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Numero d'incarto:
70.2004.3
Data decisione, Autorità:
11.02.2004, PENAL
Incarto n.
70.2004.3
Barenco
Lugano
11 febbraio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente del Tribunale penale
cantonale
Giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 9 gennaio 2004 presentata
da
___________,
(rappr. da avv. __________)
tendente ad ottenere la cancellazione
anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 15 giorni
di detenzione, SC 2 anni (revocata il 28.9.1998) inflitti con decreto d'accusa
09.04.1996 del Ministero pubblico, Lugano.
Preso atto che l'istante è stata nuovamente
condannata
-
con decreto d'accusa 28.9.1998 del Ministero pubblico, Lugano,
alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 3 anni, per
ripetuto furto, infrazione e ripetuta contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti;
-
con sentenza 9.2.2000 della Corte delle Assise Correzionali di
Bellinzona, alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per
3 anni, per infrazione e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
condanne queste già cancellate d'ufficio
dal preposto al casellario giudiziale.
Ritenuto che ___________ non può oggi
portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP,
avendo ella subito in Svizzera, successivamente alla condanna 9 aprile 1996 due
altre sanzioni penali, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di
cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi
essere accolta.
Visti gli art. 80
cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg. CPPT;
9
CPP e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza
9 gennaio 2004 di ___________ è respinta.
-
Una tassa
di giustizia di fr. 50.-- e le spese sono a carico dell’istante.
-
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).
Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale
entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione
nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate
dagli art. 268 segg. PP.
-
Intimazione:
al procuratore generale __________.
La
presidente
del
Tribunale penale cantonale
Giudice
Agnese Balestra-Bianchi
Distinta
spese
Tassa di giustizia fr. 50.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 60.--
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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