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Numero d'incarto:
70.2004.32
Data decisione, Autorità:
03.08.2004, PENAL
Incarto n.
70.2004.32
Lugano
3 agosto 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente del Tribunale penale
cantonale
Giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 23 giugno 2004 presentata
da
__________IS1
e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione
anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 20
giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata 14.3.1996) e fr. 1'100.-- di multa
inflitti con decreto d'accusa 19.4.1995 del Ministero pubblico, Lugano.
Ritenuto: - che con decreto
d'accusa 19.4.1995 del Ministero pubblico, Lugano, l’istante veniva condannato
a 20 giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata) e fr. 1'100.-- di multa per circolazione
in stato di ebrietà;
- che a
richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il
provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso
della detenzione non superiore ai tre mesi non prima del termine di 2 (due)
anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto che l’istante ha espiato la pena
ed ha pagato la multa.
Richiamato il preavviso favorevole
23.7.2004 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 25.6.2004
rilasciato dal Municipio di __________.
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di
legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e
segg CPPT;
decreta: 1. E'
ordinata la cancellazione del casellario giudiziale della condanna inflitta
all'istante ed indicata nei considerandi.
-
Una tassa
di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
-
Intimazione:
all'istante
al PO1
al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La
presidente
del
Tribunale penale cantonale
Giudice
Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 100.--
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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