AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2001.71
Data decisione, Autorità: 12.12.2001, CCRP
Incarto n. 17.2001.00071
Lugano, 12 dicembre 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sulla domanda di revisione del 29 novembre 2001 presentata da
__________, e __________, (patrocinati dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 16 marzo 2000 della Corte delle assise criminali in Lugano nei loro confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la domanda di revisione;
Ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza del 16 marzo 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto i coniugi __________ e __________, cittadini dominicani, autori colpevoli di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere, tra il 1997 e il 1999, venduto a Lugano in più occasioni complessivi 1.4 kg di cocaina ritraendo un guadagno di fr. 45 000.– e finanziato un traffico di 1 kg di cocaina dal Venezuela alla Svizzera. In applicazione della pena, __________ è stata condannata a 3 anni e 10 mesi di reclusione, __________ a 4 anni e 3 mesi di reclusione, computato a entrambi il carcere preventivo sofferto. Tutt'e due gli imputati si sono visti infliggere altresì l'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 10 anni e l'obbligo in via solidale di rifondere allo Stato del Cantone Ticino fr. 10 000.– come risarcimento compensatorio per l'illecito profitto conseguito. Tale sentenza è passata in giudicato.
B. Cinque mesi più tardi, con sentenza del 22 agosto 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________, anch'egli cittadino dominicano, autore colpevole – oltre che di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri – di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere, tra il 1997 e il 1999, venduto a __________ 1.2 kg complessivi di cocaina (dispositivo n. 1.1.1), venduto a __________ altri 200 g di cociana (dispositivo n. 1.1.2), organizzato un primo traffico di 1 kg di cocaina dal Venezuela alla Svizzera (dispositivo n. 1.1.3), venduto a Ginevra e Zurigo ulteriori 200 g di cocaina (dispositivo n. 1.1.4), compiuto preparativi per un secondo traffico di 1 kg di cocaina dal Venezuela alla Svizzera (dispositivo n. 1.1.5) e organizzato un terzo traffico di
1 kg di cocaina, sempre dal Venezuela alla Svizzera (in correità, tra l'altro, con __________ e __________: dispositivo n. 1.1.6). In applicazione della pena, __________ è stato condannato a 6 anni di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto, e a 15 anni (effettivi) di espulsione dalla Svizzera (dispositivo n. 2), come pure a rifondere allo Stato del Cantone Ticino fr. 10 000.– come risarcimento compensatorio per l'illecito profitto conseguito.
C. In parziale accoglimento di un ricorso per cassazione presentato da __________, il 24 aprile 2001 questa Corte ha annullato i dispositivi n. 1.1.3 (primo traffico di cocaina dal Venezuela alla Svizzera) e n. 2 (commisurazione della pena) della sentenza appena citata, rinviando gli atti a un'altra Corte delle assise criminali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (inc. __________). La nuova Corte di assise ha ristatuito il
19 luglio 2001. Preso atto che il Procuratore pubblico desisteva dal perseguire l'imputato per il (primo) traffico di cocaina formante oggetto del dispositivo n. 1.1.3 annullato in cassazione, la Corte ha ricommisurato la pena a carico di __________ in 4 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), confermando l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni, ma rinunciando alla condanna al risarcimento compensatorio, “destinato a restare lettera morta”. La nuova sentenza della Corte di assise è passata in giudicato.
D. Il 29 novembre 2001 __________ e __________ hanno introdotto a questa Corte una domanda di revisione in cui chiedono che, sospesa l'esecuzione della sentenza pronunciata a loro carico il 16 marzo 2000, gli atti formanti oggetto del relativo procedimento siano rimessi a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio. Essi sostengono – in estrema sintesi – che la nuova sentenza emessa il 19 luglio 2001 dalla Corte delle assise criminali a carico di __________ è “del tutto inconciliabile” con quella emanata nei loro confronti il 16 marzo 2000. La domanda di revisione non è stata intimata al Procuratore pubblico.
Considerando
in diritto:
L'art. 299 lett. b CPP invocato dagli istanti prevede la revisione del processo, in caso di condanna, “quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un'altra, inconciliabile con essa”. Il condannato può presentare la domanda in ogni tempo, durante o dopo l'espiazione della pena (art. 300 cpv. 1 CPP). Per rapporto alla clausola generale dell'art. 397 CP (ripresa all'art. 299 lett. c CPP), che fissa le esigenze minime del diritto federale in materia di revisione, l'art. 299 lett. b CPP si estende ai casi in cui due sentenze di condanna a carico di due persone aventi commesso il medesimo reato risultino a tal punto in contrasto fra loro sull'accertamento dei fatti, che la sola contraddizione basti – già di per sé – a rendere verosimile l'innocenza di uno dei condannati (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 758, n. 3538 con numerosi rinvii). Rispetto alla clausola generale dell'art. 397 CP (art. 299 lett. c CPP), per ammettere la revisione non occorre in simile ipotesi un apprezzamento previo circa la rilevanza di fatti o mezzi di prova nuovi: basta l'incompatibilità evidente delle due sentenze successive, sicché uno dei due giudizi appaia erroneo (Piquerez, op. cit., pag. 758, n. 3539 a 3541 con richiami).
Si aggiunga che l'abrogato art. 243 n. 2 vCPP contemplava testualmente la stessa disposizione. Già la giurisprudenza correlata a tale norma riteneva data l'inconciliabilità di due sentenze susseguenti riferite al medesimo reato quando i due giudizi denotavano palese contrapposizione tra i fatti accertati nell'uno e nell'altro (CCRP, sentenza dell'8 ottobre 1979 in re R., consid. 2). Né poteva essere altrimenti, il rimedio strardinario della revisione essendo destinato a correggere errori di fatto, non di diritto (Piquerez, op. cit., pag. 752, n. 3503). Inoltre, secondo la menzionata giurisprudenza, doveva trattarsi degli stessi fatti: due giudizi inerenti a reati identici, commessi però in tempi diversi (nella fattispecie: trascuranza dei doveri di assistenza familiare), non erano idonei, per ciò soltanto, a confortare inconciliabilità alcuna (CCRP, sentenza citata dell'8 ottobre 1979 in re R.).
Nel caso in esame l'unico punto comune tra la sentenza emessa dalla Corte delle assise criminali il 16 marzo 2000 a carico degli istanti e quella emanata il 22 agosto 2000 nei confronti di __________ riguardava il terzo traffico di stupefacenti organizzato dallo stesso __________, in correità appunto con i due istanti (dispositivo n. 1.1.6 di quella sentenza). Se non che, a tale proposito il parziale accoglimento del ricorso per cassazione di __________ non ha avuto conseguenza di sorta, il dispositivo n. 1.1.6 di quella sentenza non essendo nemmeno stato oggetto dell'impugnazione (CCRP, sentenza del 24 aprile 2001, consid. 1). Né gli istanti sostengono – per avventura – che tra i fatti accertati alla base del terzo traffico di cocaina nella sentenza del 22 agosto 2000 a carico di __________ e i fatti accertati alla base del traffico di cocaina nella sentenza del
16 marzo 2000 a loro carico si ravvisi la minima inconciliabilità. Quanto essi pretendono è, in realtà, di confrontare la pena loro inflitta (3 anni e 10 mesi, rispettivamente 4 anni e 3 mesi di reclusione, più l'espulsione) con la pena irrogata a __________ in esito alla seconda sentenza della Corte delle assise criminali (4 anni di reclusione, più l'espulsione). Un argomento dei genere non ha però alcuna attinenza con l'accertamento dei fatti.
I motivi della domanda in esame, anche a prescindere dal titolo di revisione invocato (art. 299 lett. b CPP), non fanno del resto che confermare la palese infondatezza dell'istanza. Gli interessati si esauriscono in effetti nel censurare la commisurazione della pena loro applicata. Fanno valere che oggettivamente __________ ha trattato maggiori quantità di cocaina e che dal profilo soggettivo i reati da lui perpetrati non sono meno gravi di quelli da loro commessi, sicché la seconda sentenza pronunciata dalla Corte delle assise criminali in odio di lui si rivelerebbe inconciliabile con quella del 16 marzo 2000 a loro carico. La quale risulta, a loro parere, finanche iniqua e denota come la Corte che li ha condannati fosse “eccessivamente prevenuta nei loro confronti”. Così argomentando, tuttavia, gli istanti perdono di vista che la commisurazione della pena è una questione di diritto (art. 63 CP), non di fatto. E il rimedio strardinario della revisione – proprio perché volto contro sentenze con forza di giudicato – non è destinato a correggere eventuali errori di diritto. Anzi, una revisione intesa a rettificare errori giuridici nemmeno esiste. Ne segue che, già di primo acchito, la loro domanda riesce priva di consistenza. Deve pertanto essere respinta.
L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di sospendere l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte delle assise criminali il 16 marzo 2000. Quanto agli oneri processuali, essi seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 combinato con l'art. 301 cpv. 2 CPP
e visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 100.–
fr. 350.–
sono posti a carico degli istanti in solido.
__________;
__________;
avv. __________;
Procuratore pubblico avv. __________;
presidente della Corte delle assise criminali in Lugano;
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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