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Numero d'incarto:
INC.2000.69502
Data decisione, Autorità:
13.12.2000, GIAR
N. 695.2000.2 M Lugano,
13 dicembre 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per
statuire sul reclamo inoltrato in data 30 novembre 2000 da
__________,
1966, cittadino italiano domiciliato a __________, coniugato
(difeso di
fiducia dall’avv. __________)
avverso il
diniego di colloqui liberi fra accusato e difensore, implicitamente
formalizzato da parte del Procuratore Pubblico avv. __________, con concessione
di un colloquio esclusivamente controllato;
preso atto
che il Procuratore Pubblico, in data 11 dicembre 2000, ha concesso il postulato
permesso di colloquio libero e permanente;
discendendo
che il reclamo è divenuto privo d’oggetto, ciò che viene constatato con la
presente decisione definitiva, esente da tassa e spese, ma con attribuzione di
congrue ripetibili al reclamante (art. 9 cpv. 6 CPP), in ragione dell’esito
sostanzialmente positivo del gravame;
in
applicazione degli artt. 280 ss. CPP
d e c i d e :
-
Il
reclamo 30 novembre / 1° dicembre 2000 di __________ è stralciato dai ruoli
siccome divenuto privo d’oggetto.
-
La
presente decisione è definitiva.
-
Non
si prelevano tassa né spese di giustizia; lo Stato verserà al reclamante
l’importo di fr. 100.— a titolo di ripetibili.
Intimazione:
-
avv. __________, per sé e per l’accusato
reclamante, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente;
-
Procuratore
Pubblico avv. __________.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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