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Numero d'incarto:
30.2004.304
Data decisione, Autorità:
28.12.2004, PRPEN
Titolo:
ricorso accolto in quanto non é stato possibile provare l'avvenuta intimazione del rapporto di contravvenzione
Incarto
n.
30.2004.304/pg
24663/210
Bellinzona
28
dicembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 5
ottobre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° __________ del __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, Camorino
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
-
La Sezione della
circolazione con decisione __________ ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
40.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver
posteggiato a Lugano il veicolo __________ fuori dai posti delimitati.
-
Contro la predetta
pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
-
La Sezione della
circolazione propone di annullare in ordine la decisione 1° ottobre 2004 non
essendo stato possibile provare l'avvenuta intimazione del rapporto di
contravvenzione.
-
Di conseguenza il
ricorso deve essere accolto, senza addentrarsi nel merito del gravame,
riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la
procedura.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 5 ottobre 2004 è
accolto.
§ Di conseguenza è annullata
la decisione n° __________ del __________ emessa dalla Sezione della circolazione.
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Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Intimazione a:
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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