AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2002.25
Data decisione, Autorità: 03.05.2002, CCRP
Incarto n. 17.2002.00025
Lugano 3 maggio 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 aprile 2002 presentato da
__________, e da __________, (entrambi patrocinati dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 12 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei loro confronti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 18 giugno 2001 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autrice colpevole di lesioni semplici per avere intenzionalmente colpito __________ con un ombrello in più parti del corpo, procurandogli le lesioni descritte dalla dott. __________ in un certificato medico del 3 novembre 2000. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 3000.–.
B. Con decreto di accusa dello steso giorno il Procuratore pubblico ha dichiarato anche __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere intenzionalmente fatto cadere a terra e colpito con pugni e calci in più parti del corpo lo stesso __________, procurandogli le lesioni descritte dalla dott. __________ in un certificato medico del 3 novembre 2000. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 400.–.
C. Statuendo su opposizione dei condannati, con sentenza del 12 marzo 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato l'accusa di lesioni semplici nei confronti di __________ e __________, ma ha ridotto la pena per entrambi a una multa di fr. 300.–.
D. Contro la sentenza citata __________ e __________ hanno presentato il 12 marzo 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 17 aprile successivo, essi chiedono la loro assoluzione o quanto meno, in subordine, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro Pretore per nuovo giudizio. Il ricorso non è stato intimato al Procuratore pubblico.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP), sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 2308 consid. 4a). Per motivare un censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporre a quest'ultima una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti, contraddicano in modo urtante il senso di giustizia e di equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 1234 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a) o poggino su un'interpretazione unilaterale dei mezzi di prova (DTF del 25 settembre 2000 in re S., consid. 3b). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 12 I 253 consid. 6c con rinvii).
Per quanto riguarda il seguito, è stato accertato che __________ ha chiamato la polizia, mentre i ricorrenti sono entrati precipitosamente nel bar __________. Usciti dall'esercizio pubblico prima che arrivassero le forze dell'ordine, i tre si sono di nuovo incontrati. __________ sostiene di avere diffidato allora i ricorrenti ad attendere la polizia, ma per reazione __________ lo ha colpito ripetutamente con il manico di un ombrello e __________, dopo averlo scaraventato a terra, gli ha inferto pugni e calci. __________ afferma invece che lo stesso __________ lo ha aggredito, come ha aggredito __________, e lo ha percosso con grande violenza. Anzi, saliti in automobile per allontanarsi, essi si sono visti infrangere da __________ il cristallo posteriore del veicolo con un cestino di metallo. __________ non nega di avere sferrato un pugno a __________, ma pretende di avere agito per legittima difesa. __________ ha dichiarato da parte sua che, una volta uscita dal bar con __________, __________ ha aggredito quest'ultimo, sicché essa ha dovuto intervenire, colpendo __________ con ombrellate alla schiena quando ha visto che __________ stava per soccombere (sentenza, consid. 4).
Sempre dalla sentenza impugnata risulta che a questa seconda colluttazione ha assistito __________, il quale ha dichiarato che a un certo punto __________ era finito per terra e il ricorrente lo colpiva ripetutamente con calci. Nel frattempo, sempre a detta del testimone, i due uomini sono stati raggiunti da __________, che ha cominciato a colpire anch'essa il malcapitato, steso per terra, colpendolo alla testa con l'ombrello. Liberatosi e allontanatosi, __________ – ha proseguito __________ – è stato invitato dai due a tornare sui suoi passi per rimediare altre percosse. I ricorrenti sono poi saliti in automobile, mentre __________, raccolta un cassa in plastica, l'ha scagliava sul lunotto del veicolo, mandandolo in frantumi (sentenza, consid. 5).
Nel condannare i ricorrenti per lesioni semplici il Pretore ha rilevato anzitutto che la deposizione di __________, estraneo ai fatti e perciò credibile, corrobora la versione di __________. Certo, in un primo momento questi aveva detto agli inquirenti, a causa del suo stato di agitazione, che i calci al costato gli erano stati inferti da uno sconosciuto, ma nemmeno gli imputati pretendevano che alla lite avesse partecipato un terzo. Chi aveva colpito __________ era perciò il ricorrente. La versione del testimone – ha soggiunto il Pretore – appare peraltro più logica e spiegabile con le lesioni subìte dal querelante, il quale non aveva motivo per battersi con i ricorrenti, avendo appena chiamato la polizia. Le lesioni di lui sono compatibili inoltre con calci al costato ricevuti a terra, con il pugno e con colpi d'ombrello ricevuti sul costato e al capo. Quanto al dolore al piede lamentato dal ricorrente, il certificato medico prodotto non attestava l'impossibilità di dar calci, tant'è che a un certo momento l'imputato era riuscito a rifugiarsi nel bar __________ e, per di più, poteva dar calci con l'altro piede. Né giovava all'imputato quanto dichiarava __________, amico degli imputati, il quale aveva ha sì rilevato che lo stesso __________ si trovava sotto l'antagonista, precisando però di non avere ben capito che cosa stesse succedendo, poiché era lontano e si era già diretto verso l'automobile del ricorrente per ricondurlo a casa insieme con l'amica. L'affermazione di avere notato il querelante sopra il ricorrente non appariva perciò circostanziata. Nemmeno i ricorrenti del resto avevano mai sostenuto un fatto del genere (sentenza, consid. 5).
Il primo giudice si è posto anche il quesito di sapere se gli accusati avessero agito per legittima difesa, ma l'ha riscontrato negativamente. A mente sua la testimonianza di __________ consente unicamente di accertare che il ricorrente ha fatto cadere a terra __________, per poi colpirlo a calci, mentre l'amica colpiva al capo il malcapitato con l'ombrello. Ma, egli ha proseguito, un conto è respingere un'aggressione e un conto è – come nella fattispecie – infierire su una persona non più in grado di difendersi. Nelle circostanze descritte il Pretore ha scartato anche l'ipotesi di un eccesso di legittima difesa, __________ non avendo aggredito i due, ma essendosi scaduto solo in una reazione fuori posto, condizionata anche dalla gelosia. Del resto – ha continuato il Pretore – fosse anche vero che l'imputato avesse fatto cadere la vittima per respingerne l'attacco, ciò non legittimava i due a colpirlo ripetutamente con calci e ombrellate, causandogli le ferite riportate nel certificato agli atti. Infine il Pretore ha escluso che gli imputati avessero agito in stato scusabile di eccitazione o di paura (art. 33 cpv. 2 CP ultima frase), non essendosi trattato in concreto di reazione a un'aggressione, bensì di una punizione nei confronti di un uomo a terra, non più in grado di nuocere (sentenza, consid. 7).
I ricorrenti asseriscono che la sentenza impugnata si riconduce a una valutazione unilaterale delle prove e che, in ogni modo, da essa non emerge un elemento fondamentale, sottolineato nell'arringa del loro difensore, ovvero che con grande probabilità __________ li ha aspettati per circa un'ora sotto la casa di __________ per poi affrontarli, come si evince dal testo della denuncia sporta contro di loro. Nell'esposto __________ ammetteva invero di avere intrattenuto a suo tempo una relazione con la ricorrente, con la quale in ogni modo aveva mantenuto buoni rapporti, tanto da essere stato chiamato più volte da quest'ultima a causa anche del difficile rapporto di convivenza instauratosi con __________. __________ si sarebbe illuso perciò che __________ potesse tornare con lui, ma tale sogno è sfumato quando ha visto la donna in compagnia di __________. Ciò l'ha indotto ad affrontare i due, chiedendo alla donna a che gioco stesse giocando. __________ abitava al quarto piano dello stabile in via __________ e deve avere impiegato perciò, secondo i ricorrenti, qualche tempo per scendere in strada. La tesi secondo cui egli li ha visti entrare nello stabile, è sceso in strada, li ha attesi per circa un'ora e li ha poi affrontati è pertanto più credibile rispetto a quella, costruita a posteriori da __________ e fondata sulla casualità. Ciò dimostrerebbe, sempre secondo i ricorrenti, l'aggressione da parte di __________, circostanza importante che doveva essere menzionata nella sentenza impugnata, a meno di trascendere in una valutazione parziale e unilaterale delle prove.
I ricorrenti disconoscono nondimeno che un'argomentazione come quella testé riassunta è manifestamente appellatoria. Attraverso supposizioni i ricorrenti si propongono infatti di rendere verosimile che essi sono stati vittima di una deliberata aggressione, dovuta in particolare alla gelosia che il querelante provava per avere sorpreso l'ex amica in compagnia di un altro uomo dopo avere creduto a un riavvicinamento con lei. In realtà il solo fatto che il querelante si trovasse in uno stato alterato non doveva infatti necessariamente (ossia sotto pena di arbitrio) spingere il primo giudice ad accertare quanto prospettato nel ricorso. Per di più i ricorrenti trascurano che il Pretore non ha completamente sorvolato l'argomento. Si è visto infatti che egli ha rimproverato a __________ di avere dato sfogo in modo incivile al suo disappunto, alimentato fors'anche dalla gelosia. Pur tenendo conto di ciò, il Pretore ha ribadito nondimeno che tale stato di cose ancora non consentiva di accertare che questi avesse aggredito il rivale. E pur in siffatta evenienza egli ha soggiunto che nulla giustificava la violenta reazione degli imputati. Su tali considerazioni il ricorso è del tutto silente.
I ricorrenti fanno inoltre carico al primo giudice di avere ignorato il fatto – pacifico – che sotto lo stabile di __________ è avvenuta una prima collutazione, che essi si hanno cercato riparo nel bar __________, che essi hanno telefonato allo stesso __________ chiedendo aiuto, perché venisse a prendere le chiavi dell'automobile e li aiutasse a sfuggire alla furia del querelante. Il Pretore medesimo ha peraltro constatato che a un certo momento __________ si stava dirigendo verso l'automobile. Questi elementi, essi opinano, comprovano che essi sono fuggiti per paura. In realtà ancora una volta il ricorso denota tutta la sua indole appellatoria. I condannati persistono infatti nel riaffermare la loro personale valutazione dei fatti e la loro soggettiva valutazione delle prove come se si trovassero di fronte a un'autorità munita di pieno potere cognitivo. Anzi, essi nemmeno si confrontano con la sentenza impugnata, in particolare con i motivi (assenza di prove concludenti in un senso o nell'altro) che hanno indotto il primo giudice a prescindere dall'approfondire quanto era accaduto in un esito alla prima colluttazione, quando i ricorrenti sarebbero fuggiti verso il bar __________ perché spaventati dal querelante. Se non che, avessero anche cercato rifugio in quell'esercizio pubblico per paura, ciò non li legittimava ancora – come ha sottolineato il Pretore – a colpire ripetutamente il querelante inerme, disteso per terra.
Nel seguito del memoriale i ricorrenti si diffondono su quanto reputano essere l'esatto svolgimento dei fatti. Così argomentando essi dimenticano però, una volta ancora, i limiti di un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio. Riassunta l'arringa del loro difensore, essi tornano sulla loro originaria tesi, quella di essere stati vittime di una deliberata aggressione che li ha costretti a reagire. Insistono però ulteriormente con argomentazioni palesemente appellatorie e finanche non pertinenti. Il problema è infatti quello di sapere se, una volta reso inoffensivo il querelante, gli accusati avessero ancora motivo per colpire nel modo accertato dal Pretore. Al riguardo essi non spendono però una parola e si esauriscono nel ribadire i motivi che li avrebbero obbligati a reagire di fronte al potenziale pericolo causato dal querelante. Disconoscono tuttavia che il Pretore non ha negato loro tale diritto. Ha soltanto rilevato che, una volta steso il querelante per terra, foss'anche perché aggrediti, essi se ne sarebbero dovuti andare.
I ricorrenti criticano la sentenza impugnata anche nella misura in cui il Pretore ha preferito fondarsi sulla deposizione di __________ anziché su quella di __________. Nel motivare la doglianza essi confondono una volta di più un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio con un atto d'appello, dilungandosi in considerazioni che soltanto un'autorità munita di pieno potere cognitivo potrebbe vagliare. Donde l'inammissibilità del gravame. I ricorrenti sollevano pure dubbi sulla questione dei calci inferti alla vittima. Carente di una sostanziata censura di arbitrio, termine al quale essi nemmeno accennano nonostante i precisi accertamenti del Pretore (sentenza, consid. 5 e 6), il ricorso sfugge a un esame di merito e va perciò di nuovo dichiarato inammissibile.
Infine i ricorrenti espongono svariate considerazioni che consentirebbero, a loro modo di vedere, di assolverli in virtù dell'art. 33 CP (legittima difesa) o di ritenere che essi abbiano agito per lo meno in stato di scusabile eccitazione e sbigottimento. Essi fondano però il gravame su fatti diversi da quelli accertati in modo vincolante per la Corte di cassazione e di revisione penale, il Pretore avendo constatato che – comunque fosse – la proposta di pena formulata nel decreto di accusa in relazione alla gravità del reato compiuto e al grado di colpa (condanna per entrambi a una semplice multa) tiene ampiamente conto anche di un certa provocazione da parte della vittima.
Se ne conclude che il ricorso, non privo di leggerezza, deve essere dichiarato inammissibile per la sua palese natura appallatoria. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono posti a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
– __________;
– __________;
– avv. __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– __________;
– avv. __________;
– Pretura di Lugano, Sezione 4;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Ufficio federale degli stranieri, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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