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Numero d'incarto:
30.2004.299
Data decisione, Autorità:
30.12.2004, PRPEN
Titolo:
ricorso irricevibile poiché non é stata prodotta la decisione impugnata
Incarto
n.
30.2004.299/pg
21126/203
Bellinzona
30
dicembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 27 settembre 2004
presentato da
RI 1
contro
una decisione emessa dalla Sezione
della circolazione, Camorino,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
-
Il
27 settembre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro una decisione non meglio
precisata della Sezione della circolazione.
-
Con
scritto 27 settembre 2004, intimato il 1°ottobre 2004, questa Autorità ha
scritto al ricorrente quanto segue:
"al
ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come
previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.
Richiamato
l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5
giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che,
trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato
irricevibile."
- Secondo
l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata.
A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i
requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro
un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa
disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che
necessariamente dev'essere allegato al ricorso.
La
trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante
di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione
(art. 10 cpv. 1 LPContr).
- Il
termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di
conseguenza essere dichiarato irricevibile.
Visto
l’esito del gravame non si può prescindere dall’applicazione di una modica
tassa di giustizia (art.15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il
ricorso 27 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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