AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.1999.51004
Data decisione, Autorità: 22.10.1999, GIAR
N. 510.99.4 L Lugano, 22 ottobre 1999
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 18 ottobre 1999 da
__________, 1960, cittadino portoghese
(patrocinato dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 19/20 ottobre 1999 dalla Procuratrice pubblica avv. __________;
viste le osservazioni 22 ottobre 1999 dell'accusato, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che questo giudice ebbe ad esaminare analoga istanza presentata il 19 agosto 1999 e respinta con decisione 27 agosto 1999 (inc. GIAR 510.99.3), senza seguito di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali, per cui si può fare ampiamente capo a questo giudizio, la situazione processuale dell'istante non essendo sostanzialmente mutata;
che sino alla fine di agosto l'accusato ha pervicacemente respinto qualsivoglia accusa di coinvolgimento in traffici di stupefacenti, come ai seguenti rilievi della menzionata decisione:
"__________ venne arrestato il 22 luglio 1999, come ad ordine di arresto del giorno precedente, emanato nei suoi confronti dalla Procuratrice pubblica, con l'imputazione di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla legge federale sugli stupefacenti, estesa poi - si fa per dire - a contravvenzione alla stessa legge con il deferimento a questo giudice, che ha confermato il provvedimento privativo della libertà.
Sull'accusato gravavano e gravano importanti sospetti di ampio spaccio di cocaina, attività costantemente negata dall'interessato, anche al cospetto di numerose convergenti chiamate di correo…"
che dei contenuti e della portata delle ammissioni fatte dall'accusato a partire dal 1. settembre 1999 si dirà in seguito, quale specifica risposta agli assunti relativizzanti dell'istanza in oggetto;
che in effetti la libertà provvisoria fonda le sue ragioni, al di là di pretesa assenza di pericolo di fuga per non meglio illustrata "situazione professionale e famigliare del prevenuto", sull'assenza di pericolo di collusione, avendo ora l'accusato "sostanzialmente ammesso i fatti che gli erano stati addebitati" e che appaiono marginali in un suo ruolo ormai "ben definito";
che la Procuratrice pubblica postula la reiezione dell'istanza, l'inchiesta essendo ancora in corso e per di più ritardata dalle reticenze dell'accusato istante su modalità di partecipazione e quantitativi di stupefacenti trafficati al confronto di chiari indizi di colpevolezza, con permanenza quindi dei bisogni dell'istruzione e conferma di pericolo di recidiva e di fuga;
che le osservazioni di __________ al preavviso negativo ancora poggiano principalmente su di un soggettivo acritico apprezzamento delle risultanze istruttorie, con contestazione di maggior coinvolgimento di quanto ammesso (altrimenti non avrebbe "una montagna di debiti, relativi ai bisogni correnti dell'economia domestica") e ribadita negazione del pericolo di fuga ("per la prima volta … sollevato con il preavviso del Procuratore") e della proporzionalità del carcere preventivo rispetto alle necessità della famiglia ed al reinserimento dell'accusato che "eccezion fatta questo grave sbandamento, ha sempre mantenuto un ottimo comportamento";
che all'accusato sono note le disposizioni procedurali e la correlativa giurisprudenza in tema di privazione della libertà personale, come alla precedente decisione, e meglio:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, il pericolo di recidiva ed eventualmente quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
che allora mantengono validità sufficienti presupposti di legge, proprio come esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino al dibattimento processuale;
che non occorre oggi diffondersi sull'esistenza di importanti e concreti indizi di colpevolezza, non più contestati, dopo l'inizio di ammissioni di collaborazioni, acquisti e vendite fatte a verbale di polizia del 1. settembre 1999 e confermate dinnanzi alla magistrata inquirente il 27 settembre 1999;
che tuttavia __________ persiste in reticenza e, quando ammette, contesta al ribasso i quantitativi venduti, rispetto a credibili chiamate di correo (perché l'esperienza e il corso normale delle cose escludono maggiorazioni per chi confessa, salvo deteriori intenti di vendetta, qui punto evidenti), come al seguente significativo esempio (verbale 27 settembre 1999 dinnanzi alla Procuratrice pubblica, pag. 2):
"La verbalizzante rileva che vi sono anche altre persone che sostengono di aver acquistato cocaina da me, nel periodo 1998/1999 …:
o __________, 15 gr. A Frs. 150.--/gr; rispondo che non è assolutamente vero quello che afferma __________. Mi viene mostrata la fotocopia della foto no. 52691 e riconosco la persona alla quale ho effettivamente venduto gr. 3 di cocaina al massimo e non gr. 15 come da lui affermato. Non conosco il nome di questa persona, che la verbalizzante mi dice essere appunto __________.
che inoltre non vanno dimenticati altri episodi tuttora negati dall'accusato, quali le forniture di cocaina fattegli da certo __________ nei quantitativi da 50 a100 g. alla settimana per più mesi, di contro alle gratuite minimizzazioni dell'istanza e poi ancora delle osservazioni al preavviso negativo (nonostante la disponibilità dei verbali contenenti le chiamate di correo: v. lettera di trasmissione 12 ottobre 1999 del Ministero pubblico), per cui appare evidente il pericolo di collusione, valendo in proposito quanto sottolineato nella precedente decisione:
"__________ è fortemente reticente e bugiardo ad evidente scopo di salvamento ed è quindi certo che in libertà avrebbe l'occasione di avvicinare fornitori, clienti e conoscenti - ed in particolare persone non ancora identificate - per ottenere versioni a lui favorevoli, ma contrarie a verità ed a giustizia."
che in proposito a poco vale trarre argomentazioni dalla situazione debitoria dell'accusato, semmai da ascrivere a comportamenti personali connessi con la frequentazione di esercizi notturni;
che l'istanza, in uno con le osservazioni, non spende una parola per contrastare l'assunto del pericolo di recidiva evidenziato nella precedente decisione, che allora va nuovamente riprodotto, di poca influenza essendo la riduttive ammissioni di questi ultimi tempi:
"L'illustrato comportamento dell'accusato istante consente di considerare dato il presupposto del pericolo di recidiva, richiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la
reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).
Negare l'evidenza significa - anche e nel contempo - mancata presa di coscienza dell'intollerabilità dei reati commessi e prospettiva di ripresa di lucroso traffico di stupefacenti, con la soggettiva convinzione di tolleranza per una scarcerazione senza completazione degli accertamenti istruttori e senza confronto di pena. L'attività lavorativa ed i rapporti famigliari non seppero minimamente trattenere l'accusato, per cui è pura ipotesi che nel futuro possano avere risvolti positivi, per rapporto anche ad una situazione economica - se regolare - non di certo brillante (come appare dai procedimenti esecutivi in corso, attestati dalla documentazione prodotta con l'istanza 26 agosto 1999 di ammissione al gratuito patrocinio)."
che del pari è il discorso sul pericolo di fuga, che permane - sempre come al precedente giudizio, indipendentemente dal fatto che la magistrata inquirente non l'abbia personalmente sollevato per prima - anche accentuato ormai dalle ammissioni e dalle contestazioni di precisi fatti:
"Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
La Procuratrice pubblica non insiste sul ricorrere di questo presupposto ad impedire scarcerazione. Tuttavia il descritto atteggiamento dell'accusato istante consente di ritenere per concreta la scelta della fuga e della latitanza al cospetto della prospettiva ormai certa di essere riconosciuto colpevole di spaccio di stupefacenti e verosimile di importante privazione della libertà personale. __________ mantiene forti contatti con il suo paese d'origine, tanto che le figlie minori vi sono rimaste sino alla fine della scolarità, qui arrivando solo lo scorso mese di luglio, con richiesta 9 agosto 1999 di permesso di dimora (allegata all'istanza 26 agosto per la concessione del gratuito patrocinio). Si tratta in ogni modo di valutazione abbondanziale rispetto alle altre ragioni che impediscono accoglienza dell'istanza ed in certo qual senso alternativa al pericolo di recidiva."
che, anche presentemente, il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante l’atteggiamento nella sostanza tuttora inutilmente defatigatorio dell’accusato, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto
del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte, nonché della prevedibile pena privativa della libertà - come già osservato - verosimilmente da espiare (passando in secondo piano tanto la certamente difficile situazione della famiglia, quanto la proclamata volontà di reinserimento);
che, se la precedente istanza era stata definita inconsistente per rapporto alla realtà processuale, la presente è per altro verso inaccettabile, la difesa dovendo essere cognita dell'inaffidabilità delle asserzioni dell'accusato e non avendo per nulla ponderato le conclusioni della decisione negativa del 27 agosto 1999, ed allora questo nuovo identico giudizio rimane esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), ma le corrispondenti prestazioni professionali del patrocinatore non verranno riconosciute nel contesto del beneficio del gratuito patrocinio;
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’istante;
Procuratrice pubblica avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP 4309/1999 di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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