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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2004.322
Data decisione, Autorità:
20.12.2004, TRAM
Incarto n.
52.2004.322
Lugano
20 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 settembre 2004 di
RI 1
RI 2
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 14 settembre 2004 del Consiglio di
Stato (n. 4093), che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 27 novembre 2002 con cui il municipio di CO 1 ha negato
loro la licenza edilizia per la realizzazione di una casa plurifamiliare;
preso atto che il 15 dicembre 2004 il patrocinatore
dei ricorrenti ha chiesto lo stralcio della procedura poiché, nel frattempo, il
municipio di CO 1 ha rilasciato la licenza edilizia, rendendo privo d’oggetto
il ricorso;
ritenuto che non si è proceduto ad uno scambio
d’allegati, per cui non si giustifica alcuna corresponsione per ripetibili al
patrocinatore del comune;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
patr. da: avv. __________, __________;
;
.
terzi implicati
- CO 1
1 patrocinato da: PA 2
- CO 2
- CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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