AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2003.19
Data decisione, Autorità: 30.07.2003, CCRP
Incarto n. 17.2003.19
Lugano, 30 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 28 aprile 2003 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 2 aprile 2003 del giudice della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un procedimento penale avviato per amministrazione infedele su denuncia sporta il 20 dicembre 2001 da __________, __________, __________ e __________, con decreto d'accusa dell'11 luglio 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di esercizio abusivo della professione di fiduciario per avere, ininterrottamente dal dicembre del 1999, operato senza autorizzazione a __________ come gestore patrimoniale per una sessantina di clienti. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 10 000.–. Il 12 luglio 2002 __________ ha presentato opposizione al decreto. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 2 aprile 2003 il giudice della Pretura penale ha confermato il capo d'imputazione e la pena proposta.
B. Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 3 aprile 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 28 aprile 2003 egli chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, la sentenza impugnata sia riformata nel senso di pronunciare la sua assoluzione. Il Procuratore pubblico ha dichiarato il 14 maggio 2003 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a postulare il rigetto del ricorso. Nelle loro osservazioni del 2 giugno 2003 __________, __________, __________ e __________ – costituitisi parti civili – formulano identica conclusione.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 19 della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid), del 18 giugno 1984 (RL 11.1.4.1), prevede sotto il titolo marginale “esercizio abusivo” quanto segue:
1 È punito con la multa sino a fr. 20 000.–:
a) chi senza autorizzazione esercita le professioni sottoposte alla presente legge;
b) chi senza autorizzazione usa nella ragione sociale, nella designazione dello scopo dell'azienda o comunque nei contatti verso il pubblico espressioni come “fiduciario”, “fiduciaria” o simili, tali da indurre in errore il pubblico sulla sussistenza dell'autorizzazione.
2 Se l'autore ha agito per negligenza è punito con la multa sino a fr. 5000.–.
3 La decisione è pubblicata nel Foglio ufficiale.
4 La decisione è emessa dal Dipartimento competente con facoltà di ricorso al Tribunale di appello secondo la legge sulla procedura amministrativa.
5 In casi gravi o di recidiva la pena è l'arresto o la multa; gli atti sono trasmessi d'ufficio alla Procura pubblica competente.
Per “Dipartimento competente” (cpv. 4) va inteso il Dipartimento delle istituzioni e, per “Tribunale di appello”, il Tribunale cantonale amministrativo (art. 15 e 16 del regolamento della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, del 19 dicembre 1984, RL 11.1.4.1.1, in combinazione con l'art. 1 cpv. 1 in fine del regolamento medesimo).
50 milioni di franchi appartenenti – in media – a una sessantina di clienti, ricavando da tale attività un guadagno superiore a
fr. 1 400 000.–. Donde, per il primo giudice, un “caso grave” nell'accezione dell'art. 19 cpv. 5 LFid (sentenza, consid. 1a), che il Procuratore pubblico poteva perseguire d'ufficio, senza dover interpellare previamente l'autorità amministrativa (consid. 1b). E nemmeno importava che l'imputato fosse domiciliato all'estero, la legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario sottoponendo ad autorizzazione chiunque svolga tale attività nel Cantone Ticino (consid. 2). Nel merito il primo giudice ha accertato che l'imputato, contrariamente a quanto asseriva, non dirigeva semplicemente la sua professione dal Principato di Monaco, ma trascorreva quattro o cinque mesi l'anno (ancorché discontinui) a __________, dove impartiva ordini telefonici, incontrava clienti, assumeva mandati di gestione patrimoniale e sbrigava pratiche bancarie (consid. 3). Soggettivamente, inoltre, egli conosceva l'esistenza della legge ticinese, anche se non se n'era mai interessato (consid. 4). Per quel che è della multa, infine, il primo giudice ha ritenuto equo l'importo di fr. 10 000.–, commisurato alla gravità del caso, ma anche all'incensuratezza del soggetto e all'assenza di illeciti penali nell'esercizio della professione (consid. 5).
1° luglio 2002 a trasmettere una segnalazione al Consiglio di vigilanza, il quale ha chiesto il 9 luglio 2002 di consultare gli atti penali (fascicolo del Ministero pubblico, act. 30 e 31). Ciò non basta per presumere che il Dipartimento abbia rinunciato a istruire e a perseguire il caso. Al contrario: tale modo di agire denota un vizio essenziale di procedura (art. 288 lett. b CPP) e deve comportare l'annullamento della sentenza impugnata.
a) Il giudice della Pretura penale ha fondato la propria opinione su una sentenza recente in cui la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello ha ritenuto che, nell'ipotesi dell'art. 19 cpv. 5 LFid, l'intervento del Procuratore pubblico non sia subordinato al consenso previo dell'autorità amministrativa. La trasmissione degli atti prevista da quella norma si confonde semplicemente con l'obbligo generale di denuncia (art. 181 CPP) nell'eventualità in cui il Dipartimento giunga a conoscenza di casi gravi o di recidiva. La seconda frase dell'art. 19 cpv. 5 LFid sarebbe, in altri termini, puramente “pleonastica” (Paolo Bernasconi, Misure amministrative per la prevenzione della criminalità economica, in: RDAT 1984 pag. 282 in alto). Per di più – ha soggiunto la Camera dei ricorsi penali – nemmeno la legislazione tributaria che l'interessato evocava in quel caso a titolo di confronto (art. 188 LIFD, art. 271 cpv. 2 e 3 LT) impedisce al Procuratore pubblico di perseguire d'ufficio delitti fiscali, la segnalazione dell'autorità fiscale dovendosi interpretare – essa pure – alla stregua di una mera denuncia (sentenza del 16 ottobre 2002 in re V., inc. 60.2002.276, consid. 1.2).
b) A ragione il ricorrente sottolinea che la legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario contempla due categorie di sanzioni: quelle disciplinari (art. 17), inflitte dal Consiglio di vigilanza, e quelle penali (art. 19), inflitte dal Dipartimento delle istituzioni o dal Procuratore pubblico. Le prime sono intese a punire la trasgressione dei doveri d'ufficio per salvaguardare la deontologia della professione e riguardano solo chi è iscritto all'albo dei fiduciari. La procedura applicabile è quella per le cause amministrative (RL 3.3.1.1) e la decisione del Consiglio di vigilanza è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo (art. 18 cpv. 1 e 3). Dandosi sospetto di reato, il Consiglio di vigilanza trasmette gli atti al Procuratore pubblico (art. 17 cpv. 3). Le sanzioni penali mirano invece a reprimere l'esercizio abusivo della professione a tutela del pubblico interesse e colpiscono chiunque pratichi l'attività di fiduciario senza autorizzazione. Di per sé il Dipartimento dovrebbe applicare la procedura per le contravvenzioni (RL 3.3.3.4), ma curiosamente l'art. 19 cpv. 4 dichiara applicabile – una volta ancora – la procedura per le cause amministrative, sicché la decisione del Dipartimento è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo. In casi gravi o di recidiva il Dipartimento trasmette gli atti d'ufficio al Procuratore pubblico, il quale può irrogare – invece della multa – l'arresto. Il Procuratore pubblico applica la procedura penale ordinaria (art. 207 CPP) e il decreto d'accusa può formare oggetto di opposizione alla Pretura penale (art. 273 CPP), come nel caso in rassegna.
c) Ciò premesso, il ricorrente non può essere seguito invece quando pretende che competerebbe all'autorità amministrativa decidere quali casi vadano trattati da essa medesima e quali invece siano da deferire al Procuratore pubblico. In materia disciplinare è pacifico che, qualora debba perseguire un reato d'azione pubblica, il Procuratore si attivi da sé. Poco importa che il fatto sia suscettibile di giustificare anche un intervento del Consiglio di vigilanza. La trasmissione degli atti prevista dall'art. 17 cpv. 3 LFid non è una condizione di procedibilità, già per il fatto che il procedimento penale e quello disciplinare sono indipendenti e hanno finalità diverse. Anzi, di regola il procedimento penale precede quello disciplinare (cfr. RDAT 1998 I 253 consid. 7 con rinvii). Il Consiglio di vigilanza non può quindi vincolare l'azione dell'autorità penale al suo beneplacito. Al contrario: ove esso non trasmettesse gli atti in conformità all'art. 17 cpv. 3 LFid, il Procuratore potrebbe ugualmente acquisire tali atti nel quadro dell'inchiesta penale. In concreto i richiami del ricorrente alla natura amministrativa della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario e al suo art. 17 cpv. 3 si rivelano dunque infruttuosi. Al proposito il gravame non ha consistenza.
d) In materia penale vigono i medesimi principi. È vero che ai fini dell'art. 19 LFid il Dipartimento e il Procuratore pubblico si trovano a operare – in alternativa – nel quadro di un medesimo procedimento, il primo con il compito di assumere i casi non gravi e il secondo i casi gravi o di recidiva (cpv. 5). L'esercizio abusivo della professione di fiduciario, unica infrazione perseguibile giusta l'art. 19 LFid, è nondimeno una contravvenzione di diritto cantonale (art. 335 n. 1 CP) punibile d'ufficio. Qualora abbia notizia di un caso grave o di recidiva, il Procuratore pubblico agisce di propria iniziativa. L'opinione del ricorrente, secondo cui il Procuratore dovrebbe farsi autorizzare a intervenire dall'autorità preposta alla trattazione dei casi minori, la quale dovrebbe declinare formalmente la propria competenza per materia, non trova riscontro nella volontà del legislatore (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1984, vol. 1, pag. 531 segg.). E che in casi gravi o di recidiva il Dipartimento delle istituzioni trasmetta d'ufficio gli atti al Procuratore pubblico (art. 19 cpv. 5 in fine LFid) ancora non impedisce che quest'ultimo proceda da sé, come avviene nel contesto dell'art. 17 cpv. 3 LFid. La fattispecie odierna potrà fors'anche essere la prima del genere, ma nulla muta.
e) Si aggiunga che il regime di autorizzazione previa divisato dal ricorrente non trova riscontro nemmeno nell'applicazione di altre leggi amministrative. La Camera dei ricorsi penali ha già menzionato, nella nota sentenza (sopra, consid. a), gli art. 188 cpv. 1 LIFD e 271 cpv. 2 e 3 LT, che non subordinano l'intervento dell'autorità penale a un formale accertamento di incompetenza da parte dell'autorità tributaria. A ciò si aggiungono, in tema di circolazione stradale, gli art. 6 e 7 RACStr (RL 7.4.2.1), in virtù dei quali il Dipartimento delle istituzioni persegue le contravvenzioni “non gravi”, mentre il Procuratore pubblico quelle “gravi” e i delitti. Il secondo non deve chiedere alcuna autorizzazione al primo, ma nel caso in cui punisse – per avventura – una contravvenzione “non grave” in luogo del Dipartimento, si vedrebbe dichiarare nullo il decreto d'accusa per difetto di competenza (CCRP, sentenza dell'8 giugno 1993 in re V., inc. n. 31/93). Analoghi riparti di competenze prevedono l'art. 11 della legge sulla protezione degli animali (RL 8.3.1.1), l'art. 24 della legge sulle epizoozie (RL 8.3.2.1), l'art. 39 della legge sulle foreste (RL 8.4.1.1), l'art. 44 della legge sulla caccia (RL 8.5.1.1), l'art. 34 della legge sulla pesca (RL 8.5.2.1), l'art. 9 del decreto legislativo sula protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (RL 9.3.1.1), l'art. 27 della legge sul lavoro (RL 10.1.1.1). Nessuno di essi subordina l'intervento dell'autorità penale a una verifica previa di competenza da parte dell'autorità penale amministrativa. Anzi, l'art. 8 cpv. 3 del decreto legislativo di applicazione della LPAmb (RL 9.2.1.1) stabilisce che l'apertura di ogni procedura di contravvenzione da parte del Dipartimento del territorio va comunicata al Procuratore pubblico, il quale può “avocarla a sé” – autoritativamente – entro il termine di quindici giorni. Anche su questo punto la tesi del ricorrente è destinata perciò all'insuccesso.
a) Il legislatore ticinese non ha definito il concetto di “caso grave” nel senso dell'art. 19 cpv. 5 LFid, cui invero non accenna né il messaggio del Consiglio di Stato né il rapporto della Commissione delle legislazione (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, loc. cit.). Quanto alla giurisprudenza, essa non ha avuto modo finora di vagliare il problema. Ciò significa che in concreto occorre dipartirsi dal principio generale per cui un caso grave si connota – di regola – per l'attività reprensibile particolarmente intensa dell'autore, per i beni giuridici importanti o i valori economici messi a repentaglio da tale attività e per gli effetti negativi che ridondano alla vittima. Non solo l'aspetto soggettivo dell'infrazione è dunque di rilievo, ma anche quello oggettivo, compresa – in questioni pecuniarie – l'entità delle masse patrimoniali coinvolte. Il che appare tanto più coerente ove si pensi che l'applicazione dell'art. 19 LFid non presuppone un danno effettivo al cliente; basta una messa in pericolo astratta. Né l'art. 19 LFid intende punire, come opina il ricorrente, la rottura del legame di fiducia tra le parti e il danno che ne consegue (memoriale, pag. 12 verso il basso). A ciò provvede il diritto penale ordinario. Bene protetto dall'art. 19 LFid è, come lo stesso ricorrente riconosce (memoriale, pag. 11), il pubblico interesse. E più capitali gestisce o amministra un fiduciario sprovvisto di autorizzazione, più rischi per il pubblico l'infrazione comporta.
b) Contrariamente a quanto il ricorrente asserisce, di conseguenza, l'ammontare delle somme trattate da un fiduciario senza autorizzazione non è solo un indizio di bravura personale (ricorso, pag. 12 a metà). D'altra parte non è vero nemmeno che, ragionando alla stregua del primo giudice, nessun “caso grave” potrebbe mai riferirsi all'amministrazione o alla gestione di un piccolo capitale. Come si è appena spiegato, sotto il profilo dell'art. 19 cpv. 5 LFid non entra in considerazione solo l'aspetto oggettivo dell'infrazione, ma anche quello soggettivo (tant'è che la recidiva è esplicitamente equiparata a un “caso grave”). Il fiduciario senza autorizzazione che agisce con propositi particolarmente riprovevoli, senza scrupoli, con intenti delittuosi o con deliberata malevolenza potrebbe quindi vedersi applicare l'art. 19 n. 5 LFid ancorché abbia gestito o amministrato piccoli capitali. Che in simili ipotesi l'art. 19 n. 5 LFid possa entrare in concorso con norme del diritto penale ordinario nulla toglie alla sua applicabilità. Ciò premesso, la questione è di sapere se sulla scorta dei fatti accertati dal primo giudice si riscontrino effettivamente, in concreto, le premesse di un “caso grave”.
c) Il ricorrente contesta anzitutto, come si è visto, di avere esercitato la professione di fiduciario nel Cantone Ticino. Il primo giudice ha accertato per converso ch'egli ha gestito averi patrimoniali sull'arco di almeno 7 anni (dal 1994 all'inizio del 2002) per un valore complessivo superiore ai 50 milioni di franchi, che ha avuto in media una sessantina di clienti e che da tale attività ha ricavato un utile di oltre fr. 1 400 000.– (sentenza, consid. 1a). Inoltre egli trascorreva quattro o cinque mesi l'anno a __________, ove impartiva ordini telefonici per la gestione dei patrimoni, incontrava clienti, assumeva mandati fiduciari e accompagnava in banca i suoi rappresentati (consid. 3). Dal profilo soggettivo egli conosceva l'esistenza della legge cantonale, sebbene del suo contenuto non si fosse mai interessato, sicché non può nemmeno farsi questione di negligenza (consid. 4). Tali accertamenti vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale (art. 295 cpv. 1 CPP). Il quesito è di sapere in che misura essi siano pertinenti, in diritto, ai fini del giudizio.
d) La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario si applica a chi svolge una delle attività previste dall'art. 5 a 7 della legge medesima nel Cantone Ticino (art. 1 cpv. 1). In concreto il ricorrente è domiciliato nel Principato di Monaco. Erroneamente il primo giudice ha qualificato pertanto il “caso grave” dell'art. 19 cpv. 5 LFid in base all'intero ricavo conseguito dal ricorrente dal 1994 (oltre fr. 1 400 000.–). Per quanto attiene al guadagno, decisivo è l'utile conseguito nel Ticino dal dicembre del 1999 (decreto d'accusa, primo foglio) all'inizio del 2002 (sentenza impugnata, consid. 1a). Durante tale periodo, per di più, il ricorrente ha esercitato nel Cantone solo durante i suoi soggiorni a __________. La professione svolta a Monaco non soggiace alla legge ticinese. E siccome il ricorrente si tratteneva a __________ quattro o cinque mesi l'anno, il reddito determinante non è di fr. 1 400 000.–, ma presumibilmente un terzo di quanto l'interessato ha guadagnato tra il dicembre del 1999 e l'inizio del 2002. Agli atti figurano solo i redditi del 2000 e della prima metà del 2001 (per un totale di circa fr. 450 000.–: fascicolo del Ministero pubblico, act. 6, allegato), che rapportati su un biennio danno circa fr. 600 000.–. Il guadagno ritratto su suolo ticinese può dunque essere prudenzialmente stimato in fr. 200 000.–. Nulla cambia invece alla massa patrimoniale amministrata (che nell'agosto del 2000 superava i 50 milioni di franchi: fascicolo del Ministero pubblico, act. 6, pag. 2 in alto) né al numero dei clienti (una sessantina in media, secondo le dichiarazioni dell'interessato medesimo: fascicolo del Ministero pubblico, act. 29, primo foglio in basso; cfr. anche act. 6, loc. cit.).
e) Ciò posto, occorre tornare alla questione di sapere se sulla scorta dei fatti accertati sussistano in concreto gli estremi di un “caso grave”. La risposta è affermativa, a dispetto della precisazione testé apportata. Se si considera in effetti che nel lasso di poco più di due anni il ricorrente ha gestito fiduciariamente, da __________, patrimoni dell'ordine di 50 milioni di franchi sull'arco di almeno otto mesi, per una sessantina di clienti, conseguendo un reddito di fr. 200 000.–, e ciò pur conoscendo l'esistenza di una legge sull'esercizio della professione, non si può certo dire che il primo giudice abbia applicato a torto l'art. 19 cpv. 5 LFid. Certo, il ricorrente fa valere che la __________ S.A. (di cui egli è procuratore) ha sede all'estero, che egli medesimo è domiciliato all'estero e che praticamente tutta la documentazione della sua attività fidiciaria è custodita a Ginevra. Tali criteri di collegamento tuttavia non sono di alcuna utilità nell'ottica dell'art. 19 cpv. 5 LFid, il cui ambito di applicazione è – come lo stesso ricorrente ammette (pag. 8) – puramente territoriale. Decisivo è sapere se il ricorrente ha esercitato come fiduciario nel Ticino. A nulla rileva la sede della sua ditta, il suo domicilio, la cittadinanza o la residenza dei clienti, il luogo in cui i clienti avevano depositato i loro averi, il Cantone in cui sono conservati gli atti della gestione fiduciaria e via di seguito. Irrilevante è altresì che non gli possa essere addebitata alcuna responsabilità penale nell'amministrazione e gestione dei beni affidatigli dai denuncianti. Se egli ha svolto nel Ticino mansioni di fiduciario, la legge cantonale si applica.
a) Il ricorrente insorge contro l'accertamento secondo cui dal 1994 all'inizio del 2002 egli ha risieduto complessivamente quattro o cinque mesi l'anno nel Ticino. Egli non nega di avere riconosciuto di soggiornare – tutto sommato – quattro o cinque mesi l'anno a __________ (sentenza, pag. 5 a metà con richiamo a un verbale del 23 aprile 2002 nel fascicolo del Ministero pubblico, act. 8, pag. 4 in basso). Definisce arbitrario però far risalire ciò fino al 1994. In realtà dal contenuto del verbale citato nella sentenza impugnata si può desumere senza arbitrio quanto ha accertato il primo giudice. Interpellato dal Procuratore pubblico, il prevenuto aveva dichiarato:
Io sono residente a Montecarlo dal 1992. Non sono mai stato domiciliato a __________.
Gli ordini di gestione venivano da me dati telefonicamente. Li davo quindi da dove mi trovavo in quel momento.
Con la __________ i miei contatti erano a Ginevra.
All'anno trascorro quattro o cinque mesi a __________, frazionati. Non è mai un mese di fila.
Tali indicazioni si riferiscono, con ogni evidenza, a quanto è avvenuto dal 1992 fino alla data del verbale. Non è quindi arbitrario rapportarle al periodo intercorso tra la fine del 1999 e l'inizio del 2002. Del resto nemmeno il ricorrente precisa a quale lasso di tempo si ricolleghi, se così non fosse, la frase da egli pronunciata. Inconcludente, la censura di arbitrio cade dunque nel vuoto.
b) Arbitrario sarebbe dipoi, a parere del ricorrente, l'accertamento secondo cui, durante i soggiorni a __________, egli impartiva ordini telefonici per la gestione dei patrimoni affidatigli. Il giudice della Pretura penale ha menzionato al riguardo il già citato verbale del 23 aprile 2002, soggiungendo che la circostanza era stata confermata dall'accusato in aula (sentenza, loc. cit.). Quest'ultimo rilievo non trova riscontro nel verbale del dibattimento (act. 14), ma nel verbale del 23 aprile 2002 il prevenuto aveva effettivamente ammesso – come si è appena visto – di esercitare la sua attività diramando ordini telefonici “da dove mi trovano in quel momento”. E siccome egli si tratteneva spesso a __________ (quattro o cinque mesi l'anno, ancorché discontinui), mal si comprende perché la deduzione del primo giudice, riconducibile a un logico sillogismo, sarebbe arbitraria. Del resto, fosse rimasto a __________ senza occuparsi dei clienti, mal si intravede come egli potesse curarne i patrimoni. Anzi, il testimone __________, responsabile dall'agosto del 2000 del settore che si occupa dei gestori esterni presso la Banque __________, agenzia di __________, ha dichiarato che “a livello di frequenza __________ si presentava in banca una volta alla settimana” (fascicolo del Ministero pubblico, act. 21, pag. 2 in alto).
c) Ulteriore arbitrio il ricorrente scorge nell'accertamento secondo cui a __________ egli incontrava clienti e sottoscriveva regolarmente mandati di gestione. Egli medesimo dà atto però di essersi incontrato a __________ almeno due volte – l'una nell'aprile del 2000, l'altra nel marzo del 2001 – con __________ e __________ (ricorso, pag. 14). Non si vede quindi come la constatazione del primo giudice possa essere arbitraria. È vero invece che agli atti figurano solo due mandati di gestione patrimoniale firmati dal ricorrente a __________: quelli conferitigli l'11 aprile 2000 – appunto – da __________ ed __________, rispettivamente da __________ e __________, sui conti n. __________ __________ e n. __________ presso la Banque __________ (fasciolo del Ministero pubblico, allegati ad act. 6). Non si può dire quindi senza esagerare che a __________ il ricorrente sottoscrivesse “regolarmente” mandati di gestione a __________. Se non che, almeno per quanto riguarda i due casi accertati, la constatazione del primo giudice non cade in arbitrio. Né i due mandati assunti a __________ possono ritenersi trascurabili, ove appena si pensi che nella denuncia __________ si dolevano di essersi visti polverizzare “in poco tempo tutti i fondi, ammontanti a oltre 600 milioni di lire” (fascicolo del Ministero pubblico, act. 1, 2° foglio). E i due mandati rientrano proprio nel periodo determinante ai fini del giudizio (dal dicembre del 1999 all'inizio del 2002).
d) Infine il ricorrente contesta anche l'accertamento relativo alle sue visite in banca, o con i clienti o per ritirare la loro corrispondenza. Egli non nega però di essersi recato alla Banque __________ almeno nove volte fra il 2000 e il 2001 (ricorso, pag. 15). Già d'acchito la critica di arbitrio si rivela quindi infondata. Che poi l'attività del ricorrente sia continuata ininterrotta almeno dal dicembre del 1999 fino all'inizio del 2002 è contestato dal ricorrente in virtù degli argomenti già noti, i quali sfuggono tuttavia – come si è visto – alla censura di arbitrio. Quanto alla precisazione addotta nel considerando che precede, essa non influisce apprezzabilmente – nel risultato – sull'esito del giudizio. Senza arbitrio il primo giudice poteva dunque accertare che nel periodo in questione l'interessato aveva esercitato come fiduciario nel Cantone Ticino, senza soluzione di continuità, assumendo per lo meno due mandati importanti, incontrando almeno due volte i clienti, visitando la Banque __________ almeno nove volte, impartendo ordini telefonici e ritraendo da tale attività un utile, nel 2000 e 2001, di oltre fr. 200 000.– complessivi (fascicolo del Ministero pubblico, act. 6, distinta allegata). E ciò pur conoscendo l'esistenza della legge ticinese, della quale però non si è mai interessato. Che tanto basti a configurare un “caso grave” nel senso dell'art. 19 cpv. 5 LFid è già stato rilevato (sopra, consid. 4e). Quanto all'entità della multa (fr. 10 000.–), la cui commisurazione non è per altro litigiosa, essa non influisce sulla qualifica dell'infrazione: un “caso grave” può anche essere punito, in effetti, anche con una pena di fr. 10 000.–. Ne deriva, in ultima analisi, il rigetto del ricorso.
L'emanazione della sentenza odierna rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo formulata dal ricorrente.
La tassa di giustizia e le spese dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). Le parti civili, che hanno formulato osservazioni per il tramite di un legale, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________, __________, __________ e __________ un'indennità di fr. 500.– complessivi per ripetibili.
– __________, per il tramite dell'avv. __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico __________;
– Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona,
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;
– __________ per il tramite dell'avv. __________ (parte civile);
– __________, per il tramite dell'avv. __________ (parte civile);
– __________, per il tramite dell'avv. __________ (parte civile);
– __________, per il tramite dell'avv. __________ (parte civile);
– avv. __________ (rappresentante delle parti civili).
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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