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Numero d'incarto:
INC.2000.32401
Data decisione, Autorità:
10.04.2003, GIAR
Incarto n.
INC.2000.32401
Lugano
10 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Franco Lardelli
sedente per statuire sul ricorso presentato il 18 maggio
2000 da
__________, cittadina jugoslava
(rappr. dall'avv. __________, Consultorio Giuridico per i
richiedenti l’asilo)
contro
la decisione 2 maggio 2000 del Dipartimento delle
istituzioni di divieto di accedere al territorio del Cantone Ticino in
applicazione dell’art. 13c cpv. 1 LDDS;
visto lo scritto 8 aprile 2003
del Capo dell’Ufficio giuridico della sezione dei permessi e dell’immigrazione,
Bellinzona, nel quale si dichiara che la ricorrente beneficia ora di
un’ammissione provvisoria nel Canton __________ e che dunque, essendo venuti a
cadere i presupposti alla base del provvedimento impugnato, la decisione
dipartimentale ACC:6 del 2 maggio 2000 viene revocata;
considerato di conseguenza che il
ricorso è divenuto privo d’oggetto e come tale va stralciato dai ruoli senza
conseguenza di tasse e spese giudiziarie;
richiamata la legge cantonale di
applicazione della legge federale concernente le misure coercitive in materia
di diritto degli stranieri ed in particolare i suoi art. 3 cpv. 2 lett.b, 4 e
32;
decide
Il ricorso è evaso, in quanto
privo d’oggetto.
Non si percepiscono tasse e
spese giudiziarie.
Intimazione:
-
lic. iur. __________, Soccorso
operaio svizzero, Consultorio giuridico, __________;
-
Dipartimento delle
istituzioni, sezione permessi e immigrazione, 6500 Bellinzona;
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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