AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2002.1
Data decisione, Autorità: 20.03.2002, CCRP
Incarto n. 17.2002.00001
Lugano 20 marzo 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 18 dicembre 2001 presentato da
__________, (patrocinato dal lic. iur. __________, studio avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 21 novembre 2001 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 25 luglio 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di ingiuria e di minaccia per avere, il 14 giugno 2000 a __________, offeso l'onore di __________ tacciandola di “puttana”, “troia”, “bastarda” e incutendole timore con la minaccia di sgozzarle i figli. Ne ha proposto così la condanna a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
B. Statuendo su opposizione, con sentenza del 21 novembre 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha confermato entrambi i capi d'imputazione, ma ha ridotto la pena a 7 giorni di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale per 3 anni.
C. Contro il giudizio appena citato __________ ha introdotto il
22 novembre 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 18 dicembre 2001, egli chiede di essere assolto. Con osservazioni del 7 gennaio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Identica conclusione formula __________, costituitasi parte civile, nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2002.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti né la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP), sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: 127 I 41 consid. 2a).
Il Pretore, dopo avere riportato nel giudizio le versioni divergenti dell'accusato e della parte civile, ha accertato che non era possibile determinare con certezza chi per primo avesse assunto un contegno sconveniente. Dalle deposizioni di __________ e __________ risultava che l'imputato aveva effettivamente tacciato la querelante di “puttana”, “troia” e “bastarda”. Improperi erano stati pronunciati però da entrambi i litiganti in un crescendo di invettive, sicché per il reato di ingiuria il primo giudice ha esentato l'imputato da pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 2 e 3 CP. Riguardo all'imputazione di minaccia, il Pretore, fondandosi sulla dichiarazione della parte civile, più volte confermata, e sulla deposizione di __________, ha accertato che l'accusato aveva davvero espresso la minaccia di sgozzare i figli e che la donna, di fatto, ne era rimasta terrorizzata. Donde la pena inflitta.
Nel dolersi della condanna per ingiuria il ricorrente riproduce anzitutto le dichiarazioni sue e di sua moglie agli inquirenti, da cui risulta che all'origine della lite sarebbe stata __________, la quale sarebbe passata a vie di fatto e avrebbe proferito pesanti insulti nei suoi confronti solo per provocare una reazione e creare i presupposti per una denuncia. Quanto hanno riferito la stessa __________e, __________ __________ e __________ – egli soggiunge – non corrisponde assolutamente alla verità, né può essere ritenuto attendibile ove appena si considerino gli attriti esistenti tra la sua famiglia (da un lato) e quelle della denunciante e delle testimoni (dall'altro). Anzi, le due testimoni nemmeno hanno potuto vedere o sentire quello che era realmente accaduto, poiché sono giunte sul posto solo più tardi, quanto tutto era finito.
Ora, a prescindere dall'inammissibile natura appellatoria di simili argomenti in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio, il ricorrente trascura i motivi che hanno indotto il Pretore a ritenerlo colpevole di ingiuria. Egli disconosce, in particolare, che fino a un certo punto il primo giudice ha condiviso le sue giustificazioni, riconoscendo che le contrastanti versioni fornite non consentivano di stabilire con certezza chi avesse tenuto per primo un contegno sconveniente. Se non che – egli ha spiegato – dagli atti risulta che improperi erano stati pronunciati da entrambi i litiganti in un crescendo di invettive. Per tale motivo egli ha fatto capo all'art. 177 cpv. 2 e 3 CP, dichiarando il ricorrente autore colpevole di ingiuria per gli epiteti distintamente uditi dalle testimoni (“puttana”, “troia” e “bastarda”), ma esentandolo da pena per tenere conto di eventuali provocazioni. Certo, egli critica il Pretore per avere nondimeno creduto alle testimoni, ma a torto. Egli medesimo ha ammesso infatti, confortato dalla moglie, di avere rivolto parolacce alla denunciante, ancorché come reazione agli insulti ricevuti (ricorso, pag. 7 e 8). Asserire che il Pretore avrebbe ecceduto nel suo potere di apprezzamento ritenendolo autore degli improperi accertati nella sentenza non è perciò serio. Quanto alle ulteriori considerazioni esposte nel punto 3.3 del ricorso, egli dimostra una volta ancora di non conoscere i limiti di un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio e di non capire le ragioni che hanno spinto il Pretore a ritenerlo colpevole di ingiuria. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si dimostra di conseguenza manifestamente infondato.
a) Nella misura in cui il ricorrente critica l'accertamento secondo cui egli avrebbe minacciato __________ di sgozzarle i figli appena li avesse visti nel cortile, il ricorso è irricevibile. Come si è spiegato, davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale non possono essere contestati accertamenti di fatto, a meno ch'essi denotino arbitrio. Il ricorrente neppure accenna a ipotesi di arbitrio, onde la sua palese inammissibilità. In seguito egli ripropone i medesimi argomenti volti contro la condanna per ingiuria, richiamando verbali suoi e di sua moglie, ricordando gli attriti tra la sua famiglia e quella della denunciante (rispettivamente delle testimoni), sostenendo di nemmeno conoscere la parola “sgozzare” e, anzi, di avere persino salvato la vita una volta a un figlio della querelante che stava per cadere dalla scale, tanto che costei lo ha chiamato “angelo custode di mio figlio”. Argomenti del genere, di chiara connotazione appellatoria, non bastano tuttavia per sostanziare censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti o nella valutazione delle prove. Tanto meno essi sono idonei a dimostrare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento da parte del Pretore, che ha creduto alla denunciante e alle testimoni pur valutando le riserve sulla credibilità della denunciante e delle testimoni stesse avanzate dall'imputato (sentenza, pag. 6).
b) Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui il condannato fa valere che, sia come sia, __________ non è stata intimorita dalla minaccia, la teste __________ avendo confermato che la querelante non era spaventata. L'interessato difatti non si confronta con i motivi per cui il Pretore ha ritenuto ininfluente la deposizione. Al riguardo il primo giudice ha spiegato che non risultava in che momento del litigio la testimone fosse arrivata sul posto e che pertanto non era possibile stabilire se essa avesse visto __________ prima o dopo avere ricevuto la minaccia. Anzi, la testimone aveva soggiunto di essere salita immediatamente nell'appartamento del prevenuto e di non essersi intrattenuta con la denunciante, di modo che non si comprendeva come essa avesse potuto sincerarsi circa il reale stato d'animo di lei (sentenza, pag. 7). Né giova al ricorrente far valere che, qualora fosse stata spaventata, la denunciante sarebbe fuggita e non avrebbe reagito con insulti. Fosse anche vero che costei ha replicato con ingiurie, non si vede la rilevanza dell'argomento: tenuto conto della concitazione degli animi e della violenza verbale dell'alterco, bastava che la gravità della minaccia fosse avvertita dopo il litigio, quando la donna poteva afferrare a sangue freddo la portata oggettiva dell'intimidazione. Anche sotto questo profilo il ricorso sfugge perciò alla critica.
Se ne conclude che, sulla base dei fatti accertati, il Pretore poteva riconoscere l'imputato autore colpevole di ingiuria e minacce senza violare il diritto. Che gli epiteti “troia”, “puttana” e “bastarda” rivolti alla parte civile costituiscano un'offesa all'onore è invero palese. Quanto alla situazione particolare, il primo giudice ne ha tenuto conto, come si è visto, applicando l'art. 177 cpv. 2 e 3 CP. Che, poi, la minaccia di sgozzare i figli potesse essere intesa come concreto e imminente pericolo, dati anche i rapporti tesi tra le parti, non può seriamente essere messo in dubbio. Ne discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è destinato all'insuccesso.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP). Alla controparte, che ha presentato osservazioni con l'assistenza di un legale, va assegnata un'indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle le spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 1'000.– per ripetibili.
– __________;
– lic. iur. __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– avv. __________ (per la parte civile)
– Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, Bellinzona;
– Sezione cantonale degli stranieri, ufficio giuridico, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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