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Numero d'incarto:
INC.1999.79103
Data decisione, Autorità:
19.05.2000, GIAR
N. 791.99.3 R Lugano,
19 maggio 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo
31 marzo 2000 formulato da
(patrocinato dall'avv.
__________)
contro la decisione 21/22 marzo
2000 del Procuratore Pubblico avv. __________ in ambito di accesso agli atti;
lette le osservazioni 6 aprile
2000 del PP con cui si chiede la reiezione dell'impugnativa;
considerato come nelle more della
procedura il magistrato d'accusa ha emanato un decreto di abbandono nei
confronti dell'accusato e rilevato come detto decreto d'abbandono rende nella
sostanza privo d'oggetto il gravame di cui si tratta;
ritenuto come l'impugnativa non
fosse destituita di fondamento, anzi, la stessa avrebbe dovuto essere accolta
alla luce dello stadio della procedura e dell'assenza di validi motivi
prioritari per opporsi all'esame integrale, si giustifica l'attribuzione al
reclamante di un'indennità per ripetibili (osservato come, in caso di concessione
del gratuito patrocinio - vista la pendenza dell'istanza 9 dicembre 1999 della
difesa - l'importo delle ripetibili sarà computato nella nota d'onorario che
verrà ammessa);
P.q.m. visti gli artt. 280 e segg. e gli artt. 157 e segg.
nonché 161 e segg. CPP;
decide:
Il reclamo 31 marzo 2000 formulato da __________ è stralciato dai ruoli
siccome divenuto privo di oggetto.
Non si percepiscono tasse e spese. Alla parte reclamante lo Stato
rifonderà l'importo di CHF 200.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione
-
al reclamante __________, per il tramite dell'avv. __________;
-
al Procuratore Pubblico avv. __________.
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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