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Numero d'incarto:
70.2004.44
Data decisione, Autorità:
03.12.2004, PENAL
Titolo:
cancellazione casellario giudiziale
Incarto n.
70.2004.44
Barenco
3 dicembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente del Tribunale penale
cantonale
Giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 27 ottobre 2004 presentata
da
IS 1
domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione
anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne:
-
5 giorni
di arresto inflitti con decreto d'accusa 5.7.1999 del Ministero pubblico,
Lugano;
-
45 giorni
di detenzione e fr. 1'200.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 18.9.2000
del Ministero pubblico, Lugano.
Letti ed esaminati gli atti.
Visto il preavviso negativo 29 novembre
2004 del Procuratore generale.
Preso atto che l'istante è stato condannato:
-
con decreto d'accusa 5.7.1999 del Ministero pubblico, Lugano,
alla pena di 5 giorni di arresto per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
(commissione reiterata);
-
con decreto d'accusa 18.9.2000 del Ministero pubblico, Lugano,
alla pena di 45 giorni di detenzione e fr. 1'200.-- di multa per furto d'uso,
conducenti malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre,
conducenti ebbri e infrazione alle norme della circolazione.
Ritenuto: - che IS 1 non
può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80
cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna
5.7.1999, un'altra sanzione penale;
-
che,
per la condanna 18.8.2000, il termine di due anni dall'espiazione della pena,
previsto da suddetta norma per ordinare la cancellazione anticipata dal
casellario giudiziale, non è ancora integralmente trascorso, avendo l'istante
terminato di espiare la pena il 27.9.2003;
-
che
inoltre, IS 1 nemmeno può avvalersi di motivi particolari, impellenti e gravi e
comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza.
Visti gli art. 80 cifra 2
CPS;
9,
324 segg. CPPT e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza
27 ottobre 2004 di IS 1 è respinta.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Questo giudizio
può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale,
unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso
per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30
giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le
altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli
art. 268 segg. PP.
-
Intimazione:
all'istante
al PO 1
La
presidente
del
Tribunale penale cantonale
Giudice
Agnese Balestra-Bianchi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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