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Numero d'incarto:
INC.2000.17603
Data decisione, Autorità:
20.04.2000, GIAR
N. 176.2000.3 L Lugano,
20 aprile 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo
presentato il 10 aprile 2000 da
(patrocinata dalla lic. iur.
__________, Studio avv. __________)
contro il rifiuto di colloqui
liberi tra accusata e patrocinatrice implicitamente deciso dalla Procuratrice
pubblica dott. __________, nel procedimento pendente contro la reclamante
per titolo di violazione della legge federale sugli stupefacenti;
viste le osservazioni 17 aprile
2000 della magistrata inquirente, che assicura di disporre i postulati colloqui
liberi dopo l'interrogatorio da parte sua dell'accusata aggiornato per il
giorno successivo;
accertato che in effetti detti
colloqui liberi sono stati concessi come preannunciato, per cui il reclamo
diviene privo di oggetto, senza aggravio di spese giudiziarie;
osservato che la reclamante è al
beneficio del gratuito patrocinio, per cui non ha senso l'attribuzione di
ripetibili;
visti gli art. 64 e 280 ss CPP,
decide:
Il reclamo è evaso, in quanto divenuto privo di oggetto.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Intimazione:
lic. iur. __________, Studio avv. __________ (con copia delle osservazioni
della magistrata inquirente);
Procuratrice pubblica dott. __________, sede.
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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