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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.82
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio
Incarto n.
14.2004.82
Lugano
16 dicembre
2004 B/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 9 febbraio 2004 da
AO 1 (I)
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
debitrice con i condebitori solidali __________, __________
e __________
rappr. dall’ RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al
PE n. __________ dell’UE di __________ del 30 gennaio 2004;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 6 luglio 2004 (EF.2004.232) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza
l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 250.--,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 780.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’escussa che con atto 21 luglio 2004
ha postulato la riduzione della tassa di giustizia
e dell’indennità di prima sede;
preso atto delle osservazioni 24 agosto 2004 della
parte appellata;
ritenuto che con scritto 13 dicembre 2004 il
patrocinatore dell’appellante ha
comunicato la conclusione di una transazione tra
le parti, di cui ha prodotto copia,
chiedendo lo stralcio della procedura, con tassa
di giustizia a carico di chi l’ha
anticipata, compensate le ripetibili;
considerato come la procedura in esame sia così
divenuta priva d’oggetto;
atteso che in caso di transazione, la tassa di
giustizia è proporzionata agli atti
compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art.
21 LTG);
richiamati gli art. 21 LTG, 48, 49, 61 e 62 OTLEF
pronuncia: 1. L’appello
21 luglio 2004 di __________ AP 1, __________ è stralciato dai ruoli in seguito
a transazione.
-
La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante,
è posta a suo carico nella misura di fr. 50.--, mentre l’eccedenza di fr. 50.--
le viene retrocessa. Compensate le ripetibili.
-
Intimazione: - avv. __________ RA 1, __________
- avv. __________ RA 2__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
La segretaria
Z implicati
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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