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Numero d'incarto:
INC.1999.5102
Data decisione, Autorità:
19.12.2000, GIAR
N. 51.1999.2 L Lugano,
19 dicembre 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo
presentato il 18 dicembre 2000 da
__________,
cittadino iugoslavo, attualmente detenuto presso le Carceri pretoriali di
(patrocinato dall'avv.
__________)
contro la decisione 13 dicembre
2000 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha prorogato solo
fino al 18 dicembre 2000 il deposito degli atti a norma dell'art. 196 CPP in
procedimenti a carico dell'emarginato;
atteso che l'esito del
procedimento può prescindere da osservazioni del magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in
diritto:
che:
dal 24 gennaio 1999 rispettivamente dall'8 aprile 1999 sono pendenti nei
confronti di __________ procedimenti per titolo di infrazione alla legge
federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri e di minaccia (inc. MP
426, 1094 e 2041/2000);
il 27 novembre 2000, l'avv. __________ (secondo quanto esposto nel
reclamo) ha comunicato l'assunzione del mandato al Procuratore pubblico, nel
contempo chiedendo la proroga del deposito degli atti, poi disposta con la
decisione impugnata e scadenza il 18 dicembre 2000;
__________ lamenta la brevità del termine, che non consente di "pianificare
una linea difensiva coerente ed efficace", con lesione del diritto di
essere sentito: in ogni modo risulta che il lic. iur. __________, collaboratore
dell'avv. __________ e firmatario del gravame, ha potuto esaminare gli atti
processuali ed ha altresì tempestivamente fatta richiesta di complementi
istruttori;
il reclamo si avvera allora e nella sostanza siccome privo di oggetto,
aggiungendo abbondanzialmente che appare irricevibile per tardività, al
confronto con il censurato ed ormai scaduto termine, e non sufficientemente
motivato, per rispetto a fattispecie relativamente semplici: viene pertanto
respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e
contrario), senza carico di spese giudiziarie;
richiamati i citati articoli di
legge
decide:
In quanto ricevibile, il reclamo è respinto.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
La presente decisione è definitiva.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per il reclamante;
Procuratore pubblico avv. __________ (con copia del reclamo e con
gli incarti MP 426, 1094 e 2041/1999 di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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