AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2001.3
Data decisione, Autorità: 20.02.2001, CCRP
Incarto n. 17.2001.00003
Lugano 20 febbraio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Isotta, cancelliere
statuendo sul ricorso per cassazione 9 gennaio 2001 inoltrato da
__________, (già patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza emessa il 5 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei confronti di
__________,
(patrocinato dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Il 6 agosto 1998 __________, in gita con la moglie e il figlio sulla vetta del __________, ha deciso di scendere il primo tratto a piedi, fino alla __________. In attesa del trenino che li riportasse a __________, essi sono entrati nel ristorante omonimo e hanno ordinato due caffè, pagando la consumazione con una banconota da Lit. 50'000 al marito della gerente __________, il quale ha restituito Lit. 40'000 e qualche spicciolo in moneta svizzera. In quel mentre essi hanno udito la gerente esprimere apprezzamenti ingiuriosi, del genere “soliti italiani morti di fame”. A dire di __________, uscito dal locale egli si è seduto su una panchina in attesa del trenino, salvo poi rientrare nel ristorante per chiedere spiegazioni sul tasso di cambio applicato. Egli sostiene che la gerente lo ha allora insultato pesantemente e, per reazione, egli ha battuto un pugno sul bancone del bar, facendo cadere per terra alcuni piattini. Sempre a detta di _____________, a quel momento _____________ lo ha afferrato per la giacca, intenzionata a non non lasciarlo uscire senza fargli pagare i danni ed egli, nel divincolarsi, l'aveva leggermente colpita. Secondo _____________, invece, il diverbio era nato dal fatto che _____________ aveva reclamato in modo violento per il cambio applicato, nonostante nel locale si trovasse un cartello indicante che non si accettavano pagamenti in lire. Per questo motivo egli si era adirato e aveva picchiato forte sul bancone, facendo cadere piattini e bicchieri. A questo punto essa gli aveva afferrato un braccio per impedirgli di partire senza risarcire il danno, me egli le aveva inferto un pugno al costato, provocandole le lesioni constatate in un certificato medico rilasciato il 7 agosto 1998 dal dott. __________.
B. Con decreto di accusa dell'8 marzo 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto _____________ autore colpevole di lesioni semplici e di danneggiamento, condannandolo a una multa di
fr. 400.–. _____________, costituitasi parte civile, è stata rinviata a far valere le sue pretese davanti al foro competente. Statuendo su opposizione di entrambe le parti, con sentenza del 5 dicembre 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha prosciolto _____________ dall'accusa di lesioni semplici, infliggendogli una multa di fr. 200.– per danneggiamento.
C. Contro la sentenza predetta _____________ ha presentato il 6 dicembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 9 gennaio 2001 essa chiede la conferma del decreto di accusa e il pagamento di di 2'390.– in rifusione del danno, del torto morale e delle spese di patrocinio. Il ricorso è stato oggetto di intimazione al Procuratore pubblico unicamente per quanto riguarda le spese processuali. Quest'ultimo non ha èerò presentato osservazioni (vedi suo scritto del 7 febbraio 2001).
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
Ciò premesso, il primo giudice ha ritenuto che l'imputato ha commesso tutt'al più vie di fatto, poiché quel giorno la querelante non aveva detto alla polizia di avere sofferto particolare dolore, la sua preoccupazione essendo quella di farsi pagare il danno. Inoltre essa si è recata dal medico solo il giorno dopo, mentre se avesse patito un gran male si sarebbe rivolta al pronto soccorso. Infine il certificato medico attesta unicamente ciò che diceva la paziente, senza che il dott. __________ riscontrasse ematomi, tumefazioni o lesioni cutanee, tanto da rinunciare a esami più approfonditi. Quanto all'altro certificato medico prodotto dalla querelante, della dott. __________, esso non indica nemmeno la data della visita e si limita anch'esso a riportare quanto dichiarava la paziente, ossia che non stava bene e che era in stato depressivo, ma senza alcun accertamento scientifico. In definitiva, di fronte all'ammissione della querelante che ammetteva di avere preso il querelato per un braccio, il primo giudice ha ritenuto più verosimile che l'imputato le avesse inferto il colpo divincolandosi. Se non che – ha soggiunto il Pretore – il reato di vie di fatto era ormai caduto in prescrizione assoluta, onde la sentenza di assoluzione.
La ricorrente rimprovera al Pretore di essersi sospinto in un arbitrario accertamento dei fatti ritenendo che il 6 agosto 1998 essa non abbia preteso di sentire alcun male. Essa invoca il rapporto di polizia, da cui risulta che quel giorno essa aveva un braccio fasciato per una contusione asseritamente subìta nel litigio e fa valere di essersi recata solo l'indomani dal medico perché, trattandosi di un colpo ricevuto alle costole, il dolore si era manifestato solo durante la notte. Arbitrariamente il Pretore si sarebbe perciò sostituito al dottor __________, il quale ha stilato il certificato basandosi sulle proprie constatazioni e indicando in modo preciso ove essa lamentava dolori rilevanti. Arbitrariamente il Pretore non avrebbe dato credito al certificato della dottoressa __________, la quale ha formulato la propria diagnosi riferendola all'aggressione. A torto, quindi, il Pretore avrebbe negato gli estremi delle lesioni semplici e derubricato l'illecito in vie di fatto. Ciò risulterebbe inattendibile anche considerando che l'imputato era rientrato nel locale dopo decina di minuti con fini aggressivi, visto il pugno sferrato sul bancone, che all'arrivo della polizia essa portava un braccio al collo, che da parte sua non risultava essere intervenuta provocazione alcuna, che l'imputato si era divincolato con violenza sproporzionata e che, infine, la differenza di mole fisica tra lei e l'imputato è manifesta.
Gli argomenti testé riassunti impongono di precisare che per incorrere nell’annullamento nell'ambito di un ricorso per cassazione una sentenza deve essere arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a). In concreto la ricorrente contrappone il proprio punto di vista a quello del Pretore come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo non solo in diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti. Ciò è inammissibile. Alla ricorrente incombeva di spiegare come, dove e perché il primo giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori, in sbagli qualificati. In realtà essa non spende una parola per contestare l'accertamento del Pretore, secondo cui all'arrivo della polizia essa nemmeno aveva preteso di essere stata colpita con un pugno (sentenza, consid. 4). A suffragio della propria versione dell'accaduto essa si vale inoltre di un fatto che non risulta dal giudizio impugnato, ossia che l'agente di polizia intervenuto sul posto avrebbe constatato che lei aveva un braccio fasciato. Che ciò fosse da ascrivere a una contusione riportata nella lite non risulta però dagli atti e contrasta anzi con quanto si legge nella querela penale e nel certificato del dottor __________, ove le lesioni sono riferite al torace, rispettivamente a una costola (act. 1, pag. 2 con annesso).
Per di più, la ricorrente assevera di essere stata colpita con un pugno e di avere trattenuto l'imputato solo per evitare altri danni, ma non spiega perché sarebbe arbitraria la conclusione del Pretore, secondo cui l'imputato l'ha colpita mentre si liberava dalla presa. Certo, essa sottolinea la forza e l'impeto usato nei suoi confronti, ma non spiega perché il primo giudice sia caduto nell'arbitrio ritenendo che se davvero essa avvertiva dolore, non v'era ragione perché essa non si recasse subito al pronto soccorso. Del resto essa non pretende che il dolore si sia manifestato durante la notte, ma solo che durante la notte esso si è acuito. Né i certificati medici appaiono idonei a dimostrare l'arbitrarietà dell'accertamento, per cui la ricorrente è stata colpita dall'imputato che si divincolava: quello del dottor __________ conferma se mai che la ricorrente ha subìto un colpo e quello della dottoressa __________ attesta uno stato depressivo, ma senza indagarne la causa. Carente di motivazione idonea a suffragare il preteso arbitrio nell'accertamento dei fatti da parte del primo giudice, il gravame si rivela pertanto irricevibile.
cpv. 1 seconda frase CPP). Al proposito il ricorso si rivela quindi, una volta ancora, inammissibile.
a) Nei processi di azione privata le spese possono essere messe a carico del querelante in caso di desistenza, di abbandono del procedimento o di assoluzione (art. 9 cpv. 3 CPP), mentre nei processi di azione pubblica le spese sono addebitate allo Stato anche in tali casi (art. 9 cpv. 4 CPP). Per converso, le spese vanno sempre poste a carico del procedente, tanto nei processi di azione privata quanto nei processi di azione pubblica, se il querelante o la parte civile ha provocato il procedimento “con dolo o per negligenza grave” (art. 9 cpv. 5 CPP). Il perseguimento per lesioni semplici secondo l'art. 123 n. 1 CP avviene solo a querela di parte. In caso di proscioglimento quindi le spese “possono”, ma non devono necessariamente essere caricate alla parte civile. L'art. 9 cpv. 3 CPP è, come si è accennato, una norma potestativa. Imperativo è soltanto l'art. 9 cpv. 5 CPP.
b) I criteri in base ai quali la parte civile può essere tenuta a sopportare le spese di un procedimento concluso per desistenza, abbandono o assoluzione non figurano nella legge. Il rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP sul messaggio 11 marzo 1987 e sul messaggio aggiuntivo bis del 9 luglio 1992 del Consiglio di Stato concernenti la revisione totale del CPP precisa quanto segue: “Il principio è che chi ha provocato con una denuncia avventata o con un comportamento leggero e negligente un procedimento penale a carico di un terzo, può essere condannato a pagare tutte o una parte delle spese cagionate” (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1994, vol. 2, pag. 1223). Nessuno pretende che nella fattispecie la ricorrente abbia provocato il procedimento con dolo o per negligenza grave. La questione è dunque di sapere se essa abbia provocato il procedimento “con una denuncia avventata o con un comportamento leggero e negligente”. In caso contrario le spese vanno assunte dallo Stato.
c) Nella fattispecie riesce impossibile scorgere avventatezza o leggerezza nella denuncia della ricorrente. Intanto è fuori discussione che costei ha subìto una botta, tanto che lo stesso Pretore ha riconosciuto l'imputato “colpevole di vie di fatto” (sentenza, consid. 4, pag. 5 in alto). Oltre a ciò, la ricorrente non ha sporto querela solo per lesioni semplici, ma – sussidiariamente – anche per vie di fatto. Non si può dunque rimproverarle di avere agito con avventatezza o con leggerezza solo per non essere stata in grado, nella querela, di qualificare con precisione l'illecito dal profilo giuridico. In concreto non soccorrevano dunque i presupposti per addebitarle gli oneri processuali, come ha fatto il Pretore. Su questo punto il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va riformata (art. 296 cpv. 1 CPP), nel senso che il terzo delle spese caricato dal primo giudice alla parte civile va assunto dallo Stato.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese del procedimento, di complessivi
fr. 110.–, sono poste per un terzo a carico di _____________ e per il resto a carico dello Stato.
Per il resto il ricorso è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono posti per tre quarti a carico della ricorrente e per il resto a carico dello Stato.
– _____________, Mendrisio;
– avv. __________, per sé e per _____________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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