AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2003.9
Data decisione, Autorità: 27.03.2003, CCRP
Incarto n. 17.2003.9
Lugano 27 marzo 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 4 febbraio 2003 presentato da
__________,
e
__________,
contro
il decreto di stralcio (recte: sentenza) emanato il 30 gennaio 2003 dal giudice della Pretura penale nei loro confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 29 aprile 2002 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ e __________ autori colpevoli di atti contro la pubblica incolumità per avere omesso di custodire adeguatamente il cane della stessa __________, in particolare per non avere, __________, impedito che il cane uscisse dalla sua proprietà a __________ e si avventasse su __________ (la quale passava sulla pubblica via) e per non avere, __________, preso le misure atte a impedire che il cane aggredisse terzi, nonostante quanto era già accaduto nel passato. Il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ e __________, inoltre, autori colpevoli di lesioni colpose per avere, omettendo di custodire adeguamente il cane e impedendo che esso aggredisse __________, procurato per negligenza a quest'ultima le lesioni descritte da un certificato medico. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di entrambi gli accusati a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per due anni. Il decreto di accusa, intimato per raccomandata il 29 aprile 2002, è tornato però al Ministero pubblico il 10 maggio successivo con la menzione “non ritirato”. Il 4 giugno 2002 il Ministero pubblico ha apposto sul decreto di accusa l'attestazione di passaggio in giudicato.
B. Con scritto del 13 giugno 2002 __________ e __________ hanno rinviato al Ministero pubblico due richieste di pagamento (relative alle spese processuali) notificate loro il 6 giugno precedente, asserendo di non avere ricevuto alcun atto che giustificasse la pretesa. Il Ministero pubblico ha comunicato il 18 giugno 2002 ai coniugi __________ che il 29 aprile 2002 era stato intimato loro il decreto di accusa emanato quello stesso giorno, ritornato però al mittente siccome “non ritirato”. Sempre il 18 giugno 2002 il Ministero pubblico ha trasmesso per informazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, il decreto di accusa, con la precisazione che i destinatari non avevano ritirato le raccomandate loro dirette, sicché il decreto di accusa era passato in giudicato. Il 24 giugno 2002 __________ e __________ hanno comunicato al Ministero pubblico di avere informato per scritto alla fine di aprile del 2002 l'Ufficio postale di __________ che sarebbero stati assenti all'estero fino al 19 maggio del 2002, sottolineando di non avere ricevuto l'invio postale contenente il decreto di accusa e sollecitandone la trasmissione.
C. Con lettera del 4 luglio 2002 il Ministero pubblico ha domandato alla posta se i coniugi __________ avessero dato ordine di trattenere la corrispondenza o avessero dato una disposizione che impedisse o prorogasse il termine per la consegna delle raccomandate. L'8 luglio 2002 la posta ha comunicato al Ministero pubblico che, a dispetto delle verifiche, non risultava che gli interessati avessero dato ordine alcuno e che pertanto gli invii in questione, giunti all'ufficio il 30 aprile 2002, erano stati rispediti al mittente il 10 maggio 2002.
D. Il 10 luglio 2002 il Ministero pubblico ha inviato a __________ e __________ il decreto di accusa emanato il 29 aprile 2002, come pure la lettera della posta. Con scritto del 18 luglio 2002 al Ministero pubblico i coniugi __________ hanno mantenuto la loro versione dei fatti, allegando una loro lettera del 15 luglio 2002 in cui significavano alla posta di avere informato l'ufficio postale di __________ della nota circostanza e di ritenere scorretto il ritorno al mittente dei due invii, che andavano fatti seguire alla casella postale __________. Il 22 luglio 2002 il Ministero pubblico ha sollecitato chiarimenti alla posta, la quale il 6 agosto 2002 ha confermato che nessun ordine di trattenuta era stata introdotto dai coniugi alla fine di aprile del 2002 e che la richiesta di far seguire le raccomandate alla nota casella postale, risalente al 20 febbraio 1997, era scaduta dopo 12 mesi. Il 10 agosto 2002 __________ e __________ hanno comunicato alla posta di non condividere tale punto di vista, sostenendo che in assenza di pattuizione contraria l'accordo del 20 febbraio 1997 doveva ancora ritenersi valido.
E. Con decreto del 30 gennaio 2003 il giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli il procedimento per tardività dell'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto di accusa emanato il 29 aprile 2002 nei confronti di __________ e __________. Costoro hanno impugnato tale decisione con ricorso del 4 febbraio 2003, chiedendone l'annullamento. Trasmesso per competenza alla Corte di cassazione e di revisione penale, il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è in realtà una sentenza, non un decreto di stralcio. Nella misura in cui un tribunale dichiara irricevibile un rimedio giuridico per tardività, esso accerta la mancanza di un presupposto processuale. Non emana quindi un mero decreto, ma una decisione di non entrata in materia. Sotto questo profilo la decisione impugnata è effettivamente un atto suscettibile di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Secondo l'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP l'accusato o la parte civile che intende opporsi a un decreto di accusa deve presentare opposizione scritta al Procuratore pubblico entro 15 giorni dall'intimazione del decreto medesimo, senza di che le proposte contenute in quest'ultimo acquistano forza di giudicato. Quanto alle intimazioni, l'art. 7 CPP prevede che esse avvengono per invio postale o per mezzo di usciere (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di procedura civile (cpv. 2). Di regola una notificazione avviene dunque per invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità ai regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone la notifica ha luogo mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in cui esso dimora o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante; in caso di assenza il plico è rimesso a una persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (art .120 CPC).
In DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34 il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si ritiene notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario dovesse contare sulla notifica (cfr. anche DTF 123 III 492 consid. 1 pag. 493). Il termine di giacenza previsto dall'art. 169 cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza (1) della legge su servizio delle poste del 1° settembre 1967 è stato invero abrogato con l'entrata in vigore dell'ordinanza delle poste del 29 ottobre 1997 (OPA), segnatamente con l'art. 13 OPA. Il termine di giacenza di sette giorni è stato ripreso però nelle condizioni generali del servizio postale. Mantiene perciò tutte le sue attribuzioni (DTF 127 I 31 consid. 2b pag. 34).
Richiamando la citata giurisprudenza, il giudice della Pretura penale ha ritenuto che in concreto la notificazione dei decreti di accusa sia validamente intervenuta il settimo e ultimo giorno di giacenza delle raccomandate all'ufficio postale di __________. Ha dichiarato quindi tardiva l'opposizione degli interessati, soggiungendo che l'accordo risalente al 20 febbraio 1997 di __________ con l'ufficio medesimo non bastava a procrastinare il termine di notifica. Ciò valeva a maggior ragione per __________, estranea all'accordo. Per di più, gli accusati erano stati informati dal Ministero pubblico al più tardi il 24 giugno 2002 dell'avvenuta intimazione del decreto di accusa, ragion per cui essi avrebbero potuto rendersi conto già allora della pretesa irregolarità ove appena avessero dato prova della diligenza richiesta dalla circostanze. Invece essi avevano aspettato più di venti giorni prima di reagire, il che rendeva ulteriormente intempestiva la loro opposizione.
I ricorrenti contestano qualsiasi negligenza, invocando la lettera da loro inviata il 24 giugno 2002 al Ministero pubblico con la quale comunicavano di essere stati assenti all'estero fino al 19 maggio 2002, circostanza di cui l'ufficio postale di __________ era a conoscenza sin dalla fine di aprile. Se non che, tale giustificazione non giova. A prescindere dal fatto che i ricorrenti non hanno dimostrato di avere introdotto richiesta alcuna all'ufficio postale di __________, il mancato ritiro della corrispondenza per pretesa assenza all'estero non impediva la notifica dei decreti di accusa, quand'anche i destinatari avessero esortato l'ufficio a trattenere la corrispondenza. Costoro sapevano che a loro carico era stato aperto un procedimento penale. Anche se avessero chiesto all'ufficio di trattenere la corrispondenza, quindi, le due raccomandate sono state validamente notificate l'ultimo dei sette giorni di deposito (DTF 127 I 31 consid. 3b pag. 34, 123 III 492 consid. 1 pag. 493 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1P.160/1994 del 2 settembre 1994 in re S., consid. 2c). Quanto all'accordo del febbraio 1997 secondo cui le raccomandate non ritirate da __________ dovevano essere fatte seguire, dopo il termine di giacenza, alla casella postale __________ (anziché ritornate al mittente), a supporre che fosse valido, esso non impediva – con ogni evidenza – la notifica del plico raccomandato l'ultimo giorno del termine medesimo. Anche sotto questo profilo il ricorso deve perciò essere disatteso.
Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 500.–
sono posti a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
– __________;
– __________;
– __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Ministero pubblico, 6900 Lugano;
– Pretura penale, 6500 Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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