AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2002.4
Data decisione, Autorità: 08.02.2002, CCRP
Incarto n. 17.2002.00004
Lugano 8 febbraio 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 gennaio 2002 presentato dalla
Comunione ereditaria fu __________ (rappresentata da __________, patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 4 dicembre 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
nei confronti di
__________,
(patrocinato dal lic. iur. __________,
studio legale dott. __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 23 maggio 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di danneggiamento per avere, sporgendosi il 25 settembre 2001 oltre il muro di cinta del suo giardino a __________, reciso rami di diverse piante appartenenti alla comunione ereditaria fu __________. In applicazione della pena, egli lo ha condannato a una multa di fr. 1'000.– e al versamento di fr. 2'390.– alla Comunione ereditaria, costituitasi parte civile, a titolo di risarcimento danni.
B. Statuendo su opposizione, con sentenza del 4 dicembre 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha assolto __________, senza prelevare tasse né spese.
C. Contro la sentenza citata la Comunione ereditaria fu __________ ha introdotto il 6 dicembre 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 17 gennaio 2002 essa postula l'annullamento della decisione impugnata e la conferma del decreto di accusa. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. In ordine si pone il problema di sapere se il 31 ottobre 2000 la Comunione ereditaria fu __________ fosse legittimata, come tale, a sporgere querela. Ora, secondo giurisprudenza, nel caso in cui siano danneggiati beni di una comunione ereditaria, va considerata come persona lesa a norma dell'art. 28 cpv. 1 CP ogni singolo erede (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 1 ad art. 28 CP, con riferimento alla sentenza del 13 ottobre 1986 pubblicata nel Rendiconto 1986 del Tribunale di appello del Canton Argovia, n. 19). A prescindere dall'indicazione figurante sulla querela, in concreto la procura alla legale è stata conferita il 2 ottobre 2000 dalla coerede __________. La querela può quindi ritenersi introdotta da quest'ultima, alla stessa stregua del ricorso per cassazione, che – tempestivo – risulta dunque proponibile.
Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti né la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: 127 I 41 consid. 2a).
Riguardo all'accaduto del 25 settembre 2000 il Pretore non ha raggiunto il convincimento che l'accusato avesse compiuto il danneggiamento imputatogli nel decreto di accusa. In particolare egli ha ritenuto che quanto aveva dichiarato in sede istruttoria __________, il quale insieme con un terzo stava eseguendo lavori di manutenzione – quel giorno – nel giardino della Comunione ereditaria, non fosse sufficientemente attendibile. Intanto perché il contenuto del verbale dava adito a interrogativi, avendo il testimone parlato di “piante di un certo valore”, senza però indicare quali, pur essendo giardiniere. Inoltre perché riusciva difficile credere che i due, colto in flagrante l'imputato, lo avessero semplicemente invitato a desistere, senza farlo smettere, nonostante costui avesse continuato per “almeno un quarto d'ora”, tagliando piante di un certo valore. Determinante, tuttavia, è stata per il Pretore la circostanza che l'imputato è una persona anziana, da tempo invalida, assolutamente incapace di sporgersi dalla sua proprietà su quella dei vicini per oltre un quarto d'ora e di tagliare rami, provocando danni per oltre fr. 2'300.– (consid. 4c). Egli ha ritenuto più credibile, invece, la versione dell'imputato, il quale affermava di essersi limitato a recidere alcuni ramoscelli che sporgevano sulla sua proprietà, dopo che i giardinieri avevano ignorato un suo invito in tal senso. Del resto – ha soggiunto il Pretore – dalla documentazione fotografica agli atti risultava che effettivamente i vicini avevano trascurato la potatura delle piante, sino a lasciarle invadere la proprietà confinante, né si vedeva per quale ragione il denunciato avesse a sporgersi sulla proprietà altrui per tagliare scriteriatamente tutte le piante che riuscisse a raggiungere. E ciò proprio quando i giardinieri della Comunione ereditaria stavano ultimando l'intervento di potatura, proprio per le sue lamentele (consid. 4d).
La ricorrente, riferendosi al rapporto di polizia, al verbale di __________ e alla constatazione del danno effettuata il 5 ottobre 2000 dalla ditta __________, si duole di arbitrio. In sintesi essa censura l'opinione del primo giudice sulla scarsa di __________, sostenendo che definire tale testimonianza “precostituita” in funzione del fine da perseguire con la denuncia significa intravedere un complotto ordito per mezzo di una falsa deposizione. Tanto più se si pon mente al fatto che l'entità del danneggiamento risulta da un referto indipendente. A detta della ricorrente, il Pretore ha trascurato che i giardinieri non avevano interrotto l'opera del denunciato poiché ciò comportava un intervento fisico o il fermo dei lavori per chiamare la polizia. Né, essa prosegue, ha fondamento la tesi secondo cui l'intervento del denunciato era dovuto al lavoro incompleto dei giardinieri, nessuno pretendendo che costoro avessero lavorato male.
In realtà la ricorrente si limita a contrapporre agli accertamenti e alla valutazione probatoria del Pretore la propria interpretazione delle risultanze istruttorie, come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo non solo di diritto, ma anche in fatto. Ciò è palesemente inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Alla ricorrente incombeva di spiegare come, dove e perché il primo giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanza qualificate. Essa avrebbe dovuto spiegare perché sarebbe manifestamente insostenibile ritenere poco verosimile che due giardinieri lascino danneggiare a un vicino, colto in flagrante, piante di un certo valore, limitandosi a esortarlo perché smettesse. Giovi ricordare che il Pretore non ha rimproverato ad __________ di avere lavorato male, ma solo di non avere completato l'opera tagliando gli ultimi rami che sporgevano oltre il confine. Inoltre la ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché sarebbe arbitraria l'opinione del primo giudice, che ha ritenuto l'imputato assolutamente inabile, per l'età e per la totale invalidità che lo affligge da tempo, di sporgersi per oltre un quarto d'ora sulla proprietà della Comunione ereditaria e di tagliare rami. Invano si cercherebbe nel ricorso la benché minima censura di arbitrio riguardo a tale accertamento, se non un semplice riferimento alla mancanza in atti di un certificato medico che attesti lo stato di salute del denunciato, del quale il Pretore si è cerziorato al dibattimento. Al proposito il ricorso si dimostra già a un primo esame irricevibile.
La ricorrente definisce arbitraria invero l'affermazione del Pretore, secondo cui nulla risulta circa la situazione al confine dei due fondi al termine dei lavori. A suo dire, dalle deposizioni e dal rapporto di polizia si evince invece che a quel momento nulla più sporgeva su terreno altrui, tant'è che il denunciato si è premurato di far allestire una perizia attestante che le piante non avevano subìto danni, non erano state sostituite ed erano anzi ricresciute. Indirettamente, quindi, egli ha riconosciuto l'illecito, cercando di minimizzarlo. Anche su questo punto però il ricorso è destinato all'insuccesso. Il Pretore, in effetti, ha optato nel dubbio per la versione più favorevole all'imputato, ritenendo che al termine dei lavori alcuni rami della siepe sporgevano ancora sulla proprietà di lui. Tale conclusione non denota sicuramente arbitrio. D'altronde la ricorrente non spende una parola per confutare l'accertamento del Pretore, secondo cui il denunciato si era lamentato più volte per il mancato rispetto delle distanze della siepe che invadeva la sua proprietà, circostanza ammessa anche dalla ricorrente nel verbale di polizia (consid. 4e). In definitiva, l'imputato risulta essersi limitato a recidere i rami che ancora invadevano la sua proprietà, dopo avere sollecitato invano la Comunione ereditaria prima e i giardinieri poi a rimediarvi (loc. cit.). Un simile intervento è ben lungi dal configurare il reato e le modalità di attuazione imputati nel decreto di accusa. Anche su questo punto il giudizio del Pretore sfugge dunque alla censura di arbitrio.
Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese fr. 100.–
fr. 900.–
sono posti a carico di __________.
– __________;
– avv. __________;
–
– lic. iur. __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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