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Numero d'incarto:
INC.1999.82402
Data decisione, Autorità:
06.04.2000, GIAR
N. 824.99.2 R Lugano,
6 aprile 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo
30 marzo / 3 aprile 2000 formulato da
(patrocinato dall'avv.
__________)
contro la decisione 22 marzo 2000
del PP avv. __________ in materia di proroga del termine di deposito degli
atti;
preso atto della comunicazione 4
aprile 2000 del PP avv. __________, con cui proroga il deposito degli atti sino
al 21 aprile 2000;
trasmessa alla difesa copia della
decisione del PP direttamente da parte del Ministero Pubblico e ricevuta da
questo giudice la comunicazione dal patrocinatore del reclamante secondo cui lo
scritto 4 aprile 2000 del magistrato d'accusa rende privo d'oggetto l'impugnativa,
la procedura può essere stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese
e senza attribuzione di ripetibili;
visti gli artt. 280 e segg. CPP
decide:
Il reclamo 30 marzo 2000 di __________ è stralciato dai ruoli.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Intimazione:
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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