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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.65
Data decisione, Autorità: 17.06.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00065
Lugano 17 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 14 maggio 1996 di
rappr. dall'__________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento 29 aprile/ 7 maggio 1996 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da
rappr. dallo __________;
viste le osservazioni 20 maggio 1996 dell’UEF di __________;
ritenuto
in fatto
A. __________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 12’012.40 oltre interessi e spese.
Avendo l’escussa interposto opposizione, il precettante ne ha chiesto il rigetto provvisorio. Con accordo giudiziale 20 ottobre 1995 davanti alla Pretura di __________ la parte debitrice ha ritirato l’opposizione, impegnandosi a saldare il debito entro il 15 aprile 1996.
B. In seguito a mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UEF di __________ ha emesso il 29 aprile 1996 la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escussa il 7 maggio 1996.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo di avere sottoscritto in proprio nome il contratto d’appalto con il creditore, per cui all’escussa mancherebbe la legittimazione passiva.
D. Delle osservazioni dell’UEF di __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
La reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di rigetto dell’opposizione rispettivamente, se del caso, in via ordinaria con l’azione di disconoscimento di debito.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia
Il reclamo 14 maggio 1996 della __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - arch. __________
Sudio fiduciario e immobiliare __________,
Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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