AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2001.67
Data decisione, Autorità: 27.11.2001, CCRP
Incarto n. 17.2001.00067
Lugano 27 novembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Cometta e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 30 ottobre 2001 presentato da
__________,
contro
la sentenza emanata il 23 ottobre 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei suoi confronti;
esaminati gli atti;
posti a giudizio i seguenti punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 15 dicembre 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, imputandogli di non avere ottemperato alla decisione 16 luglio 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, all'ordinanza del 3/4 maggio 1999 del Municipio di __________ e al decreto esecutivo del 26 ottobre 1999 del Pretore di Lugano che gli ingiungevano di procedere al risanamento del muro posto a confine tra le particelle n. __________e __________RFD di __________ al più tardi entro il 15 dicembre 1999. Ne ha pertanto proposto la condanna alla multa di fr. 300.--.
B. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 23 ottobre 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha confermato l'imputazione di ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità e ha inflitto all'accusato una multa di fr. 1'000.--.
C. Contro il giudizio appena citato __________ ha inoltrato una dichiarazione di ricorso il 23 ottobre 2001. Nella successiva motivazione scritta del 30 ottobre 2001 egli ha chiesto l'annullamento della sentenza. Sia il Procuratore pubblico che la parte civile hanno postulato, con osservazioni del 12 e rispettivamente del 15 novembre 2001, la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente assevera che il Pretore lo ha riconosciuto colpevole senza tenere conto di quanto da lui sostenuto e documentato, ossia di non avere riparato il muro perché aveva deciso di abbatterlo su tutta la lunghezza e di sostituirlo con una scarpata. Orbene, la decisione 16 luglio 1996 del Pretore indicava chiaramente che il muro di confine in questione doveva essere rettificato con adeguati rinforzi come precisato dalla perizia giudiziaria del giugno 1994 dell'arch. __________ entro 90 giorni dall'intimazione della sentenza, con la comminatoria dell'art. 292 CP, riportato integralmente. La decisione è stata confermata dalla I Camera civile del Tribunale di appello il 16 luglio 1996. Il ricorrente non pretende che il comportamento penalmente rilevante non fosse sufficientemente definito (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a edizione, 1997, n. 6 ad art. 292 CP), e potesse quindi dare adito ad interpretazione. D'altro canto va ricordato che quel che l'autore sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 122 IV 156 consid. 2b, 121 IV 90 consid. 2b con rinvii). Stando agli accertamenti del Pretore, il ricorrente non ha mai dato seguito all'ordine impartito dal Pretore e, ancora oggi, a distanza di 5 anni dall'emissione del giudizio, l'intervento non è stato eseguito (pag. 4). Circostanza questa atta a configurare l'elemento soggettivo dell'intenzione. Condannando quindi il ricorrente per ripetuta violazione dell'art. 292 CP, il Pretore ha correttamente applicato il diritto federale.
a) Nell’applicazione dell’art. 63 CP entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito, eventuale assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata e reiterazione dell’illecito, ruolo in seno a una eventuale banda, recidiva, difficoltà personali e psicologiche, pentimento, volontà di emendamento, collaborazione con gli organi inquirenti, imperativi di prevenzione generale ecc. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene in tale commisurazione - come il Tribunale federale (DTF 127 IV 19 consid. 2 e 122 IV 300 consid. 2a con riferimenti) - solo ove l’autorità di primo grado si sia sospinta oltre i limiti della pena edittale o si sia fondata su criteri senza pertinenza (rispettivamente abbia trascurato criteri rilevanti) oppure abbia fissato la pena cadendo nell’eccesso o nell’abuso del proprio potere di apprezzamento (Rep. 1983 pag. 367 consid. 6).
b) Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, il Pretore non è vincolato alla proposta di pena del decreto di accusa ma solo ai principi sanciti dall’art. 63 CP. Il principio della reformatio in peius trova applicazione solo avanti la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP, sentenza del 14 febbraio 1996 in re D., consid. 3b). Nel caso concreto il Pretore ha preso in considerazione, quali elementi per la commisurazione della pena, le condanne precedenti inflitte all'accusato per il medesimo reato, ossia dapprima una multa di fr. 500.-- il 2 febbraio 1999 e successivamente 6 giorni di detenzione (recte: di arresto) il 22 settembre 1999 (act. 3). Ha poi soggiunto che, ciononostante, egli nuovamente non aveva ottemperato all'ordine impartitogli dal giudice. Anzi, aveva ribadito al dibattimento di non essere intenzionato in nessun modo a riedificare il muro neppure a fronte dell'ingiunzione del Pretore, da lui ritenuta ingiustificata (pag. 5). Tenuto conto di tutti questi elementi, la multa di fr. 1'000.-- irrogata dal giudice del merito, peraltro ampiamente entro i limiti edittali (art. 106 cpv. 1 CP) e nell'ambito delle sue competenze (art. 28 LOG), merita piena conferma.
Per questi motivi,
visto inoltre per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 400.--
b) spese fr. 100.--
fr. 500.--
sono a carico del ricorrente, il quale verserà inoltre alla controparte fr. 600.-- di ripetibili in questa sede.
– __________ o;
– Ministero pubblico, Lugano;
– avv. __________, per la parte civile __________
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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