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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.13
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, IICCA
Titolo:
stralcio per accordo extragiudiziale
Incarto n.
10.2004.13
Lugano
16 dicembre 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Chiesa, questi in sostituzione di Walser,
assente
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare l’istanza di misure provvisionali 18 agosto
2004 in materia di protezione dei marchi, presentata da
AT 1
AT 2
(entrambe rappr. da RA 1)
contro
CO 1)
accolta la domanda
di interventi superprovvisionali con decisione 19 agosto 2004;
non essendo
potuta avvenire l’intimazione alla parte convenuta dell’allegato di istanza e
del decreto surriferito, poiché essa non ne ha accettato la notifica nelle vie
rogatoriali, avendo scelto di esigere la traduzione degli atti in lingua
cinese;
preso
atto dello scritto 14 dicembre 2004 delle istanti che comunicano essere
intervenuto un accordo stragiudiziale sulla vertenza in esito al quale esse ritirano
la domanda di misure cautelari e chiedono lo stralcio dai ruoli della stessa;
considerato
come lo stesso accordo comporti il carico delle spese e della tassa di giustizia
alle istanti, mentre le stesse postulano che alla convenuta non siano
riconosciute indennità ripetibili in seguito alla mancata partecipazione al
processo;
dovendo
di conseguenza, con riferimento al dispositivo n. 2 del decreto 19 agosto 2004,
accollare alle istanti la tassa di giustizia già decisa in quella sede;
richiamati gli
art. 352 e 151 CPC,
decreta: 1. La
procedura cautelare dipendente da istanza 18 agosto 2004 di AT 1, e di AT 2, di
cui al presente incarto, è stralciata dai ruoli.
§. Di
conseguenza decadono le decisioni di cui al decreto
19
agosto 2004 del giudice delegato.
- La
tassa di giustizia di fr. 500.- già anticipata dalle istanti, resta a loro carico.
Eventuali spese di intimazione verranno esposte alle stesse istanti in un
secondo tempo.
Non
vengono assegnate ripetibili.
- Intimazione:
–), (2 espl.) nelle vie rogatoriali;
;
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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