AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2001.8
Data decisione, Autorità: 13.02.2001, CCRP
Incarto n. 17.2001.00008
Lugano 13 febbraio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 25 gennaio 2001 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 18 dicembre 2000 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti suoi e di
__________ N,
(patrocinato dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 18 dicembre 2000 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di truffa e di istigazione a falsità in documenti. Essa ha accertato che gli imputati, l'uno in qualità di amministratore unico e azionista delle ditte __________ e __________ SA, , l'altro in qualità di responsabile tecnico e azionista della stessa __________ SA e di azionista della stessa __________ SA, avevano ottenuto indebitamente dalla Cassa di disoccupazione CAD “ ” __________ il versamento di fr. 328'574.85 a favore della __________ SA e di fr. 280'652.85 a favore della __________ SA per indennità di lavoro ridotto, dichiarando con conteggi fittizi di avere subìto perdite di ore di lavoro, mentre in realtà i dipendenti avevano continuato a lavorare. La presidente della Corte ha accertato altresì che gli imputati, sempre in correità e allo scopo di procurasi un indebito profitto, avevano ordinato al dipendente , contabile della __________ SA e della __________ SA, di allestire un doppio conteggio delle opere di lavoro prestate dai dipendenti, uno effettivo per uso interno e uno fittizio da presentare alla CAD “ ” __________ per giustificare le richieste di indennità. In applicazione della pena, la presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato __________ a 18 mesi di detenzione e __________ a 14 mesi di detenzione, pene sospese condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il
18 dicembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 25 gennaio 2001, egli chiede che gli sia riconosciuta l'attenuante del sincero pentimento e che la pena sia ridotta a di 10 mesi di detenzione sospesi condizionalmente; in subordine egli postula l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente sostiene che ,negandogli l'attenuante del sincero pentimento (art. 64 cpv. 7 CP), la prima giudice ha violato il diritto federale. Egli afferma di avere dato prova di ampia collaborazione e di avere persino stipulato un accordo con la cassa di disoccupazione, in virtù del quale egli ha versato di fr. 72'000.– a tacitazione di ogni pretesa nei suoi confronti. Tali circostanze – egli conclude – avrebbero dovuto indurre la prima giudice a ridurgli la pena in modo più marcato.
L'art. 64 cpv. 7 CP consente al giudice di attenuare la pena quando l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, in specie quando ha risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui. La noma presuppone nell'autore una condotta che denoti uno sforzo particolare in relazione con il reato commesso. Tale comportamento deve essere in stretto rapporto con l'illecito e connotare un riconoscimento della colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente. La sola rifusione del danno non basta quindi a integrare gli estremi del sincero pentimento. D'altro lato non ogni risarcimento è indice di ravvedimento, bensì solo quello che ha richiesto uno sforzo particolare, non ispirato a semplici considerazioni di opportunità (DTF107 IV 99 consid. 1 con richiami di dottrina; CCRP, sentenza del 25 marzo 1993 in re C. e S., consid.4a). Inoltre l'applicazione dell'art. 64 CP rientra nel potere di apprezzamento del giudice, che può tenere conto dell'attenuante anche nell'ambito dell'art. 63 CP. L'art. 64 CP è violato solo laddove il giudice neghi – o ammetta – le premesse di un'attenuazione in modo inconciliabile con la legge, oppure se, nonostante le premesse date, rifiuti l'attenuazione oltrepassando i limiti del proprio potere di apprezzamento (CCRP, sentenza del 25 febbraio 2000 in re C. e P., consid. 9).
Riassunti i principi che consentono di applicare l'attenuante del sincero pentimento, la presidente della Corte delle assise ha dato atto che il ricorrente ha sottoscritto il 4 dicembre 1998 – un mese e mezzo dopo l'emanazione dell'atto di accusa del 23 novembre 1998 (poi corretto mediante atto di accusa aggiuntivo del 3 aprile 2000 in seguito a una sentenza della Camera dei ricorsi penali del 4 febbraio 2000) – una convenzione, in ossequio alla quale ha versato seduta stante un risarcimento di fr. 72'000.– a fronte di un debito (capitale e interessi) di fr. 746'303.30. Pur riconoscendo tale sforzo, essa ha però sottolineato che la convenzione è intervenuta sotto pressione del procedimento penale e non era quindi spontanea. L'imputato essendosi limitato a risarcire meno del 10% del danno senza altri pagamenti, neppure mensili e commisurati alle sue entrate, non poteva dirsi che egli avesse fatto tutto il possibile per ridurre il pregiudizio. In effetti – ha soggiunto la prima Corte – l'imputato non ha dimostrato l'impossibilità di corrispondere almeno un contributo minimo, foss'anche solo di fr. 100.– mensili (sentenza, pag. _ con riferimento ad act. 1, prodotto al dibattimento). Della parziale tacitazione della parte civile la prima giudice ha comunque tenuto conto nel quadro dell'art. 63 CP, riducendo di 4 mesi la pena rispetto a quella irrogata al correo. Accertato inoltre il ruolo di secondo piano rivestito dal prevenuto nella società _________ SA, essa ha considerato anche in tale ambito l'avvenuto risarcimento (sentenza, pag. _).
Tenuto calcolo di quanto precede, la prima giudice non violato l'art. 64 cpv. 7 CP né ha ecceduto il suo potere di apprezzamento valutando il comportamento dell'imputato nel mero contesto dell'art. 63 CP. Ricordato che la convenzione con la parte lesa è stata sottoscritta più per la pressione del procedimento penale pendente che per iniziativa dell'imputato, che la cifra versata è tutto sommato modesta per rapporto al danno effettivo e che il prevenuto non ha assunto altri impegni per ridurre il pregiudizio, la prima Corte ha addotto ragioni sufficienti per considerare tale comportamento nel solo quadro dell'art. 63 CP. Per rivendicare legittimamente l'applicazione dell'art. 64 cpv. 7 CP il ricorrente avrebbe dovuto censurare con successo i relativi accertamenti (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP), dimostrando che la presidente della Corte di assise è caduta in arbitrio accertando che il pagamento è avvenuto sotto pressione di cause esterne e che egli non ha dato fondo a tutte le sue possibilità per soddisfare la parte lesa. Evocata la nozione di sincero pentimento, egli si limita invece nel ricorso a ribadire il suo punto di vista, sostenendo di avere fatto il possibile compatibilmente con le sue possibilità finanziarie. Certo, la prima giudice non ha dato prova di grande generosità riducendogli di soli 4 mesi la pena rispetto a quella inflitta al correo, l'imputato avendo pur sempre tenuto un ruolo di secondo piano nell'ambito della __________ (agendo comunque come correo) e avendo parzialmente risarcito il danno. Ciò non basta tuttavia per rimproverarle un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento, tanto meno ove si ponga mente anche alle rimanenti argomentazioni esposte nel consid. 6 della sentenza impugnata.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
sono posti a carico del ricorrente.
– __________;
– avv. __________;
– __________;
– avv. __________;
– Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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