AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2004.329
Data decisione, Autorità: 10.01.2005, PRPEN
Titolo: uso illecito, allo scopo di posteggio, di un fondo debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
Incarto n. 30.2004.329/pg 23812/203
Bellinzona 10 gennaio 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere __________ in qualità di segretario, per statuire sul ricorso presentato da
RI1
contro
la decisione n° 23812/203 del 24 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 24 settembre 2004 ha inflitto a RI1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e delle spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.
Fatti accertati il 18 luglio 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375 bis e 375 ter CPC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di aver sottoscritto un contratto di locazione che prevede il diritto di occupare i parcheggi oggetto dell'infrazione.
C. La Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni.
considerato in diritto
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Il giudice se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (art. 375 bis cpv. 2).
Ai sensi dell'art. 375 ter cpv. 1 CPC la competenza di infliggere la multa a coloro che contravvengono al divieto intenzionalmente o per negligenza spetta al dipartimento delle istituzioni.
Per l'articolo 375 cpv. 2 CPC in caso di violazione del divieto affisso in loco, l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità designata.
Il ricorrente non contesta il fatto di aver parcheggiato sul fondo in questione, ma si limita a giustificare il proprio agire; in particolare asserisce di aver il diritto di posteggiare il proprio veicolo, avendo la ditta per la quale egli è impiegato sottoscritto un contratto di locazione che prevede tale possibilità.
La situazione è nota a questo giudice poiché ha già avuto modo di statuire nei confronti del ricorrente per un’analoga infrazione nella sentenza 30.2004.291 del 6 dicembre 2004, alla quale si fa pertanto riferimento.
I responsabili del centro commerciale __________ di __________, in data 19 dicembre 2003, hanno inviato a tutte le società locatrici una circolare informativa con la direttiva a tutti gli impiegati di utilizzare esclusivamente il parcheggio loro destinato che era marcato sulla cartina.
Di conseguenza l'insorgente non ha il diritto di usufruire dei parcheggi non riservati ai dipendenti e segnalati con appositi cartelli autorizzati dal giudice di pace.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 375 bis e 375 ter CPC, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§ Di conseguenza, è confermata la decisione n° 23812/203 del 24 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino
La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino, RI1
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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