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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2004.3
Data decisione, Autorità: 19.02.2004, CEF
Incarto n. 15.2004.3
Lugano 19 febbraio 2004 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani
Segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 novembre 2003 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 5 novembre 2003 nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
viste le osservazioni 7 gennaio 2004 dell'UEF di __________;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
In fatto:
A. Con PE n. __________ del 4 agosto 2003 dell'UEF di __________ la __________ ha escusso la __________ per l'incasso di un suo credito. Rigettata l'opposizione, su richiesta della creditrice di proseguire l'esecuzione, il 5 novembre 2003 l'UEF di __________ ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all'escussa il 10 novembre 2003.
B. Contro siffatto provvedimento si è aggravata la __________ chiedendo l'annullamento della comminatoria di fallimento. La ricorrente ha asserito che è sua intenzione procedere alla liquidazione in breve tempo, in modo di salvaguardare gli interessi di tutti i creditori.
C. Con le sue osservazioni l'UEF di __________ ha rilevato che l'opposizione interposta al PE n. __________ è stata rigettata con sentenza dichiarata esecutiva il 30 ottobre 2003.
Considerato
In diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 6 ad art. 160; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 all'art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):
l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;
l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
La ricorrente allega una motivazione che non rientra tra quelle che permettono di adire la via ricorsuale (cfr. narrativa fattuale sub B) e che non può essere analizzata nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'Autorità di vigilanza.
La comminatoria di fallimento in esame è pertanto conforme ai prescritti di diritto esecutivo. Il ricorso 20 novembre 2003 della __________ va di conseguenza respinto.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 39 LEF
pronuncia:
Il ricorso 20 novembre 2003 della __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a:
__________;
__________;
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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