AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2002.65
Data decisione, Autorità: 29.11.2002, CCRP
Incarto n. 17.2002.65
Lugano 29 novembre 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 29 ottobre 2002 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 18 settembre 2002 della presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti suoi e di
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
non ricorrente;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 18 settembre 2002 emanata nelle forme contumaciali la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di truffa per avere, a scopo di indebito profitto, indotto __________ ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio per complessivi fr. 94'920.– e £ 313'857'201. In applicazione della pena, essa ha condannato __________ a 18 mesi di detenzione e __________ a 14 mesi di detenzione, entrambi con l'espulsione dalla Svizzera per tre anni. Ambedue le pene privative della libertà sono state sospese condizionalmente con un periodo di prova di due anni. La presidente della Corte di assise ha mantenuto inoltre il sequestro conservativo in garanzia del risarcimento del danno a __________, costituitosi parte civile, sul saldo del conto n. __________ e sul saldo del libretto al risparmio n. __________ presso la __________.
B. Contro la sentenza predetta __________ ha introdotto il 23 settembre 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il
29 ottobre successivo, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente si duole che la presidente della Corte di assise lo ha dichiarato contumace dopo avere respinto, senza valido motivo, la sua istanza volta al rinvio del processo, pur fondata su ragioni oggettive. Egli ricorda al proposito che l'autorità italiana gli ha imposto di presentarsi quotidianamente dai Carabinieri di __________ (Roma) per il deposito della firma, e ciò come misura sostitutiva dell'arresto conseguente a un procedimento penale aperto in Italia. A tale esigenza egli non è riuscito a ovviare, suo malgrado, entro il giorno del dibattimento.
Ciò premesso, la prima giudice ha ricordato di avere ricevuto il 17 settembre 2002, il giorno prima del dibattimento, una nuova istanza di rinvio fondata su un preteso impedimento oggettivo a comparire in ragione dell'obbligo imposto all'interessato il 6 luglio 2002 dal GIP di Roma, quale misura sostitutiva dell'arresto, di presentarsi quotidianamente presso i carabinieri di __________. In tale domanda __________ sosteneva che il suo legale italiano gli aveva comunicato di avere sollecitato più volte una dispensa temporanea da tale onere, in modo da affrontare la trasferta in Svizzera, ma senza esito. Se non che, ha soggiunto la presidente della Corte, tale affermazione non trovava conferma nelle copie delle istanze presentate al GIP, ma solo in un fax (prodotto in parte) inviato al patrocinatore svizzero di __________ dal legale italiano. Con fax inviato al Tribunale penale cantonale nel tardo pomeriggio del 17 settembre 2002 l'accusato ha poi integrato l'istanza di rinvio, precisando che in realtà il legale italiano aveva assunto la sua difesa solo il 12 settembre 2002 e non aveva ancora avuto il tempo per rivolgersi al GIP (sentenza, pag. 9). Sarebbe bastato però, a suo avviso, rinviare il dibattimento di tre giorni, ciò che gli avrebbe permesso di ottenere dal magistrato italiano la dispensa della firma per un breve lasso di tempo (sentenza, pag. 9 e 10).
Rilevato che il legale ticinese del prevenuto conosceva già nell'ottobre del 2001 il nome del precedente patrocinatore italiano del suo assistito, la prima giudice ha respinto l'istanza di rinvio, riproposta all'inizio del dibattimento dal patrocinatore del prevenuto, assente (verbale del processo, pag. 2 seg.). Essa ha soggiunto che, come risultava dagli accertamenti telefonici da lei esperiti presso l'ufficio di presidenza del GIP di Roma, il cui esito è stato reso noto alle parti al dibattimento, né l'accusato né i legali italiani o svizzeri si sono mai attivati per ovviare all'impedimento invocato nell'istanza, nessuno di essi avendo mai presentato alcuna istanza perché l'accusato fosse autorizzato a trasferirsi in Svizzera. L'impedimento invocato era dovuto quindi a negligenza del prevenuto, che in circostanze del genere non poteva chiedere, in forza di tale impedimento, un rinvio del processo. A costui sarebbe bastato infatti rivolgersi al magistrato italiano, postulando un permesso ottenibile in soli tre giorni. D'altro canto, ha sottolineato la prima giudice, la Corte di cassazione e di revisione penale ha avuto modo di affermare che se la CEDU garantisce all'accusato la facoltà di comparire personalmente al dibattimento, tale principio non è assoluto, essendo possibile celebrare il processo anche in assenza di lui quando – ad esempio – egli rifiuta di comparire o si pone colpevolmente nella condizione di non poter comparire o è allontanato perché turba lo svolgimento dell'udienza. In ogni modo, essa ha concluso, all'imputato rimane sempre la possibilità, in applicazione dell'art. 316 CPP, di chiedere la revoca del giudizio (sentenza, pag. 10).
Se ne conclude che, non accordando un ulteriore rinvio, foss'anche di pochi giorni, la presidente della Corte non ha violato l'art. 237 CP. Insistere nell'affermare che la mancata comparizione all'udienza del 18 settembre 2002 non era imputabile al ricorrente non è serio. Come non è serio pretendere che sarebbe spettato alla prima Corte attivarsi presso la magistratura italiana per ottenere lo svincolo dall'obbligo imposto al ricorrente dal GIP di Roma con decisione del 6 luglio 2002. Per tacere del fatto che il ricorrente non manca di contraddirsi, ove appena si ricordi che davanti alla prima Corte egli aveva asserito che una sua semplice istanza sarebbe bastata per ottenere lo svincolo dall'autorità italiana. Ad ogni buon conto il ricorrente trascura che, quand'anche si considerasse fondato il suo ricorso, egli sarebbe comunque tenuto a comparire davanti a una Corte di assise previa nuova citazione. Egli verrebbe a trovarsi perciò nella stessa situazione in cui si troverebbe se facesse capo alla revoca della sentenza contumaciale, come prevede l'art. 316 CPP. Per il rimanente non giova dilungarsi e si rinvia alle pertinenti considerazioni esposte nella sentenza impugnata (pag. 10 in fondo).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono posti a carico del ricorrente.
– __________;
– avv.
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano;
– Comando polizia cantonale, SG/SC, 6500 Bellinzona;
– Ministero pubblico, SERCO, 6500 Bellinzona;
– Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, CP 238, Taverne;
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6500 Bellinzona;
– avv. __________ (rappr. PC).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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