operato per calcoli renali. Nel frattempo, il 31 ottobre 1994 il camion è stato sbloccato. Scaricata la merce, ___________ e ___________ sono giunti così a Bucarest. Simulato il furto e sbarazzatisi dell'articolato, ___________ e ___________ sono poi ripartiti per la Svizzera sulla vettura di ___________, già rientrato, mentre ___________ ha fatto ritorno in treno. Strada facendo ___________ e ___________ hanno denunciato il furto dell'articolato alle autorità iugoslave. Arrestati a Bielovar, i due sono rimasti in carcere per tre giorni prima di essere rilasciati, ___________ essendosi deciso a raccontare la verità.
E. Il giorno dopo essere rientrato nel Ticino insieme con ___________ (9 novembre 1994), ___________ si è presentato alla polizia cantonale dei Grigioni per sporgere denuncia. Invitato a rivolgersi alla polizia ticinese, egli ha presentato esposto alla polizia cantonale di Bellinzona. Nel corso dell'istruttoria è emersa tuttavia la verità. ___________ ha chiamato in causa anche il proprietario del trattore, ___________, sostenendo che egli era al corrente del piano per truffare l'assicurazione. Nessun procedimento è tuttavia stato aperto nei suoi confronti. Anzi, egli si è costituito parte civile nel procedimento penale contro ___________, ___________, ___________ e ___________.
F. Con sentenza del 23 gennaio 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha riconosciuto , , ___________ e ___________ autori colpevoli di mancata truffa, sviamento della giustizia e falsità di documenti. Premesso che gli imputati hanno compiuto tutti gli atti necessari per ingannare con astuzia le compagnie di assicurazioni “” e “” simulando il furto dell'automezzo e del semirimorchio, egli ha accertato che i quattro hanno denunciato falsamente all'autorità un atto punibile che sapevano non commesso e che per procacciarsi un indebito profitto essi hanno formato e utilizzato documenti falsi (la fattura attestante un valore della merce trasportata in Romania, nettamente superiore al valore reale, e una fattura attestante l'acquisto del semirimorchio per un valore nettamente superiore allo effettivo). Ha riconosciuto inoltre ___________ autore colpevole di appropriazione indebita per essersi impossessato del trattore affidatogli in leasing dal proprietario ___________ e gli altri imputati complici dello stesso ___________ nella commissione del medesimo reato. Infine il primo giudice ha riconosciuto ___________ autore colpevole di guida in stato di ebrietà per avere circolato con la propria vettura in stato di ubriachezza.
In applicazione della pena, il presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato , ___________ e ___________ a 9 mesi e ___________ a 6 mesi di detenzione. Computato a tutti il carcere preventivo sofferto, egli ha sospeso le pene condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Infine egli ha ordinato la confisca di quanto sequestrato, rinviando la “” e ___________ al foro civile per le loro pretese.
G. Contro la sentenza di assise ___________ e ___________ hanno inoltrato il 25 gennaio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 5 marzo successivo, essi chiedono il proscioglimento dalle imputazioni di appropriazione indebita e di falsità in documenti, con conseguente ricommisurazione della pena. Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere i ricorsi. Alla medesima conclusione giunge la parte civile ___________ con osservazioni del 30 marzo 2001. Le parti civili “” e “” non hanno formulato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabile unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a ,124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto preferibile. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove della prima Corte sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
I. Sul ricorso di ___________
Il ricorrente rimprovera al presidente della Corte di averlo ritenuto colpevole a torto di appropriazione indebita per quanto riguarda la sparizione del trattore. Sostiene, in sintesi, che per causare il danno egli avrebbe dovuto agire con inganno astuto, il suo potere di fatto sul veicolo non bastando per concretare un'azione illegale. Egli avrebbe dovuto, in altri termini, corredare un castello di menzogne da un raggiro che toccasse diversi paesi. In simili circostanze non entrerebbe perciò in considerazione l'art. 140 vCP (applicato dal primo giudice come lex mitior), l'appropriazione indebita essendo “assorbita” dal reato di truffa. In realtà l'argomentazione manca di consistenza. La prima Corte non ha accertato alcun inganno astuto da parte del ricorrente nei confronti del proprietario ___________. Ciò esclude l'ipotesi di truffa. Ricordato che dopo la stipulazione del contratto di leasing il trattore rimaneva nondimeno in proprietà di ___________, il primo giudice ha ritenuto che, vendendo il veicolo in Romania a terzi senza il consenso del proprietario, il ricorrente se n'era appropriato indebitamente, in violazione dall'art. 140 vCP (sentenza, pag. _). Certo, la manovra era volta per finire a truffare l'assicurazione. Incassando il risarcimento di un furto non avvenuto, il ricorrente avrebbe potuto estinguere il debito verso il proprietario (sentenza, pag. _). Ma un conto è l'appropriazione indebita a detrimento di ___________ e un altro la tentata truffa a detrimento dell'assicurazione. I due reati non vanno confusi. Del resto, stesse anche la tesi del ricorrente, quest'ultimo non potrebbe essere semplicemente prosciolto: in tal caso gli atti andrebbero rinviati infatti a un'altra Corte di assise perché all'accusato e ai correi sia prospettata l'imputazione – più grave – di truffa nei confronti di ___________, dandosene il caso mediante un nuovo atto di accusa come prevede l'art. 250 cpv. 2 CPP (CCRP, sentenza del 6 dicembre 2000 in e B. e T.).
Il ricorrente insorge inoltre contro la condanna per falsità in documenti (art. 251 CP), affermando che la fattura del 28 ottobre 1994 intestata alla società __________ e quella del 20 ottobre intestata alla società ___________ SA costituiscono semplici bugie scritte e non falsi penalmente rilevanti.
a) L'art. 251 CP punisce con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento fittizio; alla stessa stregua è punito chi attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, come pure chi fa uso a scopo d'inganno di un tale documento (n. 1 CP). Nei casi di esigua gravità può essere pronunciata la detenzione o la multa (n. 2). La disciplina in vigore anteriormente al 1° gennaio 1995 era identica (art. 251 n. 1 e 3 vCP). Identica era anche la nozione di “docu-mento” enunciata dall'art. 110 n. 5 prima frase CP, salvo che dal 1° gennaio 1995 sono considerati documenti – per legge – anche le registrazioni su supporti di dati e di immagini, se servono allo stesso scopo degli scritti (art. 110 n. 5 seconda frase CP).
b) L'art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento falso (falso materiale), ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). In quest'ultimo caso, nondimeno, la cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità per il valore che le legge gli conferisce (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in: ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la persona che lo ha redatto (la cui posizione è analoga a quella di un garante: funzionario, notaio, medico, architetto ecc). Uno scritto può essere un “documento” per certi aspetti e non per altri: una fattura, ad esempio, è impropria in linea di principio – ancorché munita di ricevuta – a dimostrare la veridicità di quanto attesta, ma può essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità di chi contraffà un tale atto (DTF 121 IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 278 consid. bb; CCRP, sentenza del 13 dicembre 2000 in re P., consid. 1a e 1b).
c) Ricordato che per la vendita del semirimorchio al ricorrente la ditta ___________ SA ha indicato nella fattura del 20 ottobre 1994 un prezzo nettamente superiore a quello pagato dall'acquirente e che per la merce trasportata in Romania la ditta ___________ S.r.l., gestita da ___________, ha attestato a sua volta nella fattura del 18 ottobre 1994 un prezzo chiaramente maggiorato, il primo giudice ha ritenuto che gli imputati hanno commesso pure falsità di documenti. Decisivo, a suo parere, è che le fatture sono state prodotte dal ricorrente per beneficiare della prospettata copertura assicurativa, in un contesto che le faceva assurgere a veri e propri documenti fasulli per il loro specifico impiego e per la sostanziale fiducia che a esse è riconosciuta nella conclusione delle polizze. A tale proposito il primo giudice ha riepilogato gli obblighi che la legge federale sul contratto di assicurazione impone al proponente, il quale deve dichiarare per iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono esseri noti alla conclusione del contratto. Se alla conclusione del contratto il responsabile dichiara inesattamente o tace un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore può recedere dal contratto. Tali doveri dell'assicurato fanno sì che le compagnie si affidino alle dichiarazioni dei proponenti e presumano quindi la veridicità della documentazione loro esibita. Consapevoli di usare fatture fasulle per ottenere una sovrassicurazione, gli accusati hanno dunque commesso falsità in documenti. Il primo giudice ha comunque precisato che ciò non incide apprezzabilmente sulla commisurazione della pena, già determinata soprattutto dalla mancata truffa (sentenza, pag. _).
d) L'opinione testé riassunta non può essere condivisa. Gli obblighi che la legge impone al proponente di un contratto di assicurazione (art. 4 LCA) e la facoltà riconosciuta all'assicuratore di recedere dal contratto in caso di reticenza (art. 6 LCA) ancora non conferiscono alle fatture in questione maggiore credibilità rispetto, ad esempio, a una falsa fattura consegnata a un'assicurazione per ottenere un risarcimento (DTF 117 IV 35). Solo la legge oppure la particolare posizione della persona che redige il “documento” avrebbe potuto conferire agli scritti – dal profilo oggettivo – valore probatorio accresciuto per quanto riguarda il loro contenuto (DTF 121 IV 131 consid. 2c). Nella fattispecie non è dato a divedere quale garanzia oggettiva di veridicità offrissero la fattura del 20 ottobre 1994, nella quale la ditta ___________ fatturava fr. 21'240.– per il semirimorchio acquistato dal ricorrente (act.13/21) o lo scritto del 18 ottobre 1994, in cui la ditta __________ SA, per il tramite di ___________ e all'attenzione di un tale signor , allestiva un elenco della merce accompagnato dal prezzo attribuito a ogni singolo articolo (act. 13/25). Che tali documenti siano stati prodotti alle compagnie “_______” e “______” a fini assicurativi non è determinante. Mere enunciazioni unilaterali di persone che non hanno una posizione equiparabile a quella di un garante non godono infatti di particolare credibilità (CCRP, sentenza del 14 novembre 1995 in re M., consid. 12c). D'altro canto è notorio che, prima di garantire le relativa copertura, le compagnie assicuratrici indagano sul valore dell'oggetto, avvalendosi anche di esperti. Ritenendo gli imputati autori colpevoli di falsità in documenti fondandosi per lo più su considerazioni civilistiche, il primo giudice non ha avuto corretta nozione dell'art. 251 CP e ha violato il diritto federale. Su questo punto il ricorso si rivela perciò provvisto di buon diritto.
cpv. 1 CPP). Ora, giova ricordare che tale reato – come quello di appropriazione indebita e di sviamento della giustizia – non ha influito apprezzabilmente sulla pena di 9 mesi di detenzione inflitta dal primo giudice. Di peso è risultata essenzialmente la mancata truffa nei confronti della compagnie di assicurazione “” e “” per ottenere indebitamente la rifusione del danno conseguente al simulato furto del veicolo (sentenza, pag. _). Dal citato proscioglimento il ricorrente non può perciò pretendere significative riduzioni di pena, che la prima Corte ha stabilito tenendo conto sia delle circostanze favorevoli, sia di quelle sfavorevoli (sentenza, consid. 8). Quanto alla pretesa implicazione di ___________ nel piano criminoso – che giustificherebbe l'attenuante dell'art. 64 cpv. 1 quarta frase CP – il ricorso si rivela del tutto inconsistente. L'interessato non illustra lontanamente perché il primo giudice sarebbe caduto in arbitrio ritenendo non comprovata la pretesa partecipazione di lui al piano delittuoso (sentenza, pag. _), tanto più che nemmeno il Ministero pubblico aveva ravvisato gli estremi per aprire un procedimento penale nei confronti di ___________ (pag. _). Ciò posto, la pena a carico del ricorrente va ridotta a 8 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
II. Sul ricorso di ___________
Il ricorrente scorge una violazione del diritto federale nella condanna per complicità in appropriazione indebita consistente nell'avere egli, insieme con altri correi, aiutato intenzionalmente ___________ a far sparire il trattore che ___________ aveva affidato allo stesso ___________. Egli definisce errato il ragionamento del primo giudice, stando al quale l'articolato era rimasto in proprietà di . A suo avviso il negozio giuridico fra i due non era un contratto di leasing, ma di vendita a rate, di modo che il camion era passato in proprietà al compratore. L'assunto è infondato. A prescindere dal fatto che il contratto del 6 agosto 1992 tra ___________ e ___________ è chiaro per con quanto riguarda la volontà della parti e le condizioni alle quali il trattore sarebbe passato in proprietà del conduttore (act. 13/21), il ricorrente trascura che – secondo i vincolanti accertamenti della sentenza impugnata – a tutti gli imputati era chiaro sin dall'inizio, dato l'inequivocabile tenore delle discussioni intercorse, che il mezzo non apparteneva a ___________ (sentenza, pag. _). Insistere nel sostenere che il camion non era una cosa mobile altrui è perciò poco serio. Come non è serio postulare il proscioglimento dall'accusa in rassegna evocando il principio della cosiddetta Ersatzbereitschaft, ovvero pretendere che nelle intenzioni degli autori tutto si sarebbe sistemato con la tacitazione del proprietario del trattore mediante il provento della truffa messa in atto nei confronti della compagnia che aveva assicurato il camion. Tale prospettiva nulla mutava in effetti all'atto delittuoso commesso verso il proprietario del trattore. D'altro lato nessun versamento è stato eseguito dalla “” assicurazioni, la quale si è anzi costituita parte civile per ottenere il rimborso delle spese amministrative sostenute (sentenza, pag. _).
Sempre riferendosi al reato di appropriazione indebita, il ricorrente esprime perplessità per lo scaglionamento di ___________. Egli non spiega tuttavia perché la Corte di merito sarebbe trascesa in arbitrio. Manifestamente appellatorio, al riguardo il gravame è destinato all'insuccesso. Il ricorrente soggiunge che, in ogni modo, non si può parlare di una sua partecipazione al piano conclusosi con la distrazione dell'autoarticolato. Così argomentando, nondimeno, egli trascura i vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, dai quali risulta che tutti gli imputati hanno partecipato alla commissione del reato, concordando il piano, prendendo in comune la decisione, organizzando la trasferta e giustificandola con il trasporto della merce (incombenza curata personalmente dal ricorrente: sentenza, pag. _). Tutti gli accusati inoltre hanno compiuto il viaggio in vista di far sparire il trattore: ___________ ha trovato l'acquirente in Romania, ___________ ha svolto le trattative a Bucarest, ___________ e ___________ hanno condotto il trattore fino alla periferia di Bucarest, dove l'hanno lasciato, e ___________ ha incassato il prezzo (sentenza, pag. _). Ritenendo sulla base di tali accertamenti il ricorrente complice di Drecristophoris nell'operazione conclusasi con l'illecita alienazione del mezzo il primo giudice non ha quindi violato il diritto federale.
Secondo il ricorrente la Corte di assise avrebbe violato il diritto federale riconoscendolo autore colpevole di falsità in documenti. Su questo punto la doglianza è fondata per gli stessi motivi esposti nel ricorso parallelo, che si richiamano. Anche il ricorrente deve essere pertanto prosciolto da tale imputazione. Il suo gravame va di conseguenza parzialmente accolto. In applicazione dell'art. 296 cpv. 1 CPP, la pena a sua carico va ridotta nella stessa misura (1 mese) di cui beneficia ___________. Per i rimanenti reati, il ricorrente è perciò condannato alla pena di 8 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
III. Sulla posizione di ___________ e di ___________
IV. Sulle spese processuali
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso di ___________ è parzialmente accolto, nel senso che in riforma del dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata il ricorrente è prosciolto dall'imputazione di falsità in documenti. In applicazione della pena, ___________ è condannato a 8 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
Per il resto il ricorso e respinto.
Per il resto il ricorso è respinto.
In applicazione dell'art. 297 CPP e in riforma del dispositivo n. 1.3 della sentenza di assise, ___________ è prosciolto dall'imputazione di falsità in documenti. In applicazione della pena, ___________ è condannato a 8 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
In applicazione dell'art. 297 CPP e in riforma del dispositivo n. 1.3 della sentenza di assise, ___________ è prosciolto dall'imputazione di falsità in documenti. In applicazione della pena, ___________ è condannato a 5 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia unica fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono posti a carico di ___________ e di ___________ in ragione di un quarto ciascuno. Per il resto sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a ciascun ricorrente fr. 500.-- per ripetibili ridotte. Ognuno dei ricorrenti verserà a ___________ fr. 500.– per ripetibili.
– ___________,
– avv.
– ___________, –
– ___________,
– avv.
– ___________,
– avv.
– Procuratore pubblico avv. __________
– Presidente della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna;
– avv. ___________ (rappr. della parte civile ___________,);
– ___________, (parte civile - pratica no. 6.514.954/4);
– ___________, (parte cicivile).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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