AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2002.32
Data decisione, Autorità: 27.05.2002, CCRP
Incarto n. 17.2002.00032
Lugano 27 maggio 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 21 maggio 2002 presentato da
__________,
contro
la sentenza emanata il 15 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: che con decreto di accusa del 4 marzo 2002 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere acquistato, consumato personalmente e detenuto hashish e marijuanana nei 12 mesi precedenti il 1° febbraio 2002;
che in applicazione della pena egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 200.– e alla confisca di 1.5 g di hashish sequestrati il 1° febbraio 2002;
che, statuendo su opposizione, con sentenza del 15 aprile 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato il capo d'imputazione e la confisca, riducendo tuttavia la multa a fr. 100.–;
che il 7 maggio 2002 __________ ha inoltrato al Pretore una dichiarazione di ricorso;
che con sentenza del 10 maggio 2002 (inc. __________) la Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato inammissibile il gravame per non avere, __________, presentato la dichiarazione di ricorso entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi della sentenza pretorile, avvenuta il 15 aprile 2002 (art. 276 cpv. 2 CPP);
che inoltre, secondo la Corte di cassazione e di revisione penale, quand'anche __________ avesse – per avventura – postulato la restituzione del termine di cinque giorni perché impedito senza sua colpa di agire (art. 21 CPP), la sostanza delle cose non sarebbe mutata;
che, in effetti, alla dichiarazione di ricorso non aveva fatto seguito alcuna motivazione scritta nel termine di 20 giorni dalla notifica della sentenza pretorile e, per di più, lo scritto mancava di qualsiasi motivazione e non poteva essere trattato come ricorso (art. 289 cpv. 2 CPP);
che il 21 maggio 2002 __________ ha inoltrato alla Corte di cassazione e di revisione penale la motivazione del ricorso proposto il 7 maggio precedente, contestando di avere violato la legge federale sugli stupefacenti;
e considerando
in diritto: che, come questa Corte ha avuto modo di rilevare nel precedente giudizio, in concreto la motivazione del ricorso per cassazione sarebbe dovuta avvenire entro venti giorni dalla notifica della sentenza pretorile motivata (art. 289 cpv. 2 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP), circostanza che figurava chiaramente indicata anche nei dispositivi della sentenza;
che la notifica della sentenza impugnata (art. 289 cpv. 2 CPP) ha avuto luogo nel caso specifico il 15 aprile 2002;
che quindi il ricorso per cassazione del 21 maggio 2002 si rivela manifestamente tardivo;
che il ricorrente non pretende nemmeno di essere stato impedito senza sua colpa di ossequiare il termine d'impugnazione, ciò che esclude una qualsivoglia restituzione in intero (art. 21 CPP);
che gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), non potendo questi più beneficiare – per la sua pervicacia – della provvidenza esplicitamente riservatagli nel giudizio del 10 maggio 2002;
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico del ricorrente.
– __________;
– Ministero pubblico, 6901 Lugano;
– Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Tribunale penale cantonale, 6901 Lugano;
– Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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