AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2003.7
Data decisione, Autorità: 28.03.2003, CCRP
Incarto n. 17.2003.7
Lugano 28 marzo 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 10 marzo 2003 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. dott. __________)
contro
la sentenza emanata il 16 gennaio 2003 della Corte delle assise criminali in Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 gennaio 2003 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale, ripetuta violenza carnale, ripetuto incesto, ripetuta pornografia e ripetuta violazione del dovere d'assistenza o educazione. Essa ha accertato – tra l'altro – che dal 1997 al giugno del 2001 costui aveva ripetutamente commesso atti sessuali con la figlia C., nata il __________ 1985, e dall'inizio del 2000 fino all'inizio di novembre del 2001 anche con l'altra figlia S., nata il __________ 1990, costringendo ripetutamente le ragazzine a subire atti di natura sessuale fino alla congiunzione carnale. Inoltre l'imputato aveva ripetutamente reso accessibile e mostrato alla figlia C. e ripetutamente reso accessibile all'altra figlia S. cassette video con rappresentazioni pornografiche, esponendo ripetutamente esposto a pericolo lo sviluppo fisico e intellettuale delle figlie minorenni. In applicazione della pena, la Corte di assise ha condannato __________ a 8 anni e 3 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e alla privazione dell'autorità parentale. Sottoposto a trattamento ambulatoriale, l'imputato è stato condannato infine a versare alla moglie e ai figli (compreso il terzo figlio A., nato nel 1993) svariati importi a titolo di risarcimento del danno, di torto morale e di rifusione delle spese legali.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 16 gennaio del 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 10 marzo successivo, egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di ripetuta violazione del dovere di assistenza o di educazione e, in ogni modo, una riduzione della pena inflittagli. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid. 2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
Il ricorrente invoca la sentenza pubblicata in DTF 127 IV 136 e rimprovera alla prima Corte di avere violato il diritto federale ammettendo concorso ideale perfetto tra gli art. 187 CP (atti sessuali con fanciulli), 189 CP (coazione sessuale), 190 CP (violenza carnale) e l'art. 219 CP (violazione dei doveri d'assistenza o educazione), mentre fra tali norme sussisterebbe concorso meramente imperfetto, l'art. 219 CP essendo “assorbito” dagli art. 187 segg. CP. La critica non è seria. La Corte ha riconosciuto il ricorrente colpevole di violazione del dovere d'assistenza o educazione, per vero, non in relazione diretta ai reati di natura sessuale per i quali è stato condannato, ma per i metodi educativi descritti nel consid. 2 della sentenza, segnatamente per le ripetute violenze nei confronti dei figli, le ripetute intimidazioni e le ripetute percosse. La condanna fondata sull'art. 219 CP, in altri termini, è da mettere in relazione con i sistemi educativi prevaricatori dal ricorrente. Non privo di temerarietà, al proposito il ricorso non merita altra disamina.
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata dev'essere annullata anche perché la pena inflittagli dalla prima Corte non è conforme ai dettami dell'art. 63 CP e 64 CP e si rivela esageratamente severa se raffrontata a casi analoghi giudicati dalle Corti ticinesi.
a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione delle pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113). Nella commisurazione della pena il giudice del merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare abuso del poter di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 109).
b) Nell'infliggere la pena di 8 anni e 3 mesi di reclusione la Corte di assise ha rilevato anzitutto che il ricorrente ha subdolamente abusato per anni del potere derivatogli dal suo ruolo di genitore allo scopo di imporre alle figlie gesti e comportamenti del tutto estranei al loro mondo, solo per soddisfare le sue pulsioni sessuali. Nelle circostanze descritte definire grave la colpa del soggetto appariva un eufemismo che non rendeva giustizia alla realtà, in particolare al danno causato alle ragazze. L'imputato aveva delinquito per ragioni puramente egoistiche, per soddisfare le sue voglie, trasformando l'infanzia e l'adolescenza delle figlie in un percorso di degrado fisico e psichico. Particolarmente deplorevole – secondo i giudici – era il suo malvezzo di trasformare le figlie in amanti vogliose, persistendo nel chiedere loro di confermare che provavano piacere. Aggravava ulteriormente la colpa – ha soggiunto la Corte – la circostanza che l'imputato abbia fatto diventare norma l'aberrazione, usando violenza psichica pure sui sentimenti delle figlie, cui ha tolto l'innocenza dell'infanzia e la scoperta gioiosa dell'adolescenza.
Come circostanze attenuanti la Corte di assise ha considerato l'incensuratezza, la lieve scemata responsabilità che il perito giudiziario ha ravvisato a causa di un'infanzia travagliata e la confessione dei reati, ancorché non immediata e con l'inverosimile scusante che le figlie avrebbero assunto l'iniziativa, spronandolo ad agire. I giudici non hanno riconosciuto invece i requisiti del sincero pentimento (art. 64 CP) né per la collaborazione prestata agli inquirenti né per la rinuncia a favore dei figli della sua spettanza in liquidazione del regime matrimoniale, l'imputato avendo sempre cercato di ridimensionare le proprie responsabilità, scaricandole senza motivo sulle figlie. Della collaborazione e della rinuncia pecuniaria la Corte ha nondimeno tenuto conto nel quadro dell'art. 63 CP. Richiamate alcune sentenze emesse in casi analoghi, segnatamente quella della Corte delle assise criminali del 9 aprile 1997 in re D.P., sfociata nella condanna dell'imputato a 8 anni di reclusione, la Corte ha precisato che, senza la scemata responsabilità, in concreto la pena a carico del ricorrente sarebbe stata almeno di 11 anni di reclusione. Tenuto conto della citata attenuante, la sanzione è stata contenuta in 8 anni e 3 mesi di reclusione (sentenza, pag. 41 a 45).
c) Secondo il ricorrente nella commisurazione della pena la Corte di assise ha unicamente considerato a suo favore la scemata responsabilità di grado lieve, riducendo la condanna di circa un quarto. Non avrebbe tenuto conto invece di importanti attenuanti generiche come la confessione, la fattiva collaborazione, il risarcimento del danno e l'incensuratezza. La doglianza è infondata, poiché – come si è visto – i primi giudici non hanno trascurato né la confessione né la rinuncia a favore dei figli della spettanza in liquidazione del regime matrimoniale. Hanno censurato però le ripetute affermazioni dell'imputato, secondo cui le figlie lo avrebbero incitato agli abusi, il che relativizzava di molto la collaborazione prestata e la generosità in favore della prole. Quanto alla pretesa attenuante del sincero pentimento, essa è invocata dal ricorrente non senza disinvoltura.
d) Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere ignorato che all'età di 8-9 anni egli è stato vittima di abusi sessuali da parte di un uomo che frequentava la sua famiglia, il quale per almeno 4 anni lo ha ripetutamente e regolarmente importunato fino a commettere su di lui atti di sodomia. Egli lamenta inoltre che il perito giudiziario abbia considerato ciò solo marginalmente, riconoscendogli una scemata responsabilità di grado lieve. La critica è nuovamente infruttuosa. Ricordato che senza l'attenuante della scemata responsabilità la pena sarebbe stata di almeno 11 anni di reclusione, la Corte di assise ha limitato la condanna a 8 anni e 3 mesi proprio per tenere conto, proprio in applicazione degli art. 11 e 66 CP, delle turbe subìte dall'imputato durante l'infanzia (sentenza, pag. 45). I primi giudici hanno rifiutato invece ulteriori concessioni, rilevando che la fanciullezza travagliata, la situazione di abbandono e il fatto di essere stato vittima di abusi sessuali non potevano essere considerati in doppio, oltre alla scemata responsabilità (sentenza, pag. 45 seg.). Ciò posto, spettava al ricorrente dimostrare che, così argomentando, la Corte di assise ha ecceduto o abusato nel suo potere di apprezzamento (sopra, consid. a), sospingendosi oltre la latitudine di giudizio che le competeva e pronunciando una pena esageratamente severa. Invano si cercherebbe nel ricorso una motivazione del genere.
Nel caso in esame la prima Corte non ha mancato di esaminare, come termine generale di paragone, le pene inflitte dalle Corti di assise negli ultimi anni per reati sessuali su fanciulli, ponendo l'accento per finire sulla sentenza del 9 aprile 1997 in re D.P., in esito alla quale l'autore si è visto infliggere 8 anni di reclusione per gravi abusi commessi sulla figlia. Ciò premesso, la Corte ha sottolineato che la colpa dell'imputato appariva finanche più grave rispetto a quella di D.P., non solo per avere abusato di due figlie più giovani, ma anche per avere esercitato pressioni e condizionamenti psichici ben più devastanti rispetto a quelli attuati da D.P., il quale per di più aveva una capacità intellettiva e una formazione inferiore (sentenza, pag. 45). Il ricorrente lamenta una pretesa disparità di trattamento invocando anzitutto una sentenza emanata il 18 gennaio 1995 dalla Corte delle assise criminali in Biasca a carico di K.S., condannato a 8 anni di reclusione per atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e pornografia. Costui – allega il ricorrente – aveva delinquito per lungo tempo in danno di nove giovani vittime, non aveva collaborato durante l'inchiesta e aveva commesso reati che la stessa Corte di merito aveva giudicato di estrema gravità. La pena di base (11 anni di reclusione) che la Corte di assise ha stabilito giusta l'art. 63 CP, senza considerare la scemata responsabilità di grado lieve, sarebbe perciò arbitrariamente severa. In realtà la doglianza è destinata all'insuccesso. Basti considerare che, a differenza del ricorrente, K.S. non era stato ritenuto colpevole di violenza carnale né di incesto. Ogni parallelo cade quindi nel vuoto.
Il ricorrente richiama anche altre sentenze, segnatamente una del 15 dicembre 1995 emanata dalla Corte delle assise criminali in Lugano in re G. e una pronunciata il 13 gennaio 1998 dalla Corte delle assise criminali di Lugano in re R. Nemmeno queste ultime consentono tuttavia di ravvisare una flagrante disparità di trattamento rispetto alla condanna impugnata. Tutt'al più dimostrano che nei confronti del ricorrente la Corte di assise ha dato prova di indubbio rigore (in particolare se si raffronta la pena a quella irrogata nel caso G.), ma ciò non basta per riscontrare eccesso o abuso del potere di apprezzamento. Il ricorrente si diffonde, infine, sul precedente menzionato dalla stessa Corte di assise in re D.P. Nemmeno a tale proposito egli riesce a connotare però una flagrante disparità di trattamento. La sua motivazione pone in risalto, se mai, la durezza della condanna inflittagli. Se non che, una certa disuguaglianza di trattamento fra un caso e l'altro rientra nel potere di apprezzamento che compete al giudice di merito e non basta, di per sé, a integrare una disparità censurabile. Ne segue che, pure su quest'ultimo punto, il ricorso è votato al rigetto.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono posti a carico del ricorrente.
– __________, c/o Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;
– avv. dott. __________;
– Procuratrice pubblica avv. __________;
– Corte delle Assise criminali in Lugano;
– Ministero pubblico, via Pretorio 16, 6901 Lugano;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv. __________ (rappresentante di parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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