AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2002.42
Data decisione, Autorità: 27.03.2003, CCRP
Incarto n. 17.2002.42
Lugano 27 marzo 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 27 giugno 2002 presentato da
Procuratore pubblico del Cantone TICINO
contro
la sentenza emanata il 17 maggio 2002 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei confronti di
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. __________ è stato assunto nel febbraio del 1996 dalla __________. Dopo la fusione di quest'ultima con la __________, egli è passato alle dipendenze del nuovo istituto come preposto alla consulenza della clientela. Insoddisfatto del trattamento riservatogli e intenzionato a maturare un maggior numero di provvigioni per meritare maggior stima, egli ha ottenuto che il fratello __________ aprisse il 6 ottobre 1998 presso la __________ un conto a proprio nome. Grazie a tale artificio egli avrebbe potuto compiere per proprio conto operazioni di borsa, aggirando la disposizione interna della banca che proibiva ai dipendenti di attendere sette giorni prima di rivendere titoli od opzioni comperati in proprio. Così facendo, tuttavia, nell'aprile del 1999 la situazione gli è sfuggita di mano ed egli ha cominciato a mescolare affari propri con quelli dei clienti, al punto da incamerare utili spettanti ai mandanti quando l'operazione borsistica giungeva a buon fine e addebitare ai mandanti le perdite se l'operazione chiudeva in passivo. Per __________ determinante era che il conto intestato al fratello, inizialmente alimentato con fondi propri, producesse utili e a tale scopo egli ha finito per non conteggiare numerose provvigioni dovute alla banca. In seguito al calo dei mercati azionari, intervenuto alla fine del 1999, buona parte delle operazioni da lui intraprese si è rivelata deficitaria, con conseguenti ammanchi sui conti di alcuni clienti, ai quali le perdite sono addebitate. Per rimediare a ciò __________ ha prelevato denaro contante dai conti di altri clienti per fr. 1'344'000.– complessivi mediante storni, attribuzioni ritardate di operazioni di borsa, operazioni di borsa eseguite per proprio conto senza pagare le commissioni e prelevamenti indebiti di contanti da conti di clienti.
B. Fra i soggetti danneggiati da __________ figurava anche un cittadino tedesco, __________, il quale nel 1997 aveva depositato presso la __________ la somma di fr. 800'000.–. Consigliato in un primo tempo da un altro funzionario dell'istituto, sotto la cui guida il patrimonio è aumentato sino a fr. 1'100'000.–, __________ ha poi fatto capo alla consulenza di __________. In forza di una gestione “aggressiva” e cogliendo momenti favorevoli in borsa, __________ – che aveva modificato la struttura del portafoglio con il sostanziale consenso del cliente – ha conseguito ottimi risultati, incrementando il patrimonio amministrato fino a raggiungere circa fr. 1'900'400.– nel febbraio del 2000, quantunque a scapito di __________ egli avesse conteggiato vari storni, causandogli un danno di circa fr. 35'000.–. Il 19 aprile 2000 __________ ha incontrato __________ in banca. Constatato come il suo patrimonio fosse inspiegabilmente sceso da fr. 1'940'000.– a fr. 1'600'000.–, con una perdita secca di almeno fr. 300'000.–, egli ha chiesto spiegazioni. Non ha ottenuto però risposte soddisfacenti, né si è convinto che la diminuzione si riconducesse a una mera riduzione di valori patrimoniali per impegni causati da operazioni ancora aperte su derivati. In effetti parte dell'ammanco (fr. 108'000.– circa) era stata causata da indebite operazioni di storno da parte di __________. Da quell'incontro i rapporti tra i due, sino allora eccellenti, hanno cominciato a deteriorarsi.
C. Il 25 aprile 2000 __________ ha prelevato indebitamente la somma di fr. 300'000.– da un conto di __________, falsificandone la firma su un ordine bancario. Per rendere plausibile il prelevamento e far credere che quel giorno __________ fosse passato davvero in banca, egli ha annotato nella propria agenda un appuntamento fasullo e ha tentato di far modificare anche quella del portiere. __________ ha poi telefonato più volte a __________ perché giustificasse l'ammanco di fr. 300'000.– ed è anche tornato in banca il 6, 7 e 8 giugno 2000. Durante l'incontro del 6 giugno 2000, in particolare, egli ha chiesto a __________ un estratto aggiornato della propria situazione patrimoniale per mostrarlo ad __________ della Banca __________, con cui si sarebbe incontrato il 14 giugno successivo. __________ ha eluso la richiesta, facendo credere di avere un problema con la stampante. L'indomani però, 7 giugno 2000, egli ha dovuto consegnare a __________ quanto richiesto, salvo rimettergli un estratto incompleto, senza le pagine dalle quali risultava l'indebito prelevamento di
fr. 300'000.–. Anzi, egli ha profittato della presenza del cliente in banca per prelevare altri fr. 950'000.– dal conto di lui, riducendone il saldo a fr. 300'000.–. Per giustificare l'operazione __________ ha scritto sulla scheda personale del cliente (nel sistema informatico __________) che con sua enorme sorpresa __________ aveva prelevato una tale somma poiché adirato conto la Germania, l'Unione Europea, gli Stati Uniti e preoccupato per la probabile abolizione del segreto bancario svizzero. Se non che, accortosi del conteggio incompleto, l'8 giugno 2000 __________ è tornato negli uffici della banca, dove è stato ricevuto dall'assistente di __________, __________. Questa ha stampato un estratto integrale del conto, avvedendosi che il saldo era di soli fr. 300'000.–. __________ ha reagito con disappunto, esclamando “È troppo poco!”. A questo punto è comparso __________, che con uno stratagemma è riuscito a sostituire l'estratto completo con uno incompleto.
D. __________ ha sostenuto di essere incorso martedì 13 giugno 2000 in un incidente mentre si recava al lavoro, affermando che in prossimità di un cantiere autostradale un autocarro aveva cambiato corsia mentre egli era in fase di sorpasso. Costretto a frenare e a sterzare a sinistra, egli aveva urtato con il retrovisore esterno sinistro un cartello di segnalazione. Sarebbe quindi uscito dall'autostrada e in un'officina avrebbe chiesto un po' di nastro adesivo per fissare lo specchietto che penzolava. In seguito avrebbe raggiunto il posto di lavoro, ma in seguito allo spavento non sarebbe riuscito a concentrarsi, ragion per cui nel pomeriggio è tornato a casa, decidendo di concedersi il resto della settimana come vacanza. Certo è che in un garage __________ ha fatto eseguire la riparazione d'urgenza con nastro adesivo e che successivamente ha fatto sostituire lo specchietto esterno sinistro rovinato, annunciando il danno alla propria assicurazione. Non è stato trovato invece il cartello che __________ avrebbe urtato.
E. Il 14 giugno 2000, giorno che __________ ha preteso di avere trascorso in bicicletta nella zona del San Gottardo, __________ ha incontrato a Lugano __________ della Banca __________, decidendo di troncare ogni rapporto con la __________. Egli ha invitato così, con la collaborazione dello stesso __________, una lettera raccomandata alla __________ per esigere la chiusura del conto e il trasferimento del saldo all'altra banca. La lettera è giunta a destinazione l'indomani, 15 giugno 2000, nelle mani dell'assistente __________ verosimilmente nel primo pomeriggio. __________ era assente e non risulta essere stato informato nemmeno telefonicamente. A suo dire, egli è partito da casa in automobile nella tarda mattinata di quel giovedì per una nuova escursione in bicicletta al sud delle Alpi, avrebbe raggiunto Ascona, dove avrebbe sostato un po' sul lungolago e avrebbe fatto un giro in bicicletta. Alle ore 17.15 o 17.30 sarebbe partito per Lugano con l'intento di trovare __________ e chiarire la vicenda dei fr. 300'000.– mancanti. Giunto in città, si sarebbe informato sull'ubicazione di via __________ e si sarebbe recato in via __________, da dove alle ore 18.40 avrebbe telefonato al cliente da una cabina posta di fronte all'ex Garage __________ e al distributore di benzina. Invitato a cena o almeno a bere qualcosa, __________ è sceso dall'appartamento, è salito sull'automobile di __________ ed entrambi sarebbero ripartiti senza una meta precisa, a dire di __________ più che altro per continuare la conversazione, in direzione di Paradiso, poi di Pazzallo e di Carabbia, lungo le pendici del San Salvatore. A un certo momento __________ si sarebbe fermato perché innervosito da __________, in particolare per la questione dei fr. 300'000.– mancanti. Lasciato il veicolo sul ciglio sterrato della strada, i due si sarebbero incamminati nel bosco, lungo una stradina che scende in direzione di Lugano, per discutere all'aria aperta. __________ non sarebbe riuscito però a rassicurare il cliente, che continuava a metterlo sotto pressione.
F. Infine i due avrebbero raggiunto un casolare abbandonato, dentro il quale __________, esasperato, avrebbe colpito __________ alla spalla e al capo con un listone di legno, facendolo cadere per terra. Spaventato, egli si sarebbe inginocchiato accanto alla vittima, constatando che respirava ancora. Ha quindi cancellato le impronte e, abbandonato sul posto il legno usato per l'aggressione, avrebbe raggiunto la propria automobile e sarebbe ripartito per Zurigo. __________ è riuscito a tornare sulla strada cantonale, dove è stato soccorso da un ciclista e da un automobilista di passaggio, che ha allarmato la polizia. Condotto all'Ospedale __________, egli si è visto diagnosticare una commozione cerebrale, la frattura della mandibola, come pure ecchimosi varie al collo, alla nuca e al volto. Secondo gli accertamenti medico-peritali, egli è stato colpito quattro volte al capo e al collo con un oggetto compatibile per forma e dimensione dei segni con il listone di legno rinvenuto nel cascinale. __________ non è mai stato in pericolo di vita, ma ha riportato conseguenze di ordine permanente, ovvero diplopia e diminuzione del gusto e dell'olfatto. Da parte sua egli ha raccontato di essere salito effettivamente sull'automobile di __________ a Lugano per raggiungere un ristorante e di avere comunicato allo stesso __________ durante il tragitto di avere chiesto il trasferimento dei propri averi a un'altra banca. __________ si sarebbe fermato al bordo della strada, dicendogli di voler vedere una casa fatiscente. Terminata la visita – ha soggiunto __________ – entrambi sarebbero tornati sulla strada e sarebbero risaliti in automobile. __________ si era munito di un legno, trovato vicino al casolare, e l'aveva riposto nel bagagliaio. Percorsi alcuni chilometri, __________ si sarebbe di nuovo fermato, l'avrebbe fatto scendere e l'avrebbe invitato ad aspettare perché intendeva visitare alcuni amici. Quindi si sarebbe allontanato in auto. __________ si sarebbe addentrato per pochi metri nel bosco, dove improvvisamente avrebbe perso i sensi.
G. Tornato al lavoro, __________ è stato tratto in arresto 40 giorni dopo. In quel lasso di tempo egli ha allestito scritti, mostrati a colleghi e superiori, in cui ha narrato di intemperanze e persecuzioni di __________ nei suoi confronti. Inoltre ha fatto riverniciare in giallo la sua Audi “A6”, precedentemente nera. Con il denaro contante prelevato dal conto di __________ egli ha proseguito nel rimborso di clienti danneggiati dalla sue operazioni, ciò che aveva cominciato a fare dopo il noto prelevamento di fr. 300'000.– dal conto di __________, avvenuto il 25 aprile 2000.
H. Con sentenza del 17 maggio 2002 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di mancato omicidio intenzionale per avere, il 15 giugno 2000 a Carabbia, colpito quattro volte alla testa e al collo __________ con un listone di legno. Essa lo ha riconosciuto autore colpevole altresì di ripetuta truffa, ripetuta amministrazione infedele (in parte aggravata), ripetuta falsità in documenti e soppressione di documenti per le indebite operazioni in danno dello stesso __________ e di altri clienti della banca. Prosciolto nondimeno dall'imputazione di mancato assassinio, __________ è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) con l'attenuante di una lieve scemata responsabilità limitatamente al mancato omicidio. A suo carico è stato pronunciato inoltre l'obbligo di rifondere alla __________ fr. 1'425'314.60 con accessori. La Corte ha disposto infine, previa copertura della tassa di giustizia e delle spese processuali, la confisca con assegnazione alla __________, a parziale copertura della spettanza di
fr. 250'000.–, di fr. 62'680.05, US$ 17'100.00, fr. 30'000.– e fr. 1'000.– depositati sui conti n__________ e n. __________ intestati al Ministero pubblico, presso la Banca __________, e del saldo attivo della relazione n. __________ intestata a __________ presso la __________.
I. Contro la sentenza di assise il Procuratore pubblico ha introdotto il 21 maggio 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 27 giugno successivo, egli chiede che __________ sia riconosciuto autore colpevole di mancato assassinio (anziché di mancato omicidio) e che la pena inflittagli sia aumentata a 9 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto). In subordine egli postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 22 luglio 2002 __________ propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid. 2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
Per discernere tra omicidio e assassinio occorre procedere, di caso in caso, a una valutazione globale. Le circostanze rilevanti sono solo quelle direttamente connesse alla commissione del reato. I precedenti e il comportamento dell'autore dopo l'uccisione possono assumere rilievo solo se riguardano l'illecito e servono a chiarire la personalità di lui (DTF 127 IV 10 consid. 1a pag. 14, 117 IV 369 consid. 17 pag. 390-391 e consid. 19a pag. 392-393); v. anche Disch, op. cit., pag. 322). La premeditazione non denota necessariamente assassinio (Disch, op. cit. pag. 292 e rinvii), né si dà necessariamente assassinio nell'ipotesi in cui l'autore abbia provato piacere a far soffrire la vittima o a ucciderla, e nemmeno nell'eventualità in cui manchi ogni legame tra l'autore e la vittima o qualora l'agente abbia agito a sangue freddo. Decisivo è che l'autore abbia delinquito senza scrupoli, dando prova di egoismo crasso e primitivo, in spregio di sentimenti sociali e della vita altrui pur di conseguire il suo interesse (DTF 127 IV 10 consid. 1a pag. 14 con richiami; FF 1985 II 912 seg.). Tale atteggiamento deve apparire come un carattere costante della personalità, su cui il giudice si pronuncia secondo criteri morali oggettivi (DTF 127 IV 10 consid. 1a pag. 14; sentenza del Tribunale federale 6S.400/2001 del 10 gennaio 2002, consid. 8c).
Ciò posto, la Corte non ha mancato di vagliare gli indizi allegati dal Procuratore pubblico per fondare l'accusa di (mancato) assassinio. Essa si è soffermata anzitutto sull'annotazione dell'accusato eseguita il 7 giugno 2000 sulla scheda __________ del cliente per giustificare il noto prelevamento di 950'000.– e sul suo contenuto, rilevando che tale messinscena non poteva equipararsi alla “cronaca di una morte annunciata”, ma spianava solo il terreno per ulteriori malversazioni (sentenza, pag. 59). La Corte ha escluso altresì che la preesistente volontà omicida dell'imputato potesse essersi rafforzata perché il 6 o 7 giugno 2000 __________ potrebbe avere visto il reale saldo del suo conto, onde la necessità per l'imputato di stringere i tempi e di eliminare il cliente. Se così fosse – ha soggiunto la Corte – l'imputato non avrebbe atteso fino a giovedì 15 giugno, ma avrebbe agito già nel fine settimana del 10, 11 e 12 giugno, per tacere del fatto che così facendo non avrebbe nemmeno dovuto giustificare l'assenza dal lavoro inventandosi – secondo il Procuratore pubblico – l'incidente stradale del 13 giugno 2000 (sentenza, pag. 59 seg.). Quanto all'opinione della pubblica accusa, secondo cui l'imputato avrebbe predisposto elementi volti a far credere che il 15 giugno 2000 egli si fosse recato in un luogo diverso (lasciando alla convivente un biglietto in cui diceva di voler raggiungere il lago dei Quattro Cantoni e spedendo poi una cartolina da un ufficio postale del luogo), la Corte ha rilevato che la convivente dell'imputato si era limitata a dichiarare che le sembrava di ricordare menzionata, in quel biglietto (per altro mai ritrovato), la regione del lago di Lucerna. Del resto nemmeno la cartolina era stata ritrovata e ben difficilmente essa avrebbe potuto essere inviata il 15 giugno 2000 se è giunta all'assistente __________ proprio quel giorno (sentenza, pag. 60).
Per quanto riguarda l'ulteriore indizio, secondo cui l'imputato avrebbe sottaciuto una visita ad Ascona risalente al febbraio del 2000 e sarebbe incorso in numerose contraddizioni circa i suoi spostamenti nel Ticino il 15 giugno 2000, confondendo Ascona con Locarno e situando Brissago a un distanza esagerata da Ascona, tanto da chiedere clandestinamente ai parenti durante il carcere preventivo una cartina della Svizzera per chiarire le idee, nemmeno esso è stato considerato rilevante dai primi giudici. Certo, i ricordi del prevenuto riguardo ad Ascona e dintorni apparivano sufficientemente precisi ed era vero che quel 15 giugno 2000 l'imputato aveva lasciato a casa il telefono cellulare, di regola sempre sulla sua persona. Altri indizi però sminuivano la valenza dell'indizio. Intanto non risulta provato che l'accusato sapesse della presenza di __________ a Lugano quel giorno (sentenza, pag. 61 seg.). Inoltre l'imputato non aveva raggiunto il Ticino munito di un'arma qualsiasi, ma si era affidato a una risorsa dell'ultimo momento, un listone trovato per caso, meno rigido non solo di una mazza di baseball, ma anche solo a un nodoso randello, tant'è che __________ ha riportato sì lesioni permanenti, ma non è mai stato in pericolo di vita. Tutto ciò depone a favore dell'improvvisazione, avvalorando la tesi di colpi inferti in un momento d'ira, in seguito a una perdita di controllo (sentenza, pag. 62).
Dalle concordi deposizioni degli interessati – ha continuato la Corte – si desume poi che durante il breve viaggio in automobile i due hanno parlato effettivamente dei fr. 300'000.– mancanti, tanto che __________ ha incolpato l'imputato di furto o altro. È pertanto verosimile che in seguito a ciò sia scoppiato un alterco e che l'imputato, perduta la testa, abbia reagito con l'aggressione, comportamento che il perito giudiziario dott. __________ ha ritenuto compatibile con il quadro psicologico del soggetto (sentenza, pag. 62). La probabile goccia che ha fatto traboccare il vaso – ha proseguito la Corte – dev'essere stata la comunicazione di __________ all'accusato circa l'intenzione di chiudere il conto, checché obiettasse l'imputato (sentenza, pag. 63). Tale sgradevole novità avrebbe obbligato __________ a nuove malversazioni per colmare l'ammanco. Cumulato al diverbio per la questione dei fr. 300'000.–, ciò ha provocato nell'accusato un odio subitaneo nei confronti di __________ e il desiderio di dargli addosso. Furente, l'accusato ha cercato un luogo dove fermare l'auto, si è incamminato con __________ e, al riparo nel rustico, l'ha colpito quattro volte alla testa e al collo, se non per ucciderlo, quanto meno accettando l'eventualità che morisse. Donde, per finire, l'applicazione dell'art. 111 CP (sentenza, pag. 63).
Se non che, le motivazioni – invero prolisse – riferite dal Procuratore pubblico a ogni singola doglianza non consentono di riscontrare estremi di arbitrio. Per fondare una censura di arbitrio non basta infatti prospettare, foss'anche con enfasi, una soluzione alternativa, finanche migliore o preferibile rispetto a quella cui è pervenuta la Corte di assise (sopra, consid. 1). Occorre sostanziare la manifesta insostenibilità di quest'ultima. Nonostante l'impegno profuso nel motivare le singole critiche, il Procuratore pubblico si avvale in realtà di argomentazioni inidonee a dimostrare che la Corte di assise sarebbe incorsa in arbitrio ritenendo che gli elementi a sua disposizione non portavano necessariamente a concludere che già prima del 15 giugno l'accusato aveva messo in atto un piano volto a sopprimere __________ per nascondere le malversazioni compiute. Il Procuratore pubblico assevera in buona sostanza che la situazione in cui __________ si era messo era ormai irreversibile, ma non dimostra che i primi giudici avrebbero abusato del loro potere di apprezzamento ridimensionando la valenza degli indizi ricordati nella sentenza impugnata con riferimento al diverso quadro della situazione che l'imputato poteva farsi. Quel l'autore di un reato sa o non sa, quel che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è invero un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 121 IV 90 consid. 2b pag. 92), che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina con cognizione limitata all'arbitrio (consid. 1). Spettava al Procuratore pubblico dimostrare che gli accertamenti della prima Corte relativi all'aspetto soggettivo della fattispecie sono non solo criticabili o discutibili, ma arbitrari. Come si è spiegato, egli non dimostra però estremi del genere.
Nel seguito del ricorso (punti 9 e 10) il Procuratore pubblico lamenta arbitrio laddove la prima Corte, dopo avere riconosciuto che __________ era diventato fastidioso per l'imputato, avrebbe concluso contraddittoriamente per l'inesistenza del movente egoistico, laddove la Corte ha interpretato gli indizi relativi alla premeditazione singolarmente e non nel loro insieme e laddove la Corte non ha attribuito il giusto peso a elementi decisivi, come la nota informativa __________ del 7 giugno 2000. Nel motivare le singole doglianze, però, ancora una volta il Procuratore pubblico non dimostra alcun arbitrio. Egli persiste nel far valere che in realtà l'accusato aveva più di una ragione per progettare sin dall'inizio la soppressione di __________, ma non dimostra che i primi giudici siano caduti in un errore di valutazione manifesto ritenendo che l'imputato non si trovava in una situazione di angustia tale da dover agire nel modo descritto dal Procuratore pubblico.
Si aggiunga che dal punto 11 al punto 14 il ricorso sfugge manifestamente a qualsiasi esame di merito, le critiche mosse alla sentenza impugnata esulando già a prima vista dall'ambito di qualsivoglia arbitrio per identificarsi nei toni di un'appassionata requisitoria. Il Procuratore pubblico, in effetti, non impugna la sentenza di assise, ma ribadisce la sua personale visione dei fatti e la propria valutazione delle prove come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche a tale proposito. Formulato come un atto di appello, su tali punti il ricorso riesce manifestamente inammissibile.
Il Procuratore pubblico rimprovera alla prima Corte (memoriale, pag.
Infine il Procuratore pubblico si duole (memoriale, pag. 23 in fondo) che la prima Corte non abbia dato credito alla versione di __________ in relazione a quanto sarebbe accaduto la sera del 15 giugno 2000, limitandosi a correlare l'aggressione a un banale scatto d'ira che all'imputato ha fatto perdere il controllo. Nel motivare la critica, però, il ricorrente omette ancora una volta di dimostrare la manifesta insostenibilità della conclusione cui è giunta la prima Corte. Appellatorio, in proposito il gravame non adempie i requisiti di un ricorso per cassazione.
Visto l'esito dell'impugnativa, gli oneri processuali seguono la soccombenza dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà a __________ – il quale ha presentato osservazioni per il tramite di un avvocato – una congrua indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 1'400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'500.–
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 1'500.– per ripetibili.
– __________, c/o Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Corte delle assise criminali di Lugano;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv. __________ (rappresentante di parte civile);
– avv. __________ (rappresentante di parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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