AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2002.9
Data decisione, Autorità: 07.03.2002, CCRP
Incarto n. 17.2002.00009
Lugano 7 marzo 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 26 febbraio 2002 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 28 gennaio 2002 della Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di
__________, (patrocinato dal lic. iur. __________, studio avv. __________) non ricorrente;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: che con decreto di accusa del 28 novembre 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere, il 28 agosto 2001, su un'ex strada consortile a __________, sferrato un pugno allo zigomo sinistro di __________, provocandole un ematoma infraorbitale e una forte dolenzia alla palpazione (certificato medico rilasciato quello stesso giorno dal dott. __________);
che per tale reato il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di __________ a una multa di fr. 300.–, rinviando la parte civile a far valere le sue pretese davanti al foro competente;
che, statuendo su opposizione, con sentenza del 28 gennaio 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha assolto l'accusato;
che contro tale giudizio __________ ha inoltrato una dichiarazione di ricorso il 1° febbraio 2002 alla Corte di cassazione e di revisione penale;
che nella motivazione scritta del 26 febbraio 2002 essa chiede la conferma del decreto di accusa, fr. 1'644.95 a titolo di risarcimento dei danni e fr. 150.– per la riparazione del torto morale;
che il ricorso non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti né la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP);
che problemi del genere sono sindacabili unicamente qualora il giudizio impugnato denoti gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP);
che arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: 127 I 41 consid. 2a).;
che il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale è limitato all'arbitrio anche nell'applicazione del principio in dubio pro reo come norma sulla valutazione delle prove (DTF 124 IV 88 consid. 2a);
che il Pretore, riferendosi al rapporto di polizia del 27 ottobre 2001, ha accertato che l'imputato aveva riconosciuto di avere tagliato la strada con il proprio veicolo alla controparte, e, dal momento che questa aveva ripetutamente azionato gli avvisatori ottici e acustici del proprio mezzo, di avere accostato per controllare se il portellone della sua automobile fosse aperto, avvicinandosi poi alla vettura di lei (consid. 2);
che ne era seguita una discussione animata, con scambio di parole grosse (consid. 2);
che, nondimeno, l'accusato aveva negato di avere colpito la denunciante con un pugno (consid. 2);
che ai fini del giudizio – come ha rilevato il Pretore – occorreva pertanto stabilire se l'imputato avesse effettivamente inferto un pugno alla denunciante, come questa sosteneva, procurandole le lesioni descritte nel certificato medico (consid. 5 cpv. 1);
che al riguardo il primo giudice ha constatato come il medico si fosse limitato a riprendere le affermazioni della paziente, senza pronunciarsi sulle possibili cause dell'affezione (consid. 5 cpv. 2);
che, pertanto, secondo il Pretore, né il certificato medico né la fotografia agli atti risultavano idonei a dimostrare che l'accusato avesse davvero sferrato un pugno alla denunciante (consid. 5 cpv. 3);
che, in conclusione, di fronte alle antitetiche versioni delle parti, il Pretore ha prosciolto l'imputato per insufficienza di prove (consid. 5 in fine);
che la ricorrente si duole di arbitrio nell'accertamento dei fatti, affermando che il certificato medico e la fotografia sono chiari, attestando essi un ematoma che solo un forte pugno poteva avere provocato e, date le circostanze, solamente il denunciato poteva avere sferrato;
che gli argomenti della ricorrente, seppure plausibili, non bastano a sostanziare l'ipotesi che, di fronte a versioni contrastanti, il Pretore sia incorso in arbitrio concludendo che nessuna delle due si impone sull'altra al punto da poter essere considerata quella più vicina alla realtà (consid. 5 cpv. 4), tanto più che il certificato riferisce di percosse, e non di un pugno, e che la fotografia, peraltro datata a mano, è atta tutt'al più a confermare quanto diagnosticato dal medico, ma null'altro;
che, pertanto, il ricorso deve essere respinto;
che gli oneri processuali, ridotti al minimo per tenere conto della particolarità del caso, seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP);
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 100.–
fr. 450.–
sono posti a carico della ricorrente.
– __________;
– avv. __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– __________;
– lic. iur. __________;
– Comando della polizia cantonale, Bellinzona;
– Pretore del Distretto di Bellinzona;
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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