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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.15
Data decisione, Autorità:
30.04.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00015
Lugano
30 aprile
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sull'istanza di revisione del 28 marzo 2002 presentata da
contro
le
sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza
di revisione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che con istanza del 28 marzo 2002,
scritta in tedesco, __________ ha chiesto la revisione di sentenze emanate il
23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona
riguardanti sue condanne a pene detentive per trascuranza degli obblighi di
mantenimento;
che,
constatata l'irricevibilità di atti non stesi in italiano, il presidente della
Corte di cassazione e di revisione penale ha assegnato il 2 aprile 2002
all'interessato un termine di 20 giorni per tradurre l'istanza, richiamandogli
il principio della territorialità della lingua (CCRP, sentenza del 19 settembre
1999 in e J. e DTF inedita del 16 gennaio 2002 in re J.);
che
il 24 aprile 2002 __________ ha postulato una proroga del termine per la traduzione;
che
con decreto del 26 aprile 2002 il presidente della Corte di cassazione e di revisione
penale ha dichiarato la domanda improponibile per assenza di motivi;
che
la mancata traduzione dell'istanza in italiano entro il termine impartito
comporta l'inammissibilità della domanda di revisione;
che
all'istante rimane comunque aperta la facoltà di ripresentare la domanda di revisione
in italiano (art. 300 cpv. 1 CPP);
che,
vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di
oneri processuali;
pronuncia: 1. L'istanza di revisione è inammissibile.
-
Non
si riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione
a:
– __________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona;
– Pretore
del Distretto di Bellinzona.
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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