AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.1999.51003
Data decisione, Autorità: 27.08.1999, GIAR
N. 510.99.3 Lugano, 27 agosto 1999
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 19 agosto 1999 da
_____________, 1960, cittadino portoghese
(patrocinato dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 23/24 agosto 1999 dalla Procuratrice pubblica avv. __________;
viste le osservazioni 27 agosto 1999 dell'accusato, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
_____________ venne arrestato il 22 luglio 1999, come ad ordine di arresto del giorno precedente, emanato nei suoi confronti dalla Procuratrice pubblica, con l'imputazione di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla legge federale sugli stupefacenti, estesa poi -
si fa per dire - a contravvenzione alla stessa legge con il deferimento a questo giudice, che ha confermato il provvedimento privativo della libertà.
Sull'accusato gravavano e gravano importanti sospetti di ampio spaccio di cocaina, attività costantemente negata dall'interessato, anche al cospetto di numerose convergenti chiamate di correo (come meglio si vedrà in seguito), tanto da poter definire la situazione come alle seguenti annotazioni del rapporto di arresto:
"Malgrado le varie chiamate in causa per vendite di cocaina, il portoghese ha negato ogni traffico di droga. Ha solamente ammesso a denti stretti acquisti e consumi di cocaina.
Trattasi di un personaggio alquanto scaltro e bugiardo ma importante nel contesto dell'inchiesta… "
A mente dell'accusato l'istanza e la conseguente scarcerazione si impongono, egli respingendo ogni accusa, neppure essendo a conoscenza di chi lo aggrava e non trovandosi confrontato con alcun fatto oggettivo a suo carico, mentre - dopo l'audizione dinnanzi a questo giudice - non è più stato interrogato da un magistrato e non ha preso visione di atti di inchiesta. Da molti anni si trova in Svizzera con la famiglia, al beneficio del permesso di domicilio, per cui è impensabile un pericolo di fuga, né altri se ne vedono ad impedire la scarcerazione.
La Procuratrice pubblica - preavvisando negativamente l'istanza - riassume circostanziatamente le chiamate di correo, già anche contestate all'accusato, il quale ciò nondimeno continua nel suo atteggiamento ostinatamente negativo e punto collaborante. Per questi gravi e concreti indizi di colpevolezza, sono allora evidenti i bisogni dell'istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, a cui si affianca il pericolo di recidiva, mentre per il momento non viene sostenuto quello di fuga.
Nelle sue osservazioni al preavviso negativo, l'accusato istante evidenzia come gli inquirenti abbiano avuto tutto il tempo per approfondire le indagini e sostiene che ipotetico, generico e non specificato rischio di collusione e di inquinamento delle prove non è sufficiente, per cui si impone una verifica più approfondita dei presupposti per il protrarsi della carcerazione. Preso atto che la Procuratrice pubblica non si avvale del pericolo di fuga, viene negato quello semplicemente enunciato di recidiva, in grazia delle presenza di tutta la famiglia in Svizzera con conseguenza di "una sorta di controllo sociale".
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, il pericolo di recidiva ed eventualmente quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di _____________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino al dibattimento processuale.
4.1
Per definire siccome ben presenti seri e concreti indizi di colpevolezza, basterebbe fare rinvio a quanto esposto dalla magistrata inquirente nel preavviso negativo all'istanza in discussione. Comunque si vuole qui ancora far
riferimento alle contestazioni di singole fattispecie all'accusato, con le sue risposte negative, come al verbale di polizia del 28 luglio 1999, da cui appaiono tra altro le seguenti affermazioni di _____________:
egli non conosce e addirittura non ha mai visto __________, per cui nega di avergli venduto cocaina di contro alle alquanto dettagliate dichiarazioni dell'acquirente (" … vi era pure un certo __________, cittadino portoghese, con una __________, che abita a __________, il quale mi ha venduto almeno 15 grammi di cocaina a franchi 150.-.", verbale di polizia del 21 luglio 1999, pag. 2);
è conoscente di __________, ma nulla gli ha venduto come quello sostiene ("Ho preso cocaina da un certo __________, cittadino portoghese, che guida una vettura marca __________, colore grigio.", verbale di polizia 8 luglio 1999, pag. 2);
identica presa di posizione nei confronti di __________, comunque riconosciuto per averlo visto in giro (il quale pure ebbe ad acquistare "cocaina da certo __________, portoghese, con una __________ grigia", verbale di polizia 21 luglio 1999, pag. 2);
ha poi anche "preso atto" che __________, a lui nota come __________, lo ha indicato come "grosso spacciatore", con la proposta fattale di procurargli 3 kg di cocaina, il che per l'accusato istante "è tutto falso".
Nuovamente interrogato il 9 agosto 1999, _____________ ha persistito nelle sue granitiche negazioni di vendita di stupefacenti, da cui queste pertinenti conclusioni dell'agente inquirente:
"L'interrogante
mi dice che su questa base è inutile proseguire la verbalizzazione e che
d'altro canto è mio diritto di non rispondere alle domande. Da parte
dell'interrogante mi viene detto che ha pure il diritto di non
E non ha ottenuto miglior risultato il nuovo tentativo di interrogatorio del 17 agosto 1999:
"D01 E' disposto finalmente a raccontarci qualcosa sulle sue vendite di cocaina?
R01 No.
Prendo atto che il verbale viene concluso, poiché il verbalizzante non ha tempo da perdere con i bugiardi.
Si aggiunge, quale altra conclusione che non vi è motivo per dubitare della corrispondenza delle dichiarazioni a carico dell'accusato istante, in quanto indipendenti tra di loro ed espresse in contesti personali di acquisto ed anche vendite concernenti altre persone. Nessun elemento permette anche solo di sospettare una specie di peraltro gratuita congiura, né _____________ ha fatto minimamente stato di ragioni se del caso di movente vendicativo.
4.2
Per questa situazione è superfluo soffermarsi a dimostrare presenza di importanti bisogni dell'istruzione formale, da continuare, completare e concludere senza pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, con il mantenimento dell'accusato in carcere preventivo
_____________ è fortemente reticente e bugiardo ad evidente scopo di salvamento ed è quindi certo che in libertà avrebbe l'occasione di avvicinare fornitori, clienti e conoscenti - ed in particolare persone non ancora identificate - per ottenere versioni a lui favorevoli, ma contrarie a verità ed a giustizia. Né egli può lamentarsi del conseguente forzato rallentamento del corso delle indagini e tanto meno di non essere interrogato più sovente: gli inquirenti infatti devono cercare altrimenti la verità, proprio senza perdere tempo a verbalizzare ripetute acritiche negazioni. Ed appunto questa attività inquisitoria permette - via via, quasi quotidianamente - di raccogliere nuovi elementi a suo carico, come la spontanea deposizione resa il 24 agosto 1999 da persona ben informata, della quale valga l'assaggio di questa citazione:
"Ad ogni viaggio … consegnava della cocaina all'__________. I quantitativi variavano dai gr 20 ai gr 100 alla volta.
I due si sono visti almeno 10 volte.
La cocaina __________ la vendeva in giro, prevalentemente a ragazze che lavorano nei night …
… dopo l'arresto dell'__________, ci sono state tante persone (molte ragazze) che mi hanno chiesto di lui … Sono sicuro che chiedevano di lui non perché era bello, ma perché vendeva".
4.3
L'illustrato comportamento dell'accusato istante consente di considerare dato il presupposto del pericolo di recidiva, richiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante
l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).
Negare l'evidenza significa - anche e nel contempo - mancata presa di coscienza dell'intollerabilità dei reati commessi e prospettiva di ripresa di lucroso traffico di stupefacenti, con la soggettiva convinzione di tolleranza per una scarcerazione senza completazione degli accertamenti istruttori e senza confronto di pena. L'attività lavorativa ed i rapporti famigliari non seppero minimamante trattenere l'accusato, per cui è pura ipotesi che nel futuro possano avere risvolti positivi, per rapporto anche ad una situazione economica - se regolare - non di certo brillante (come appare dai procedimenti esecutivi in corso, attestati dalla documentazione prodotta con l'istanza 26 agosto 1999 di ammissione al gratuito patrocinio).
4.4
Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
La Procuratrice pubblica non insiste sul ricorrere di questo presupposto ad impedire scarcerazione. Tuttavia il descritto atteggiamento dell'accusato istante consente di ritenere per concreta la scelta della fuga e della latitanza al cospetto della prospettiva ormai certa di essere riconosciuto colpevole di spaccio di stupefacenti e verosimile di importante privazione della libertà personale. _____________ mantiene forti contatti con il suo paese d'origine, tanto che le figlie minori vi sono rimaste sino alla fine della scolarità, qui arrivando solo lo scorso mese di luglio, con richiesta 9 agosto 1999 di permesso di dimora (allegata all'istanza 26 agosto per la concessione del gratuito patrocinio). Si tratta in ogni modo di valutazione abbondanziale rispetto alle altre ragioni che impediscono accoglienza dell'istanza ed in certo qual senso alternativa al pericolo di recidiva.
Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante l’atteggiamento inutilmente defatigatorio dell’accusato, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte, nonché della prevedibile pena privativa della libertà
L’istanza - peraltro inconsistente per rapporto alla realtà processuale - è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’istante;
Procuratrice pubblica avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP 4309/1999 di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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