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Numero d'incarto:
INC.1997.42805
Data decisione, Autorità:
18.01.2005, GIAR
Titolo:
Prove
Incarto n.
INC.1997.42805
Lugano
18 gennaio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 14/17 gennaio 2005 da
__________, __________
(rappr. dall'avv.
__________, __________)
contro
la decisione 3 gennaio 2005
del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti che dichiara intempestiva
l'istanza di complemento istruttorio presentata il 30 dicembre 2004
nell'ambito dell'inc. MP __________;
considerata priva d'utilità la trasmissione del
reclamo al magistrato inquirente ed alle parti civili, per osservazioni, in
virtù di quanto si dirà in seguito;
ritenuto, in fatto ed in diritto, che:
con decisione del 23 dicembre
2004, il Procuratore pubblico ha respinto la richiesta di proroga del termine
di deposito degli atti (su complemento) che giungeva a scadenza a quella stessa
data;
contro tale decisione la difesa di
__________ ha inoltrato reclamo (al GIAR) il 30 dicembre 2004 e, contestualmente,
ha presentato un'istanza di complemento istruttorio;
il reclamo contro il rifiuto di
concessione di una proroga del termine di deposito degli atti non ha, di per
sé, effetto sospensivo, né tale effetto è stato concesso (art. 281 cpv. 2 CPP);
con decisione del 17 gennaio 2005,
questo giudice ha respinto il reclamo contro il rifiuto di concessione della
proroga del termine ex art. 196 CPP;
in virtù di quanto sopra esposto,
il termine di deposito degli atti (e di inoltro delle eventuali richieste di complemento
istruttorio) risulta essere giunto a scadenza il 23 dicembre 2004 e non
prorogato;
la richiesta del 30 dicembre 2004
è, quindi, intempestiva e non può essere considerata come inoltrata nell'ambito
di una proroga del termine in questione;
la tassa di giustizia e le spese,
possono essere poste a carico del reclamante cui era nota la scadenza del
termine ed il fatto che la proroga era sub giudice.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
280 ss. nonché 9 CPP,
decide
-
Nella
misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il reclamo è respinto.
-
La tassa di giustizia (FRS 100.-) e le spese (FRS
62.-) sono a carico del reclamante.
-
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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