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Numero d'incarto:
INC.2000.71203
Data decisione, Autorità:
06.12.2000, GIAR
N. 712.2000.3 M Lugano,
6 dicembre 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per
statuire sul reclamo inoltrato in data 1° / 4 dicembre 2000 da
(difeso d’ufficio dalla lic. iur. __________)
avverso la
decisione 28 novembre 2000, notificata a verbale, con la quale il Procuratore
Pubblico dott. __________ ha disposto la sua liberazione contro versamento di
una cauzione di fr. 5'000.--;
preso atto
che l’accusato è stato scarcerato in data 4 dicembre 2000, con contestuale
intimazione del decreto d’accusa DAC 990/2000/RI/RL emanato con procedura
semplificata ex art. 207a CPP;
discendendo da quanto precede che il reclamo, legato
all’entità della cauzione fissata dal magistrato inquirente per la concessione
della libertà provvisoria, è divenuto privo d’oggetto e come tale va stralciato
senza seguito di tassa e spese giudiziarie, né attribuzione di ripetibili al
difensore a beneficio del gratuito patrocinio;
in
applicazione degli artt. 280 ss. CPP
decide:
-
Il
reclamo 1° / 4 dicembre 2000 di __________ è stralciato dai ruoli siccome
divenuto privo d’oggetto.
-
Contro
la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
-
Non
si prelevano tassa né spese di giustizia, e non vengono attribuite ripetibili.
Intimazione:
-
lic. iur. __________, studio legale
__________, con copia delle osservazioni 5 dicembre 2000 del magistrato
inquirente;
-
Procuratore
Pubblico dott. __________, con l’incarto DAC 990/2000/RI/RL di ritorno.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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