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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.11
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, IICCA
Titolo:
stralcio per accordo extragiudiziario
Incarto n.
10.2004.11
Lugano
16 dicembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Chiesa, questi in sostituzione di Walser,
assente
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare l’istanza di misure provvisionali 30 luglio
2004 in materia di protezione dei marchi, presentata da
AT 1
AT 2
(entrambi patrocinati da PA 1)
contro
CV 1 Hafei, __________
CV 2
accolta la domanda
di interventi superprovvisionali con decisione 6 agosto 2004;
non
essendo potuta avvenire l’intimazione alla convenuta 1 dell’allegato di istanza
e del decreto surriferito poiché essa non ne ha accettato la notifica nelle vie
rogatoriali, avendo scelto di esigere la traduzione degli atti in lingua
cinese;
non
essendo potuta avvenire l’intimazione degli stessi atti nemmeno alla convenuta
2, rivelatasi persona di ignota dimora nel nostro Paese e nemmeno iscritta in
modo alcuno a Registro di commercio;
preso
atto dello scritto 14 dicembre 2004 degli istanti che comunicano essere
intervenuto un accordo stragiudiziale sulla vertenza in esito al quale essi
ritirano la domanda di misure cautelari e chiedono lo stralcio dai ruoli della
stessa;
considerato
come lo stesso accordo comporti il carico delle spese e della tassa di giustizia
agli istanti, mentre gli stessi postulano che alle convenute non siano
riconosciute indennità ripetibili in seguito alla mancata partecipazione al processo;
dovendo
di conseguenza, con riferimento al dispositivo n. 2 del decreto 6 agosto 2004,
accollare agli istanti la tassa di giustizia già decisa in quella sede;
richiamati gli
art. 352 e 151 CPC,
decreta: 1. La
procedura cautelare dipendente da istanza 30 luglio 2004 di __________ e __________,
__________, di cui al presente incarto, è stralciata dai ruoli.
§. Di
conseguenza decadono le decisioni di cui al decreto
6
agosto 2004 del giudice delegato.
- La
tassa di giustizia di fr. 500.- già anticipata dagli istanti, resta a loro
carico. Eventuali spese di intimazione verranno esposte agli stessi istanti in
un secondo tempo.
Non
vengono assegnate ripetibili.
- Intimazione:
–) (2 espl.) nelle vie rogatoriali
–;
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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