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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.4
Data decisione, Autorità:
17.04.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00004
Lugano
17 aprile 1996/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 11 gennaio 1996 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ e meglio contro l’avviso di
pignoramento 11 dicembre 1995 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa
contro la reclamante da
(rappr.
dal __________)
viste le osservazioni : - 12 gennaio e 1. marzo
1996 dell’UEF di __________
- 5 febbraio
1996 dell’__________
rilevato che con decreto presidenziale 15 gennaio 1996
al reclamo non è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Con avviso di pignoramento 11 dicembre 1995
l’UEF di __________ ha comunicato ad __________ che su richiesta
dell’__________ (in seguito: __________) avrebbe proceduto in data 23 gennaio
1996 al pignoramento per un credito di Fr. 233’805.25.
B. Con
atto 11 gennaio 1996 la reclamante si è aggravata contro l’avviso di pignoramento,
sostenendo che il credito per cui è stato chiesto il pignoramento non corrisponde
all’importo indicato nell’atto di fideiussione. Inoltre, se del caso, il pignoramento
avrebbe dovuto concernere unicamente la part. __________ come concordato il 12
dicembre 1988.
C. Delle
osservazioni dell’__________ e dell’UEF di __________ si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
in diritto: 1.a) Ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del
provvedimento.
b) In casu
l’avviso di pignoramento impugnato è stato emesso dall’UEF di __________ l’11
dicembre 1995. Pertanto il reclamo di __________, datato 11 gennaio 1996 e
pervenuto all’UEF di __________ il 12 gennaio 1996, è chiaramente tardivo.
- Il
reclamo 11 gennaio 1996 di __________ va dichiarato irricevibile per tardività.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 56 n. 3 e 63 LEF,
nonché i disposti citati
pronuncia: 1. Il reclamo 11 gennaio 1996 di __________ è
irricevibile per tardività.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
;
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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