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Numero d'incarto:
17.2002.33
Data decisione, Autorità:
23.09.2003, CCRP
Incarto n.
17.2002.33
Lugano
23 settembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Epiney-Colombo
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per
statuire sul ricorso per cassazione del 16 maggio 2002 presentato da
e da
(entrambi
patrocinati dall'avv. __________)
contro
la sentenza
emanata il 3 maggio 2002 dalla presidente del Tribunale penale cantonale nei
confronti di __________;
premesso
che con sentenza del 3 maggio 2002 la presidente del Tribunale penale cantonale
ha respinto l'istanza presentata il 4 marzo 2002 da __________ volta a ottenere
la revoca della pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per tre
anni pronunciata nei suoi confronti con decreto di accusa del 13 settembre 2001
del Ministero pubblico;
ricordato
che tale decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione del 3 maggio
2002 da __________ unitamente al di lei marito __________ e che con scritto del
3 giugno 2002 il Procuratore pubblico ha comunicato alla Corte di cassazione e
di revisione penale la rinuncia a presentare osservazioni al gravame;
preso atto
che con scritto del16 settembre 2003 __________ e __________, tramite il loro
patrocinatore, hanno dichiarato di ritirare il ricorso, ciò che pone fine alla
procedura;
ritenuto
che si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e spese per ragioni di opportunità;
decreta: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
-
Non si riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione a:
– avv.
dott. __________ (per sé e per i ricorrenti);
– Procuratore
Pubblico avv. __________;
– Presidente
del Tribunale penale cantonale, 6900 Lugano.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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