AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2003.4
Data decisione, Autorità: 24.01.2003, CCRP
Incarto n. 17.2003.4
Lugano 24 gennaio 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 14 gennaio 2003 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 4 dicembre 2002 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. La sera del 7 novembre 2000, dopo le ore 20, alcuni detenuti del Penitenziario cantonale si intrattenevano nella cucina della sezione B: __________ (cittadino albanese), che giocava a “table” con __________ (giovane cittadino rumeno), e __________ (cittadino albanese), che stava osservando __________ e __________ (entrambi cittadini kossovari di etnia albanese) mentre giocavano a carte. Era presente anche __________ (cittadino albanese), che lavava i piatti in un acquaio posto sulla destra rispetto alla porta d'ingresso. A un certo punto __________ ha visto entrare __________ (cittadino kossovaro di etnia albanese), che si dirigeva verso un frigorifero posto in fondo al locale. Ha quindi notato __________ alterarsi, alzarsi, dirigersi a sua volta verso il frigo ed estrarre con la mano destra un coltello che teneva celato in una tasca interna sinistra della giacca. Si trattava, secondo __________, di un coltello da cucina con lama seghettata, lunga cm 10 circa. __________ si è intimorito e, temendo per la propria incolumità, si è alzato subito per riparare nell'adiacente corridoio. Prima di uscire dalla cucina, però, si è girato e ha visto i due che si azzuffavano vicino al frigorifero. Non ha più notato invece il coltello nelle mani di __________.
B. Verso le ore 20.30 l'agente di custodia __________, accortosi di quanto stava accadendo, ha chiesto l'intervento dei colleghi al primo piano della sezione. Gli agenti hanno trovato __________ che sanguinava alla mano destra e __________ ferito alla testa e al petto. Hanno quindi ordinato a tutti i detenuti di rientrare nelle celle, hanno avvertito il loro superiore e hanno chiamato un infermiere. Alle 23.05, risultando irreperibile il medico di servizio, il personale di custodia si è rivolto alla polizia cantonale perché conducesse __________ all'ospedale, ciò che è avvenuto alle 23.22. Circa quaranta minuti più tardi anche __________ è stato accompagnato all'ospedale, dove gli è stata riscontrata una lesione superficiale da taglio lunga di 2 cm alla base del primo metacarpo, senza interessamento neurontentineo. Gli sono stati praticati quindi due semplici punti di sutura. __________ ha riportato invece un graffio al collo sinistro e una ferita da punta al petto sinistro laterale, profonda 4 cm, che fortunatamente non ha leso il polmone.
C. Interrogato dalla polizia, __________ ha raccontato di essere stato colpito alle spalle mentre era chino davanti al frigorifero per prendere un limone. Voltatosi dopo l'aggressione, si è accorto di perdere sangue dal lato sinistro della nuca e si è trovato davanti __________ con un coltello in mano, che lo ha nuovamente colpito al collo, al lato sinistro, e poi anche alla parte sinistra del costato, poco sotto la clavicola. Egli ha dichiarato di avere reagito, sferrando un pugno al volto dell'aggressore. Quanto a __________, egli ha detto di non avergli mai parlato e pertanto di non avere nemmeno avuto problemi con lui. Sentito dal Procuratore pubblico e in presenza di __________, __________ ha confermato le proprie affermazioni. __________, da parte sua, ha negato di avere accoltellato __________, limitandosi ad ammettere l'avvenuta colluttazione e prospettando finanche l'ipotesi che __________ si fosse ferito da sé. Invitato a giustificare la ferita alla propria mano, egli ha dichiarato di non potersela spiegare e di essersela procurata – forse – morsicandosi. Confrontato a __________, egli ha di nuovo negato ogni responsabilità, ripetendo che probabilmente __________ si era tagliato da solo. Il coltello che ha ferito __________ non è stato ritrovato, benché gli agenti di custodia abbiano perquisito il locale della cucina e le celle.
D. Con sentenza del 4 dicembre 2002 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha ritenuto __________ autore colpevole di lesioni semplici qualificate per avere accoltellato __________, provocandogli quel 7 novembre 2000 una ferita al petto e un graffio al collo. In applicazione della pena, essa lo ha condannato a 12 mesi di detenzione da espiare, data la recidiva. Contro tale sentenza __________ ha introdotto il 6 dicembre 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 14 gennaio 2002, egli chiede di essere prosciolto dall'accusa e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid. 2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
Ciò posto, la presidente della Corte ha ritenuto che l'ipotesi adombrata dall'accusato, stando al quale __________ si sarebbe infilzato da sé un coltello nel costato per 4 cm è assurda, mentre quanto ha riferito __________ è compatibile con la ferita superficiale riportata dall'imputato alla mano, avvenuta durante la colluttazione o anche dopo, l'imputato non avendo mai dato una spiegazione univoca o in qualche modo affidabile al riguardo (sentenza, pag. 9 e 10). Per di più, la versione di __________ si concilia con le deposizioni di altri due detenuti (__________e __________), i quali pur non avendo notato il coltello in mano all'imputato quando sono intervenuti per separare i contendenti, si erano nondimeno accorti della colluttazione per avere sentito “un rumore” alle loro spalle, come di gente muoversi __________. Simili dichiarazioni – ha epilogato la presidente della Corte – trovano riscontro in quelle della vittima, che ha riferito di un'aggressione inopinata da tergo, mentre non suffragano la tesi del ricorrente, volta a far credere che la colluttazione fosse avvenuta sulla soglia della cucina, dopo che __________ gli avrebbe rivolto parole sgradite (sentenza, pag. 11). Infine la presidente della Corte ha ricordato che l'imputato aveva negato ogni responsabilità anche in un precedente processo a suo carico, tenutosi a Losanna, al termine del quale si era visto infliggere 10 anni di reclusione e 15 anni di espulsione dalla Svizzera per mancato assassinio e lesioni intenzionali gravi in esito a due accoltellamenti con gravi conseguenze, avvenuti proprio a Losanna l'8 e il 30 ottobre 1998 (sentenza, pag. 11).
In realtà le argomentazioni testé riassunte non minano in alcun modo la conclusione cui è giunta la prima Corte. A prescindere dalla circostanza che il ricorso si esaurisce largamente in censure appellatorie, come tali inammissibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio (giacché questa Corte non è munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti: sopra, consid. 1), l'imputato perde di vista l'essenziale. Esclusa la congettura che __________ si sia procurato deliberatamente una ferita da taglio profonda 4 cm al torace – ciò che la prima Corte poteva dare per certo senza cadere in arbitrio (sentenza, pag. 9), mal comprendendosi finanche perché __________ avrebbe dovuto lesionarsi – e scartata l'ipotesi che __________ si sia munito di coltello e abbia aggredito il ricorrente – ciò che nemmeno quest'ultimo ha mai preteso – rimane da spiegare l'origine della ferita riscontrata dai sanitari. Ora, senza trascendere in arbitrio la prima Corte poteva individuarne la causa nella colluttazione (non contestata) tra i due e nell'uso di un coltello o di un oggetto tagliente durante la zuffa. E se appena si pensa che ben tre detenuti avevano notato, in un modo o nell'altro, che l'imputato era in possesso di un coltello, ancorché poco prima della baruffa, il quadro dell'accaduto risulta di una verosimiglianza che sfiora l'assoluta certezza. Invocare arbitrio in una situazione del genere configura una doglianza già a prima vista infruttuosa e il ricorso si rivela d'acchito senza alcuna seria possibilità di successo.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 100.–
fr. 900.–
sono posti a carico del ricorrente.
– __________, c/o avv. __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico __________;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna;
– avv. __________ (rappr. PC).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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