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Numero d'incarto:
INC.2000.37901
Data decisione, Autorità:
24.08.2000, GIAR
N. 379.2000.1 L Lugano,
24 agosto 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo
presentato il 10 giugno 2000 da
contro l'ordine di perquisizione e
sequestro di documentazione bancaria disposto dal Procuratore pubblico
avv. __________;
osservato che:
l'impugnativa ("intendo oppormi") è stata indirizzata
al __________, che l'ha qui trasmessa per competenza;
la reclamante non offre nessuna motivazione né indicazioni circa il
procedimento dal quale è derivato il provvedimento;
da informazioni presso il Ministero pubblico è emerso che trattasi di
inchiesta a carico di __________ per titolo di trascuranza degli obblighi di
mantenimento, ora conclusa con decreto di non luogo a procedere 23 agosto 2000
(NLP 2439/2000), di per sé tale da far venire meno anche il provvedimento
cautelativo in discussione;
conseguentemente il gravame è divenuto privo di oggetto,
indipendentemente dalla sua irricevibilità, e va stralciato dai ruoli senza
seguito di spese giudiziarie;
richiamati gli art. 161 e rel. e
280 ss. CPP
decide:
Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Intimazione:
__________;
Procuratore pubblico avv. __________, sede.
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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